Corte costituzionale

Sentenza n. 10/1979

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/05/1979 · relatore Arnaldo Maccarone

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 416,

ultimo comma, 420, 421, 424 e 431 del codice di procedura civile, come

modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (nuova

disciplina delle controversie individuali di lavoro e di quelle in

materia di previdenza e assistenza obbligatoria), promosso con

ordinanza emessa il 18 dicembre 1974 dal giudice del lavoro del

tribunale di Chiavari, nel procedimento civile vertente tra Pagliaro

Clementina e la Soc. La Plastica in liquidazione e la Soc. La Plastica

Entella, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 1975 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 del 7 maggio 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1979 il Giudice relatore

Arnaldo Maccarone;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con atto di citazione notificato l'11 dicembre 1970 la signora

Pagliaro Clementina ved. Sirito conveniva in giudizio, innanzi il

tribunale di Chiavari, la Soc. La Plastica e la Soc. Plastica Entella.

Deduceva l'attrice che il marito, signor Sirito Domenico Armando,

deceduto il 14 aprile 1966, aveva prestato la sua opera alle

dipendenze delle sopraindicate società ricevendo un compenso di gran

lunga inferiore a quello che gli sarebbe spettato per legge.

Chiedeva pertanto la condanna delle medesime al pagamento di quanto

dovuto. Dopo alcune udienze, il giudice istruttore, con ordinanza 1

marzo 1974, preso atto dell'entrata in vigore della legge 11 agosto

1973, n. 533, recante la nuova disciplina delle controversie

individuali di lavoro e di quelle in materia di previdenza e di

assistenza obbligatoria, disponeva che il procedimento proseguisse col

nuovo rito innanzi a sé, quale giudice unico, fissando udienza "per la

comparizione delle parti e per la indicazione dei testi".

Quindi, con successiva ordinanza del 18 dicembre 1974, accogliendo

eccezioni in tal senso formulate dalle parti convenute, sollevava - in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 416, ultimo comma, 420, primo e

ultimo comma, 421, secondo comma, 424 e 431, primo e ultimo comma, del

codice di procedura civile, così come modificati dalla già citata

legge 11 agosto 1973, n. 533.

2. - L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 7 maggio 1976.

Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che tutte le questioni siano dichiarate non fondate. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza in epigrafe la Corte è chiamata a decidere:

A) se sia, o meno, costituzionalmente illegittimo - per contrasto

con gli artt. 3 e 24 della Costituzione - l'art. 416, ultimo comma,

c.p.c. (il quale stabilisce che il convenuto - e, cioè, il datore di

lavoro - ha l'obbligo di depositare entro breve termine a pena di

decadenza uno scritto in cui prenda "posizione precisa circa i fatti

affermati dall'attore", proponga "tutte le sue difese in fatto ed in

diritto", indichi specificatamente i mezzi di prova dei quali intende

valersi e depositi tutti i documenti ritenuti utili alla propria

difesa), dubitandosi che la norma denunziata dia luogo ad una

ingiustificata disparità di trattamento, in relazione all'esercizio

del diritto di difesa, tra le due parti del processo, sia perché non

stabilirebbe alcun termine di decadenza a carico dell'attore e sia

perché assegnerebbe al convenuto datore di lavoro un termine troppo

breve (e, quindi, inadeguato per replicare e preparare le proprie

difese), mentre l'attore avrebbe tutto il tempo per studiare la

posizione, e preparare la difesa e raccogliere le prove;

B) se sia, o meno, costituzionalmente illegittimo - per contrasto

con gli artt. 3 e 24 della Costituzione - l'articolo 420, primo comma,

c.p.c. (nella parte in cui attribuisce alla mancata comparizione di

ciascuna delle due parti valore di comportamento apprezzabile dal

giudice ai fini della decisione), ritenendosi che l'impugnata

disposizione riservi un identico trattamento alla mancata comparizione

del convenuto e dell'attore, senza considerare che detti soggetti

versano in situazioni che sono tra loro diverse e che, come tali,

andrebbero diversamente disciplinate;

C) se sia, o meno, costituzionalmente illegittimo - per contrasto

con l'art. 24 della Costituzione - l'art. 420, ultimo comma, c.p.c.

(che vieta le udienze di mero rinvio), ritenendosi che possano darsi

delle circostanze in presenza delle quali la mancata concessione di un

rinvio arrecherebbe grave ed irreparabile pregiudizio alla difesa delle

parti;

D) se sia, o meno, costituzionalmente illegittimo - per contrasto

con gli artt. 3 e 24 della Costituzione - l'articolo 421, secondo

comma, c.p.c. (nella parte in cui prevede che il giudice possa

disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ammissione di ogni mezzo di

prova), dubitandosi che la norma denunziata:

a) costituisca una norma prevista ad esclusivo favore dell'attore,

la cui posizione processuale verrebbe così ad essere ulteriormente

privilegiata rispetto a quella del convenuto;

b) incida sull'imparzialità dell'organo giudicante;

E) se sia, o meno, costituzionalmente illegittimo - per contrasto

con l'art. 24 della Costituzione - l'art. 424 c.p.c., dubitandosi che

l'impugnata disposizione consentendo che il consulente d'ufficio possa

riferire, anche immediatamente, verbalmente in udienza e non accordando

alle parti il potere di nominare propri consulenti di fiducia, dia

luogo ad una illegittima lesione del diritto di difesa che alle

medesime è costituzionalmente garantito;

F) se sia, o meno, costituzionalmente illegittimo - per contrasto

con gli artt. 3 e 24 della Costituzione - l'articolo 431, primo e

ultimo comma, c.p.c. (il quale dispone che le sentenze di condanna

emesse in primo grado a favore del lavoratore, e non anche quelle

emesse a favore del datore di lavoro, sono provvisoriamente esecutive

e che la provvisoria esecuzione non può essere sospesa per le somme

non eccedenti L. 500.000), dubitandosi che la mancata previsione

dell'esecutorietà delle sentenze di condanna emesse in primo grado a

favore del datore di lavoro, e ancor più, l'impossibilità di

sospendere l'esecuzione delle sentenze emesse in favore del lavoratore

per le somme non superiori a L. 500.000, non siano razionalmente

giustificate e diano luogo ad una grave menomazione del diritto di

difesa del datore di lavoro.

2. - In ordine alla rilevanza delle questioni nel giudizio di

merito, l'ordinanza di rimessione osserva, genericamente e senza un

riferimento specifico all'applicazione concreta delle singole norme

sospette di incostituzionalià, che, trattandosi di giudizio in corso

innanzi al tribunale ed avendo il giudice istruttore avviato

l'istruttoria in base alle nuove norme, queste verrebbero tutte in

considerazione, dovendo il procedimento svolgersi e concludersi con

l'applicazione della nuova normativa.

L'assunto non è fondato in quanto la rilevanza può sussistere

solo se debba farsi applicazione concreta della norma in discussione,

non bastando la generica possibilità che la norma stessa venga

applicata nel corso del giudizio, ove si verifichino le condizioni

necessarie per la sua applicazione.

3. - Ciò premesso, è agevole osservare che nessuna delle

questioni sopra indicate appare fornita del necessario carattere di

pregiudizialità rispetto alla definizione del giudizio di merito.

Ed invero, quanto alla questione puntualizzata alla lettera A ) del

precedente n. 1, che concerne l'art. 416 c.p.c. (il quale disciplina

la costituzione del convenuto), non può non rilevarsi che, nel caso

di specie, il giudizio era stato instaurato l'11 dicembre 1970, ben

prima dell'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973, n. 533, e le

parti convenute avevano già avuto modo di svolgere compiutamente le

proprie difese, tanto che avevano chiesto da tempo la fissazione di

una udienza per la precisazione delle conclusioni. Va, peraltro,

ricordato che, questa Corte con la sentenza n. 13 del 1977 (posteriore

all'ordinanza di rimessione) ha affermato che una interpretazione

sistematica delle norme che disciplinano il processo del lavoro

"consente di pervenire alla conclusione che si realizza, invece,...una

perfetta simmetria di posizione tra le parti", in quanto "la stessa

sanzione che per il convenuto si trova espressamente sancita nell'art.

416 deve, invero, ritenersi prevista per l'attore, sia pure in modo

implicito, ma non per questo meno chiaro, in base al disposto

dell'art. 414, n. 5 e dell'art. 420".

Quanto poi alle questioni indicate alle lettere B), C), D) del n.

1, riguardanti - rispettivamente gli artt. 420, 421 e 424 c.p.c. è

sufficiente osservare che nel giudizio a quo:

a) non si era verificata la mancata comparizione di alcuna delle

parti all'udienza di discussione né da alcuna di esse era stata

chiesta la fissazione di udienza di mero rinvio;

b) non si era profilata l'opportunità di ammettere d'ufficio mezzi

di prova;

c) non era stata chiesta, e tanto meno disposta, l'ammissione di

una consulenza tecnica d'ufficio.

4. - Infine, la questione concernente l'art. 431, primo e ultimo

comma, c.p.c. (nelle parti in cui si prevede la provvisoria

eseguibilità ope legis della sentenza di condanna in favore del

lavoratore e il divieto di sospendere l'esecuzione per le somme sino a

L. 500.000), indicata alla lettera E), del precedente n. 1, è stata

sollevata nel corso di un giudizio di primo grado ed è identica ad

altre già dichiarate da questa Corte inammissibili per difetto di

rilevanza, con le sentenze nn. 16 e 17 del 1977, e manifestamente

inammissibili, sempre per lo stesso motivo, con le ordinanze nn. 63 e

64 del 1978, in base alla considerazione che la norma denunziata

attiene alla esecuzione della sentenza o al giudizio di appello e,

pertanto, non può essere impugnata nelle fasi processuali anteriori,

nelle quali non è destinata a trovare applicazione.

Tale orientamento, che del resto è pienamente conforme a quanto da

questa Corte è stato statuito con riferimento a fattispecie analoghe

(sentenze nn. 19 e 110 del 1974), va pienamente confermato, posto che

rilevanza della questione e applicabilità della legge nel giudizio di

merito costituiscono termini inscindibili.

Invero, la provvisoria esecutorietà non viene in considerazione

per il semplice fatto della emissione della sentenza ma solo se essa

è posta in esecuzione o se di questa è chiesta la sospensione al

giudice di appello. Essa, cioè, può assumere rilievo solo nelle fasi

successive del procedimento, se ed in quanto la parte si avvalga degli

effetti attribuiti dalla legge alla sentenza stessa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 416, ultimo comma, 420, primo

e ultimo comma, 421, secondo comma, 424, 431, primo e ultimo comma,

del codice di procedura civile, sollevate in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione dal giudice del lavoro presso il tribunale di

Chiavari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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