Corte costituzionale

Sentenza n. 65/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/04/1980 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 416

cod.proc.civ., modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 giugno 1975 dal pretore di Fivizzano nel

procedimento civile vertente tra Pietrelli Decimo Sesto e il Comune di

Fivizzano, iscritta al n. 448 del registro ordinanze 1975 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 19 novembre 1975;

2) ordinanza emessa il 24 febbraio 1976 dal pretore di Aulla nel

procedimento civile vertente tra Calani Luigi e la ditta Carpanelli

Raffaele, iscritta al n. 458 del registro ordinanze 1976 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 1 settembre 1976;

3) ordinanza emessa il 27 novembre 1976 dal pretore di Oppido

Mamertina nel procedimento civile vertente tra Tripodi Antonino e il

Seminario Vescovile di Oppido Mamertina, iscritta al n. 760 del

registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 59 del 2 marzo 1977.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 febbraio 1980 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In calce al ricorso, proposto dallo stradino Decimo Sesto

Pietrelli per conseguire differenze di retribuzione e indennità di

anzianità e depositato il 18 aprile 1975, l'adito pretore di Fivizzano

fissò per la discussione l'udienza del 6 giugno 1975 avvertendo che, a

sensi del secondo comma dell'art. 415 c.p.c., le parti erano tenute a

comparire personalmente, con decreto del 19, notificato, in una con la

copia del ricorso, al convenuto Comune di Fivizzano, a mani del

Sindaco, il 23 dello stesso mese.

All'udienza di discussione si costituì, giusta delibera di

urgenza, adottata dalla Giunta il 21 maggio 1975 e pubblicata il

successivo 4 giugno, il Comune eccependo il difetto di giurisdizione

del giudice ordinario e contestando la fondatezza in merito delle

domande attrici. Avendo l'attore eccepito la tardività di costituzione

del convenuto, il pretore, con ordinanza di pari data, dichiarò come

non avvenuta detta costituzione rinviando all'udienza del 27 giugno

1975 per l'assunzione della prova per testi richiesta dall'attore e

l'audizione personale delle parti.

All'udienza del 27 giugno 1975, il pretore, ripresa in esame la

dichiarazione di irregolarità della costituzione del convenuto, ha

sollevato d'ufficio la questione di legittimità dell'art. 416 c.p.c.

con ordinanza di pari data, regolarmente comunicata e notificata, e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 19 novembre 1975 (n. 448

reg. ord. 1975).

Premesso che la preclusione, in detta norma prevista, non può

essere posta da parte mediante l'applicazione delle norme che

disciplinano la costituzione tardiva del contumace nel rito ordinario

per non essere queste suscettibili di analogia, ha il pretore ravvisato

nell'art. 416 attentato grave al diritto inviolabile di difesa,

garantito dall'art. 24 Cost., che l'inapplicabilità della disciplina

della costituzione tardiva del convenuto, propria del rito ordinario,

non varrebbe a impedire; art. 416 che non riceverebbe giustificazione

neppure dalla direttiva di tutela della parte più debole perché

convenuto nel rito speciale del lavoro può essere anche il lavoratore.

Di conseguenza, il giudice a quo ha rimesso alla Corte l'esame della

questione di legittimità dell'art. 416 nella parte in cui fissa per la

costituzione del convenuto termine a dieci giorni prima dell'udienza di

discussione.

Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato

intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 9 ottobre

1975, in cui ha, tra l'altro, osservato, a sostegno della conclusione

d'infondatezza della proposta questione, che il termine, fissato nella

impugnata norma, è più che sufficiente al convenuto per apprestare la

difesa.

2. - In calce al ricorso, proposto da Calani Luigi, che assumeva di

essere stato licenziato per non aver inviato i certificati medici di

malattia, per conseguire la retribuzione sino all'effettiva guarigione

e il risarcimento dei danni, nonché l'indennità di anzianità, e

depositato il 29 dicembre 1975, il pretore di Aulla fissò per la

discussione l'udienza del 24 febbraio 1976, "precisando che, ai sensi

dell'art. 420 c.p.c., la mancata comparizione personale delle parti

senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile dal

giudice ai fini della decisione", con decreto di pari data, consegnato

il successivo 31 dal cancelliere della pretura al locale ufficio

postale per la notifica alla convenuta Impresa di costruzioni

elettrodotti di Campanelli Raffaele. Questi, con atto ricevuto il 23

febbraio 1976 dal segretario comunale di Licciana Nardi (domicilio

dell'attore e sede dell'impresa convenuta), nominò suo procuratore

speciale Galeazzi Adamo Giuseppe, che, in suo nome, si costituì

mediante memoria 24 febbraio 1976, in cui chiese dichiarare nullo per

genericità, cagionata dalla mancata applicazione dei nn. 4 e 5

dell'art. 414 c.p.c., il ricorso e, gradatamente, dichiarare infondata

la domanda e, per l'ipotesi di ritenuta ritualità del ricorso,

giudicare non manifestamente infondata la questione di

costituzionalità dell'art. 416 c.p.c. in quanto fissa il termine di

dieci giorni per la costituzione del convenuto.

Con ordinanza 24 febbraio 1976, debitamente comunicata e

notificata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 1°

settembre 1976 (n. 458 reg. ord. 1976), l'adito pretore , ritenutane la

rilevanza, ha d'ufficio dichiarato non manifestamente infondata la

questione di legittimità dell'art. 416 c.p.c., in riferimento all'art.

24, comma secondo, Cost., nella parte in cui fissa per la costituzione

del convenuto termine di giorni dieci prima della udienza di

discussione.

La motivazione è mutuata dalla ordinanza del pretore di Fivizzano

e, quindi, vi si denuncia non tanto la esiguità del termine quanto la

mancata previsione della costituzione tardiva del convenuto.

Nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato intervento la

Presidenza del Consiglio dei ministri con atto, depositato il 21

settembre 1976, riproduttivo dell'altro versato nell'incidente n.

448/1975.

3. - In calce al ricorso, proposto da Tripodi Antonino per

differenze di retribuzione, straordinario e indennità di anzianità, e

depositato il 12 luglio 1976, il pretore di Oppido Mamertina fissò per

la discussione e la personale comparizione delle parti l'udienza del 9

settembre 1976 con decreto del 12 luglio 1976, notificato, in una con

copia del ricorso, il successivo 13 al convenuto Seminario di Oppido

Mamertina, del quale veniva dichiarata all'udienza di discussione la

contumacia. All'udienza di rinvio del 21 ottobre 1976, si costituì il

difensore del Seminario mediante comparsa di risposta, in cui sollevò,

in via pregiudiziale, questione di costituzionalità degli artt. 411,

412, 414, 416, 420, 421, 423, 429, ultimo comma, in riferimento agli

artt. 3 e 24 Cost.

Con ordinanza 27 novembre 1976, debitamente comunicata e

notificata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 2 marzo

1977 (n. 760 reg. ord. 1976), l'adito pretore, revocata la

dichiarazione di contumacia del convenuto, ha, nel dispositivo,

"ritenuto che le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa del

convenuto non sono manifestamente infondate e che, al contrario, sono

rilevanti ai fini della decisione della causa".

Peraltro, nella motivazione ha osservato che "le norme in questione

eccepite dal convenuto e particolarmente per quanto concerne l'art. 416

c.p.c., si appalesano gravemente lesive del diritto inviolabile della

difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione in quanto non si limita

a stabilire perentorie decadenze che potrebbero apparire giustificate

per esigenze di speditezza processuale, ma è tale da escludere, con la

possibilità di una costituzione tardiva, la stessa possibilità della

difesa".

Ha infine rilevato che "le eccezioni proposte pregiudizialmente dal

convenuto devono essere interpretate soprattutto in relazione all'art.

3 della Costituzione rispetto alle norme del codice di procedura

civile".

Nessuna delle parti si è costituita avanti la Corte, né ha

spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. - Alla pubblica udienza del 13 febbraio 1980 il giudice Andrioli

ha svolto la relazione e l'interveniente Presidenza ha insistito nelle

conclusioni. Considerato in diritto :

Va disposta, per la evidente connessione, la riunione dei tre

procedimenti.

La sostanza delle ordinanze dei pretori di Fivizzano e di Aulla si

riduce all'affermazione che la esiguità del termine fissato per la

costituzione del convenuto si risolve in violazione del diritto di

difesa per l'inapplicabilità, nel rito del lavoro, della disciplina

della costituzione tardiva del convenuto contumace nei giudizi, avanti

ad uffici collegiali, svolti nell'osservanza del rito ordinario;

raffronto tra i due riti, che ha indotto il pretore di Oppido Mamertina

a denunciare la violazione anche dell'art. 3 Cost.

Né l'uno né l'altro precetto, assunti a parametri di legittimità

costituzionale, sono, a giudizio della Corte, violati.

I pretori di Fivizzano e di Aulla, i quali hanno, nei decreti di

fissazione della udienza di discussione, avvertito i convenuti della

esigenza di comparire personalmente, non hanno tenuto nel debito conto

che le caratteristiche strutturali e procedimentali che distinguono il

rito ordinario avanti agli uffici collegiali dal rito speciale del

lavoro, che in primo grado si celebra avanti a giudice monocratico,

sono tali da non consentire l'istituzione di raffronti, nei quali sia

ragionevole assumere il primo a modello di perfezione, cui l'altro -

pena l'incostituzionalità - sia tenuto ad adeguarsi, e viceversa.

Con specifico riguardo alla lamentata inapplicabilità, al rito del

lavoro, della disciplina della costituzione tardiva del convenuto

contumace, non è da lasciare in ombra che il convenuto può sì

"purgare" la contumacia in ogni stato del procedimento fino all'udienza

di rimessione della causa al collegio, ma, a parte l'onere di

disconoscere, nella prima udienza o nel termine fissato

dall'istruttore, le scritture contro di lui prodotte (art. 293), le

preclusioni maturate in suo danno vengono cancellate sol se il

convenuto dimostri - dopo aver superato vittoriosamente l'apprezzamento

di verosimiglianza dei fatti addotti a prova dell'impedimento - che la

nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di

aver conoscenza del processo o che la costituzione gli è stata

impedita da causa a lui non imputabile (così i tre primi commi

dell'art. 294, di cui non va negletto l'ultimo comma).

Pertanto, gli artt. 293 e 294, anche se inseribili nel rito

speciale (problematica il cui scioglimento è estraneo ai compiti di

questa Corte, la quale non ha mancato di verificare la conformità ai

dettami costituzionali delle or menzionate disposizioni; sent.

54/1968), non costituirebbero bilanciamento utile ad eliminare i dubbi

sulla esiguità del termine per comparire, a proposito del quale la

Corte non può non rilevare che il raffronto andrebbe, in ogni caso,

istituito non tra l'art. 416, comma primo, e l'art. 163 bis, integrato

dagli artt. 183, 184, 293 e 294, ma tra gli artt. 415, quarto e quinto

comma, 416 e 420, comma quinto, e gli artt. 313,316 e 317, dettati per

il rito ordinario avanti i giudici monocratici.

Peraltro, anche nel rito del lavoro i principi generali del

processo, già intesi ed applicati dalla Corte nella sentenza 13/1977,

consentono di salvaguardare appieno il diritto di difesa del convenuto.

In particolare, la durata del termine di sua costituzione, se

scrutinata non già, come dai giudici del merito si è fatto, con

riferimento ai soli primi due commi dell'art. 416, ma alla luce del

sistema di cui si sono intenzionati i dati positivi, si appalesa

conforme ai dettami della ragione, e, quindi, esente da fondate censure

d'incostituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i tre procedimenti, dichiara non fondata la questione di

legittimità dell'art. 416 c.p.c., sollevata, in riferimento agli artt.

3 e 24 Cost., con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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