Corte costituzionale

Sentenza n. 13/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/01/1977 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 414,

416, 418, 420, commi primo e quinto, e 429, comma terzo, del codice di

procedura civile, come modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto

1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanze emesse l'8 marzo 1974 dal pretore di Arcidosso (causa

di lavoro tra Balzani Paola ed altri ed il Calzaturificio Kent), il 16

marzo 1974 dal pretore di Roma (Gaetani Mario c/soc. Simon Rochas), il

20 marzo 1974 dal pretore di Catania (Sambataro Antonio c/soc. SIRET),

il 6 aprile 1974 ed il 1 aprile 1974 dal pretore di Roma (Tudini

Albertino c/Azienda Gerardi e Santellini Gino c/soc. Aerea

Mediterranea), ed il 26 giugno 1974 dal pretore di Rotondella (Vitale

Nicola c/Lunati Pasquale), rispettivamente iscritte ai nn. 165, 185,

226, 299, 300 e 372 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 146 del 5 giugno 1974, n. 153

del 12 giugno 1974, n. 167 del 26 giugno 1974, n. 250 del 25 settembre

1974 e n. 284 del 30 ottobre 1974;

2) ordinanze emesse il 10 maggio 1974 dal pretore di San Severino

Marche (Serloni Giorgio c/soc. SIELPA), il 9 marzo 1974 dal pretore di

Modena (Benetti Silvano c/soc. CEOM), il 26 luglio 1974 dal pretore di

Catania (Baccini Grazia ed altro c/Caffarelli Giuseppe), il 25 luglio

1974 dal pretore di Alba (Ferro Vittorio c/Monte dei Paschi di Siena ed

altro), il 25 settembre 1974 dal tribunale di Udine (Minisini Anna

Maria c/soc. Centro Ricerche Arte Industria), ed il 18 ottobre 1974

dal pretore di Sanremo (De Rosa Persco c/soc. OTAT), rispettivamente

iscritte ai nn. 392, 406, 421, 490, 500 e 508 del registro ordinanze

1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del

30 ottobre 1974, n. 296 del 13 novembre 1974, n. 309 del 27 novembre

1974, n. 14 del 15 gennaio 1975 e n. 21 del 22 gennaio 1975.

Visti gli atti di costituzione della Società Aerea Mediterranea e

del Monte dei Paschi di Siena, nonché gli atti d'intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

uditi l'avv. Maurizio Marazza, per la soc. Aerea Mediterranea,

l'avv. Valente Simi, per il Monte dei Paschi di Siena, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Disciplinando l'introduzione della lite e la successiva

costituzione in giudizio del convenuto, stabilisce la legge 1973, n.

533, sul nuovo rito del lavoro (rispettivamente):

a) all'art. 414, n. 5, che la domanda (la quale va proposta con

ricorso) "deve contenere" (tra l'altro) "l'indicazione specifica dei

mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare

dei documenti che si offrono in comunicazione";

b) all'art. 416, commi secondo e terzo, che nella memoria (mediante

il cui deposito in cancelleria, almeno dieci giorni prima della

udienza, si costituisce il convenuto) "devono essere proposte a pena di

decadenza le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni

processuali e di merito (che non siano rilevabili di ufficio)" ed

inoltre deve essere presa "posizione in maniera precisa e non limitata

ad una generica contestazione circa i fatti affermati dall'attore a

fondamento della sua domanda" e devono essere proposte "tutte le difese

in fatto ed in diritto ed indicati specificamente, a pena di decadenza,

i mezzi di prova dei quali il convenuto intende avvalersi ed in

particolare i documenti che deve contestualmente depositare".

Confrontando tali due indicate norme (o meglio la disciplina, in

queste contenuta, della posizione processuale, rispettivamente,

dell'attore e del convenuto), varie ordinanze prospettano violazione

dei precetti costituzionali dell'eguaglianza (art. 3) e della difesa

(art. 24) in danno del convenuto.

In premessa, tutti i provvedimenti muovono dalla constatazione che

una (espressa) previsione di decadenza si contiene nell'art. 416 (ove

è ripetuta nei commi secondo e terzo) e non anche nell'art. 414

citato.

Da ciò la questione di costituzionalità (in riferimento ai

parametri menzionati) che si puntualizza, poi, nella denuncia dell'art.

414 o dell'art. 416: secondo che l'accento sia, in particolare, posto

sulla mancata previsione di decadenza anche a carico dell'attore sul

fatto, invece, della comminatoria di tali decadenze "nei confronti del

solo convenuto".

Nel primo senso, l'ordinanza 9 marzo 1974 del pretore di Modena.

Nel secondo senso, le ordinanze 1 aprile 1974 del pretore di Roma;

10 maggio 1974 del pretore di San Severino Marche; 26 luglio 1974 del

pretore di Catania; 18 ottobre 1974 del pretore di Sanremo; nonché 20

marzo 1974 del pretore di Catania (limitatamente al solo comma secondo)

e (limitatamente al comma terzo della norma) 25 settembre 1974 del

giudice del lavoro presso il tribunale di Udine.

Nei giudizi relativi a tutte le ordinanze indicate è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei ministri, escludendo la fondatezza

delle sollevate questioni (alla luce anche di una interpretazione delle

norme impugnate, che si coordini con il disposto del successivo art.

420, commi primo e quinto).

2. - La disciplina della posizione dell'attore, nei cui riguardi

sia stata proposta domanda riconvenzionale, viene, poi, in

considerazione nelle ordinanze 9 marzo 1974 del pretore di Modena, già

citata, e in quella 25 luglio 1974 del pretore di Alba.

I provvedimenti indicati muovono dalla identica premessa della non

equiparabilità della posizione dell'attore in riconvenzione a quella

del convenuto e - desumendone, il primo, il corollario che l'attività

defensionale dell'attore, nei cui confronti sia stata proposta domanda

riconvenzionale, si sottragga alle preclusioni stabilite per il

convenuto e, viceversa, il secondo, che la detta attività resti,

invece, subordinata, ex commi primo e quinto dell'art. 420 c.p.c.

modificato, all'esistenza di "gravi motivi", quanto all'emendatio

libelli, e alla impossibilità di precedente indicazione, quanto alla

richiesta di prove - denunziano, in diversa (ed anzi antitetica)

prospettiva, rispettivamente, l'art. 418 c.p.c., per contrasto con gli

artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto "non prevede l'estensione

all'attore in riconvenzione degli obblighi e preclusioni stabiliti, per

il convenuto, nei commi secondo e terzo del precedente art. 416", e

l'art. 420, commi primo e quinto, citato, per violazione del diritto di

difesa in danno (questa volta) dell'attore.

In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, per contestare la fondatezza delle sollevate questioni.

Nel giudizio relativo all'ordinanza del pretore di Alba si è,

altresì, costituito il convenuto Monte dei Paschi di Siena, eccependo

l'inammissibilità della questione, in quanto la norma denunziata (art.

420) non si riferirebbe all'ipotesi dell'attore chiamato a difendersi

in riconvenzionale (disciplinata, invece, dall'art. 418).

3. - Anche l'art. 429, comma terzo, della legge sul nuovo rito del

lavoro ha formato oggetto di denunzia; in particolare nella parte in

cui prevede a favore del lavoratore l'obbligo del giudice di

"determinare il maggior danno eventualmente subito per la diminuzione

di valore del credito".

La questione è sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, con le ordinanze 1 aprile (già citata), 16 marzo e 6

aprile 1974 del pretore di Roma, sotto il profilo della

(ingiustificata) disparità di trattamento che la norma de qua

determinerebbe rispetto alle altre obbligazioni pecuniarie, non

derivanti da rapporto di lavoro: sia per quanto concerne l'esonero

(nella specie) dell'onus probandi (rispetto al danno), sia per la

decorrenza del diritto alla rivalutazione (anche da data anteriore

all'entrata in vigore della legge 1973, n. 533), sia, infine, per la

liquidabilità ex officio del danno da svalutazione.

Sotto analogo profilo, la questione è proposta anche dal pretore

di Rotondella, con ordinanza 26 giugno 1974, la cui motivazione, in

prevalenza, è accentrata sul punto dell'ingiustificato esonero (del

lavoratore) dalla prova del danno subito per effetto della

svalutazione.

Con l'ordinanza 9 marzo 1974 (in precedenza menzionata) il pretore

di Modena denunzia, invece, la norma (sempre in riferimento all'art. 3

della Costituzione) per la parte in cui non attribuisce analogo

trattamento (anche) al datore di lavoro, per crediti derivanti dallo

stesso rapporto.

Infine, il pretore di Arcidosso prospetta (con ordinanza 8 marzo

1974) violazione, sotto vari profili, del precetto di eguaglianza.

Rileva, infatti, che la trasformazione (a suo avviso attuata

dall'art. 429 denunziato) dei crediti di lavoro (aventi, ab origine,

carattere pecuniario) in "crediti di valore" costituisce una non

giustificata "scelta preferenziale per il lavoratore", risolventesi in

una "situazione di privilegio per il credito di lavoro non ancorata ad

una effettiva diseguaglianza sociale-economica fra le categorie di

lavoratori e dei prestatori di lavoro".

Ed aggiunge che la norma "avrebbe dovuto caso mai distinguere fra

categorie di lavoratori e categorie di imprenditori" (il rapporto fra

grande imprenditore ed operaio non essendo certo eguale a quello fra

piccolo imprenditore dipendente; e così, nell'ambito della categoria

dei prestatori d'opera, non essendo, evidentemente, assimilabile la

posizione sociale ed economica del dirigente a quella del più umile

dei lavoratori). Considerato in diritto :

1. - In quanto tra loro connesse - nelle premesse da cui muovono o

in alcuni profili di svolgimento - le questioni sollevate con le varie

ordinanze in epigrafe, possono esaminarsi congiuntamente, al fine di

decisione con unica sentenza.

2. - Con le varie ordinanze in narrativa indicate - che formalmente

investono l'art. 414 o l''art. 416 od entrambe dette norme del codice

di procedura civile (come modificate dall'art. 1 della legge 1973, n.

533) - questa Corte è investita, innanzi tutto, della questione se sia

costituzionalmente legittima la disciplina della posizione processuale

delle parti (risultante dal coordinamento delle norme predette),

dubitandosi che essa consacri una situazione di disparità e

(conseguentemente) vulneri il diritto di difesa del convenuto: in

quanto - mentre si troverebbe colpita da decadenza la non tempestiva

indicazione, nella memoria di costituzione, delle difese eccezioni e

prove ed il non contestuale deposito di documenti, da parte del

convenuto - analoga sanzione non sarebbe, invece, prevista per quanto

attiene al ricorso introduttivo del giudizio, nel caso in cui manchi la

specificazione delle domande, o la indicazione dei mezzi di prova e in

particolare dei documenti, da parte dell'attore.

La questione - che fa esclusivamente perno sulla comparazione della

lettera degli artt. 414 e 416 citati, dando rilievo alla presenza,

soltanto nella seconda norma, della espressione "a pena di decadenza" -

è priva di fondamento.

La premessa esegetica comune a tutte le ordinanze - che, cioè,

debba desumersi, dalla detta mancanza (nell'art. 414) di una espressa

statuizione di decadenza, la effettiva inesistenza di preclusione per

l'attività defensionale dell'attore (a fronte della diversa disciplina

stabilita, dall'art. 416, per il convenuto) - è, infatti, palesemente

erronea.

La retta interpretazione delle norme consente, invero, di pervenire

alla conclusione che si realizza, invece, nella concreta dialettica del

nuovo processo del lavoro, una perfetta simmetria di posizione tra le

parti.

Tale simmetria - già sottolineata nella Relazione alle Commissioni

riunite della Camera nel corso della V legislatura (ove, con

suggestione di immagine, si contrappone all'obbligo del convenuto di

"vuotare il sacco" fin dal principio, quello analogo dell'attore di

"dire, senza riserva alcuna, fin dall'atto introduttivo tutto ciò che

attiene alla sua difesa e fornire il materiale su cui si basa la

pretesa") - è ancora, tra l'altro, ribadita nella Relazione alla

Commissione Giustizia e Lavoro del Senato nella VI legislatura, venendo

additata come una componente essenziale di quella reciproca

collaborazione che, nello spirito della buona fede processuale

informativo del codice del 1942 (alla cui formulazione originaria si è

inteso riportarsi), condiziona, in pratica, lo svolgimento del nuovo

rito, nei suoi caratteri di concentrazione, immediatezza ed oralità.

La lettura sistematica del dato normativo conferma, del resto,

senza margine alcuno di dubbio, il carattere paritario della disciplina

dell'attività defensionale delle parti.

La stessa sanzione che per il convenuto si trova espressamente

sancita nell'art. 416 deve, invero, ritenersi prevista per l'attore,

sia pure in modo implicito, ma non per questo meno chiaro, in base al

disposto dell'art. 414 n. 5 e dell'art. 420.

Infatti, poiché il comma quinto di questa ultima norma consente al

giudice di ammettere all'udienza di discussione, oltre i mezzi di prova

già proposti, quelli che la parte - e, quindi, anche l'attore - non

poteva proporre prima, ne consegue che, successivamente alla

presentazione del ricorso, non potranno essere ammesse le prove che lo

stesso atto poteva e doveva indicare ai sensi dell'art. 414 ultimo

comma.

Valgono analoghe considerazioni per quanto concerne la

modificabilità delle' domande, eccezioni e conclusioni, che il comma

primo dell'art. 420 cit. subordina, allo stesso modo per l'attore e per

il convenuto, alla ricorrenza di "gravi motivi" da accertarsi dal

giudice.

Le preclusioni sono dunque nel sistema (nel contesto del quale

adempiono alle cennate esigenze di accelerazione e semplificazione

della procedura): e si rivolgono senza discriminazione così all'attore

come al convenuto, con riguardo rispettivamente al ricorso introduttivo

e alla comparsa di risposta, che sono gli unici atti di parte

antecedenti all'udienza di discussione.

Il riferimento espresso alla decadenza nell'art. 416 potrebbe,

quindi, a questo punto, ritenersi superfluo: se non adempisse

all'esigenza (non sfuggita ai primi commentatori della legge) di

ribadire, con la massima incisività, che il contrattacco al ricorso

introduttivo deve essere concentrato ed esaurito nella memoria di

costituzione; sicché il magistrato, conoscendo per tempo e nella loro

integralità le contrapposte linee difensive, possa speditamente

procedere verso l'auspicato obiettivo di un rapido esaurimento del

processo, possibilmente in un'unica udienza di discussione.

Pertanto, dovendo escludersi (contrariamente all'assunto di

partenza delle ordinanze di rinvio) che siano mantenute al solo attore

facoltà processuali precluse al convenuto o che, comunque, sussista

alcuna sostanziale discriminazione nella disciplina delle attività

processuali delle parti, risulta confermata l'infondatezza delle

sollevate questioni di legittimità degli artt. 414 e 416 citati.

3. - Parimenti non consistenti sono, poi, i dubbi prospettati, con

le ordinanze dei pretori di Modena e di Alba, rispettivamente, sulla

legittimità dell'art. 418 del codice di procedura civile, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, e per la parte in cui

non prevede che si estendano, all'attore nei cui confronti sia stata

spiegata domanda riconvenzionale, gli obblighi e le preclusioni

stabiliti per il convenuto dal precedente art. 416; e sulla

legittimità dei commi primo e quinto dell'art. 420 cit., per contrasto

con il diritto di difesa (questa volta) dell'attore, nella parte in

cui, relativamente alla riconvenzionale contro di lui proposta,

subordinano la sua attività defensionale alle condizioni stabilite per

l'emendatio e la richiesta di nuove prove in udienza.

Entrambe le questioni muovono - come in narrativa detto - dal

presupposto (da cui, poi, traggono opposti corollari) della non

equiparabilità, quanto alla disciplina delle rispettive attività

difensive, della posizione dell'attore in riconvenzione e di quella del

convenuto.

Tale presupposto non è, però, esatto. Come dalla dottrina

riconosciuto già con riguardo al processo ordinario (anche nell'ambito

del quale manca, come nel nuovo rito del lavoro, una specifica completa

regolamentazione della fattispecie conseguente alla proposizione di

domanda riconvenzionale) si verifica, con riferimento appunto alla

riconvenzionale, un rovesciamento simmetrico della posizione delle

parti, in quanto l'attore assume la veste di convenuto e, viceversa, il

convenuto quella di attore.

Discende da ciò che la disciplina dell'attività difensiva

dell'attore nei riguardi della riconvenzionale, si ricava, per via di

analogia (e nei limiti, ovviamente, delle specifiche modalità che la

fattispecie impone), dalla disciplina relativa all'attività

processuale del convenuto rispetto alla domanda principale.

Con specifico riguardo al rito del lavoro, ciò equivale a dire che

l'attore nei cui confronti sia proposta domanda riconvenzionale ha in

sostanza gli stessi poteri, e correlativamente incorre (quanto al loro

esercizio) nelle stesse preclusioni, che l'art. 416 prevede per il

convenuto.

Con l'unica differenza, sul piano formale, che il termine di

riferimento è, per il convenuto in riconvenzione, non già l'udienza

fissata ex art. 415, bensì la nuova udienza, la cui fissazione deve

essere richiesta contestualmente alla proposizione della

riconvenzionale, in base al peculiare meccanismo apprestato dall'art.

418.

Anche in questo caso, pertanto, la dimostrata erroneità della

premessa (travolgendo le conclusioni che da essa si traggono) conferma

la non fondatezza delle questioni di illegittimità costituzionale

formulate.

4. - La Corte è, infine, chiamata a decidere della legittimità

costituzionale dell'art. 429, comma terzo, del codice di procedura

civile, come modificato dalla legge del 1973, per la parte in cui

prevede, a favore del lavoratore, l'obbligo del giudice di "determinare

il maggior danno eventualmente subito per la diminuzione di valore del

credito".

Di tale norma varie ordinanze prospettano - come detto - il

contrasto con l'art. 3 della Costituzione; e ciò sotto vari profili,

attinenti, da un lato, alla ingiustificata disparità di trattamento

dei crediti del lavoratore rispetto in genere agli altri crediti di

carattere pecuniario e in particolare ai crediti del datore di lavoro

nascenti dallo stesso rapporto; dall'altro lato, alla ingiustificata

identità di trattamento (quanto al rilievo dato alla svalutazione) di

tutti i crediti di lavoro senza distinguere la diversa posizione

sociale-economica delle varie categorie di lavoratori (che vanno dal

modesto dipendente all'alto dirigente) e delle varie categorie dei

datori di lavoro (che analogamente vanno dal piccolo artigiano al

grande imprenditore). Osserva innanzi tutto, la Corte che non occorre

prendere posizione sul problema (allo stato ancora dibattuto e di cui

è cenno, in particolare, nell'ordinanza del pretore di Arcidosso), se

la disciplina introdotta dall'art. 429 impugnato abbia "operato una

trasformazione dei crediti del lavoratore aventi (ab origine) carattere

pecuniario in crediti di valore" ovvero si sia limitata ad apportare

delle deroghe in ordine ai presupposti del risarcimento del danno per

inadempimento delle obbligazioni pecuniarie.

Una volta, infatti, che della norma in esame (cui si collega, in

via di integrazione, l'art. 150 disp. attuaz. cod. proc. civ. come

sostituito dall'art. 9 della legge n. 533 del 1973) è chiaro il

contenuto pratico voluto dal legislatore - assicurare cioè al

lavoratore (con riferimento al mancato o ritardato pagamento delle

prestazioni in suo favore alla scadenza e a decorrere da tale momento)

l'adeguamento delle somme dovutegli, in funzione delle variazioni in

aumento degli indici dei prezzi calcolati per la scala mobile - non

assumono, evidentemente, rilievo, sul piano del giudizio di

costituzionalità, le implicazioni dommatiche (quanto all'attuale

inquadramento ed alla astratta classificazione dei crediti del

lavoratore) che l'introdotta disciplina prospetta: di questa

interessando unicamente valutare il contenuto, sotto il profilo della

razionalità o meno della diversificazione dei crediti di lavoro

rispetto agli altri crediti pecuniari.

Ora, proprio tale razionalità, con riferimento alla scelta

legislativa nella specie operata, non può, ad avviso della Corte,

revocarsi in dubbio.

La prima (e, di per sé, già decisiva) giustificazione del

trattamento privilegiato attribuito ai crediti di lavoro sta, infatti,

nella qualità stessa del credito che trova, nello sfondo, il presidio

e la garanzia (per così dire rafforzata) di più precetti

costituzionali, quali quelli contenuti negli artt. 1, 3 cpv., 4, 34 e

36.

Nel contesto di tale peculiare tutela razionalmente si colloca la

normativa denunziata, apprestando un meccanismo di conservazione del

valore in senso economico delle prestazioni dovute al lavoratore, volto

a preservare (o, comunque, ripristinare) quel "potere di acquisto di

beni reali" che si connette alla retribuzione ed alle indennità di

fine rapporto (costituenti la parte indiscutibilmente prevalente dei

crediti del lavoratore) e nel contempo ad eliminare il vantaggio che

(in precedenza) conseguiva il datore di lavoro col ritardato

adempimento, il quale lo poneva, a fronte del solo rischio del

pagamento degli interessi legali, in condizioni di lucrare gli effetti

della svalutazione monetaria e di disporre delle somme di spettanza del

lavoratore. Il che, in altre parole, equivale a dire che il meccanismo

esaminato non si risolve (ex altero latere) in un depauperamento del

patrimonio del datore di lavoro (soccombente): dal quale viene

recuperato, con manovra sostanzialmente riequilibratrice, quel tanto di

arricchimento conseguito dal datore di lavoro che non ha compensato la

forza di lavoro, il cui frutto ha investito nella propria struttura

organizzativa.

Non va, poi, trascurato l'elemento funzionale concorrente (che si

combina con gli altri sin qui esaminati con carattere di maggiore o

minore prevalenza, a seconda del tipo di rapporto di lavoro

considerato) rappresentato dalla "remora" che la disciplina denunciata

ingenera rispetto - più che a manovre dilatorie nel processo (cui la

stessa attuale strutturazione del rito, improntata a criteri di

accelerazione, contribuisce a porre rimedio) - al fatto stesso del non

puntuale adempimento alla scadenza delle prestazioni destinate ad

assolvere esigenze primarie del lavoratore.

Tale remora basterebbe, di per sé, a giustificare la norma in

esame, ove si consideri che il pagamento tempestivo delle spettanze dei

lavoratori, oltreché all'interesse individuale dei medesimi, risponde

ad un interesse generale della intera collettività e che - proprio con

riguardo alle prestazioni retributive - è stata già sottolineata (v.

sentenza di questa Corte n. 54 del 1967) la legittimità di norme di

tutela risolventisi nella previsione, addirittura, di sanzioni penali

per il caso del mancato o ritardato adempimento.

La ratio stessa della disciplina impugnata ne giustifica la mancata

estensione ai crediti del datore di lavoro, nei riguardi dei quali,

evidentemente, non ricorrono la sottolineata esigenza di garanzia di

bisogni primari e la predetta funzione di riequilibrio economico:

dimodoché, anche sotto tale aspetto, il dubbio di costituzionalità si

rivela non fondato.

Lo stesso è a dire per quanto attiene al profilo (su cui si

sofferma il pretore di Arcidosso) di mancata diversificazione della

disciplina sul punto della svalutazione in rapporto alla posizione -

"non certo di debolezza" - di alcune categorie di prestatori d'opera,

quali, ad esempio, i dirigenti e, correlativamente, alla posizione "non

preminente", in cui si trovano categorie di datori di lavoro, come i

piccoli imprenditori, gli artigiani, etc.

A parte, infatti, che a tale rilievo sarebbe sufficiente opporre

l'esigenza, propria della legislazione per norme generali, di

modellarsi sull'id quod plerumque accidit (onde l'impossibilità di

tener conto delle situazioni limite o, comunque, estreme), gli è che,

in realtà, anche rispetto ai rapporti peculiari sopra cennati non

difettano le ragioni che giustificano l'applicazione del meccanismo ex

art. 429; anche se, nel concreto, queste, poi, si combinano in diversa

misura e intensità : assumendo, ad esempio, nei rispetti di un

dirigente, la funzione di riequilibrio economico, carattere certamente

prevalente rispetto a quella di sostentamento.

Considerazione a parte richiede, infine, il rilievo, contenuto

nelle ordinanze del pretore di Roma, di violazione dell'art. 3 della

Costituzione, per il trattamento ingiustificatamente più favorevole

riservato ai crediti di lavoro (rispetto agli altri crediti pecuniari),

quanto alla possibilità di decorrenza del diritto alla rivalutazione

da data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 533 del 1973.

Il problema di applicabilità della disciplina dettata dagli artt.

1 (come modificativo dell'art. 429 cod. proc. civ.) e 9 (come

sostitutivo dell'art. 150 disp. attuaz. cod. proc. civ.) della legge

n. 533 del 1973 ai crediti sorti anteriormente alla entrata in vigore

della detta legge non può dirsi univocamente risolto in dottrina e in

giurisprudenza: giacché alla tesi che - pur riconoscendo

l'applicabilità di tale disciplina ai crediti di lavoro maturati

anteriormente alla entrata in vigore della legge (sempreché

l'inadempimento si sia protratto oltre la data predetta) - ritiene che

l'adeguamento debba farsi con riguardo e limitatamente alla

svalutazione successiva, si contrappone la tesi secondo cui

l'adeguamento deve operarsi tenendo conto anche della svalutazione

intervenuta prima della entrata in vigore della legge.

A giudizio della Corte va condivisa la prima delle due esposte

soluzioni, la quale risponde al principio della irretroattività della

legge che (ancorché non sempre costituzionalmente garantito)

costituisce espressione di civiltà giuridica e non risulta, nella

specie, derogato né esplicitamente, né implicitamente.

Deve, infatti, anzitutto escludersi che la retroattività nel senso

sopraindicato discenda dalla disposizione transitoria dell'art. 20,

comma primo, della legge del 1973 citata (che dispone l'applicabilità

delle norme della legge stessa anche "ai giudizi in corso al momento

della sua entrata in vigore"): se non altro perché, - come ha di

recente riconosciuto la stessa Corte di Cassazione, che pur ha aderito

alla prima tesi - la detta disposizione si riferisce alle norme di

natura processuale e non anche alle norme di carattere sostanziale come

quella del comma terzo dell'art. 429.

Né possono condividersi le altre argomentazioni che desumono la

efficacia retroattiva della norma dalla dizione dello stesso art. 429,

là dove questo indica come decorrenza il giorno della "maturazione del

diritto"; dal fatto che la norma, essendo diretta ad ovviare alle

conseguenze del fenomeno della svalutazione (il quale presuppone il

decorso di un non breve periodo di tempo), resterebbe svuotata della

sua ragione d'essere qualora non prendesse in considerazione gli

effetti della svalutazione anteriore alla sua entrata in vigore, una

volta che, ad impedire l'incidenza della svalutazione successiva,

sarebbe bastato il meccanismo complessivo che assicura la rapidità del

processo del lavoro; ed inoltre dalle enunciazioni che sarebbero

contenute nei lavori preparatori.

Infatti, l'espressione "con decorrenza dal giorno della maturazione

del diritto", che si riferisce, non solo alla somma corrispondente alla

diminuzione di valore del credito, ma anche agli interessi legali, è

dettata al fine di determinare il dies a quo indipendentemente da atti

di costituzione in mora (analogamente a quanto prescritto dall'art.

1282 cod. civ. per il decorso degli interessi corrispettivi).

E, nel contesto di tale espressione, il riferimento al giorno della

maturazione del diritto fa parte del contenuto precettivo innovativo

della norma e non rappresenta una disposizione collaterale avente

carattere intertemporale.

Il secondo degli argomenti sopra indicati trascura poi di

considerare che l'intervallo temporale entro cui può verificarsi la

svalutazione del credito non è soltanto costituito dalla durata del

processo ma anche e soprattutto dal periodo di tempo (normalmente)

intercorrente tra la maturazione del diritto e l'inizio del processo.

Infine, per quanto attiene ai lavori preparatori, è da osservare

che - se pure alcuni parlamentari, nei loro interventi (soprattutto nel

corso della legislatura precedente a quella in cui il testo della

disposizione fu approvato) consideravano la norma come retroattiva -,

quando il problema fu discusso ex-professo, un emendamento diretto ad

escludere l'efficacia retroattiva nel senso sopra precisato non venne

accolto proprio in base alla considerazione, espressa dal relatore

Martinazzoli (Senato, VI Legislatura - Commissioni riunite - 29 marzo

1973), che esso era superfluo in quanto la irretroattività già

discendeva dai principi generali.

Dovendosi quindi escludere, per quanto fin qui detto, che risulti,

nella specie, espressamente od implicitamente voluta una deroga al

principio di irretrattività consacrato nell'art. 11 delle preleggi,

resta confermato che, secondo la corretta interpretazione della norma

denunziata, nell'ipotesi di crediti maturati anteriormente alla data di

entrata in vigore della legge, deve tenersi conto soltanto della

svalutazione posteriore alla data predetta.

Ciò, del resto, risponde pienamente alla applicazione che del

suddetto principio di irretrattività fa l'art. 161 delle disposizioni

di attuazione del codice civile rispetto al decorso degli interessi

corrispettivi, di cui all'art. 1282 cod. civ., sui crediti di somme di

denaro divenuti esigibili prima dell'entrata in vigore dello stesso

codice; nonché la giurisprudenza, ormai da tempo consolidata, della

Corte di Cassazione sui limiti di applicazione della disposizione

innovativa di cui all'art. 1224 cod. civ. concernente la risarcibilità

del maggior danno dipendente dalla mora, nella ipotesi di inadempimento

verificatosi prima della entrata in vigore dello stesso codice.

Pertanto, anche sotto il profilo della prospettata decorrenza del

diritto alla rivalutazione "anche da data anteriore alla entrata in

vigore della legge 1973, n. 533", la questione di costituzionalità

dell'art. 429, comma terzo, non è fondata, poiché muove da una non

esatta interpretazione della norma denunziata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione:

a) le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 414 e

416 del codice di procedura civile come modificati dall'art. 1 della

legge 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro, sollevate, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze in

epigrafe indicate dei pretori di Modena, Roma, San Severino Marche,

Catania, San Remo e del giudice del lavoro presso il tribunale di

Udine;

b) le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 418 e

420, commi primo e quinto, del codice di procedura civile come

modificati dall'art. 1 legge 1973 citata sollevate, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze dei pretori di Modena

ed Alba, di cui in epigrafe;

c) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 429,

comma terzo, del codice di procedura civile come modificato dall'art. 1

della legge 1973 citata, sollevate, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, con le ordinanze in epigrafe dei pretori di Roma,

Arcidosso e Rotondella.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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