Corte costituzionale

Sentenza n. 62/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/04/1980 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 415 e 416

cod.proc.civ., promosso con ordinanza, emessa il 10 dicembre 1975 dal

Pretore di Napoli nel procedimento civile Vertente tra Daniele Giovanni

e la Società Grandi Traghetti, iscritta al n. 130 del registro

ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 78 del 24 marzo 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 febbraio 1980 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con decreto 9 ottobre 1975, stilato in calce al ricorso depositato

nell'interesse di Giovanni Daniele il 6, e notificato alla convenuta

s.p.a. Grandi Traghetti, in una con copia del ricorso, il 13 ottobre

1975 in Napoli, Via Marchese Campodisola 13, il Pretore di Napoli

fissò per la discussione l'udienza del 26 novembre 1975. Oggetto della

controversia: dichiarazione di annullamento del licenziamento intimato

al Daniele con raccomandata 26 settembre 1975 e i conseguenti ordine di

reintegra nel posto di lavoro e liquidazione del risarcimento dei danni

a norma degli artt. 7 e 18, comma secondo, legge 20 maggio 1970, n.

300, e, in ipotesi, dell'art. 2 legge 15 luglio 1966, n. 604.

La convenuta si costituì mediante memoria difensiva 26 novembre

1975, in cui si limitò a sollevare questione di costituzionalità

dell'art. 415 c.p.c., nella parte in cui dispone che tra la data di

notificazione al convenuto di copia del ricorso e del decreto di

fissazione della udienza di discussione e la data della udienza deve

intercorrere termine non minore di trenta giorni, per il contrasto con

la gradualità dei termini per la comparizione del convenuto in

relazione al luogo della notificazione dell'atto introduttivo del

giudizio di cui all'articolo 163 bis c.p.c. per il rito ordinario.

Con ordinanza 10 dicembre 1975, debitamente comunicata e notificata

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 24 marzo 1976 (n. 130

reg. ord. 1976), il Pretore, precisato che, stante la decadenza in cui

la convenuta era incorsa, la questione non poteva non essere sollevata

d'ufficio, l'ha ritenuta non manifestamente infondata sulla base di

diffusa motivazione, in cui pone in rilievo le distinzioni correnti tra

il convenuto in processo a rito ordinario e il convenuto in

controversia individuale di lavoro; distinzioni, che suonerebbero

offesa agli artt. 3 e 24 Cost. "specie con riferimento all'ipotesi di

notificazione da eseguirsi fuori del distretto di corte d'appello".

Nell'atto di intervento, depositato il 24 marzo 1976, la Presidenza

del Consiglio dei ministri dubita della rilevanza della proposta

questione nella presente specie, in cui la notificazione del ricorso e

del decreto pretorile è stata eseguita nella circoscrizione della

corte d'appello, e, al fine di dimostrarne la infondatezza, sottolinea

le esigenze sostanziali che giustificano le peculiarità del rito

speciale del lavoro. Nessuna delle parti si è costituita.

Alla udienza pubblica del 13 febbraio 1980, in cui il giudice

Andrioli ha svolto la relazione, la Presidenza ha insistito nelle già

prese conclusioni. Considerato in diritto :

Posto che il ricorso in copia e il decreto pretorile di fissazione

della udienza di discussione sono stati notificati nella stessa città

in cui ha sede l'adita Pretura, è agevole constatare che, ove fosse

applicabile l'art. 313 c.p.c., il termine per la comparizione sarebbe

stato di soli quattro e non di venti giorni, quanti ne richiede il

combinato disposto degli artt. 415, comma quinto, e 416, commi secondo

e terzo, c.p.c.

Senonché il Pretore, ampliando la prospettazione della convenuta,

non si è limitato a dubitare della congruità dei termini di

comparizione in riferimento alle distanze tra la sede del giudice adito

e i luoghi di notificazione del ricorso, ma dubita della sufficienza

dei termini previsti nel rito speciale del lavoro per la preparazione

della difesa del convenuto e, pertanto, la questione non può dirsi

irrilevante sebbene sia lecito annotare che la specie, quale risulta

dagli atti della controversia, non è tra le più idonee a suscitar

dubbi sulla conformità degli artt. 415, comma quinto, e 416, commi

secondo e terzo, c.p.c. all'art. 24, comma secondo, Cost.

Ma, pur assumendo a base della cognizione la notifica del ricorso

effettuata fuori del distretto di corte d'appello, in cui ha sede il

giudice adito (il che - lo si ripete - non è avvenuto nella specie che

ne occupa), la Corte giudica, in conformità della sentenza n. 13/1977,

non fondata la questione.

Non solo il rito ordinario, quale vige a seguito della Novella del'

50, non può essere ragionevolmente assunto ad esempio di "giusto

procedimento" (le leggi successive al 1950 e recente progetto di

riforma depongono in opposto senso) e, pertanto, il sospetto di

violazione dell'art. 3 è ingiustificato, ma dottrina e giurisprudenza

offrono del secondo comma dell'art. 416 interpretazione correttamente

restrittiva, intesa ad assoggettare a preclusione soltanto le tardive

eccezioni in senso proprio, alla stessa guisa che l'art. 420, comma

quinto, consente al convenuto, costituitosi all'udienza di discussione,

e allo stesso attore di proporre mezzi di prova, che non han potuto

proporre prima. A tacere dell'arricchimento, previsto nell'art. 421,

dei poteri istruttori del giudice del lavoro il cui esercizio - nel

superiore interesse della giustizia - ben può colmare eventuali lacune

di difesa delle parti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità degli articoli

415 e 416 C.P.C., come sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24

Cost., dal Pretore di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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