Art. 473-bis.17 c.p.c. — Ulteriori difese

[1]Entro venti giorni prima della data dell'udienza, l'attore puo' depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonche', a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni gia' formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine l'attore deve depositare la documentazione prevista nell'articolo 473-bis.12, terzo comma.

[2]Entro dieci giorni prima della data dell'udienza, il convenuto puo' depositare un'ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni gia' proposte, proporre le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall'attore con la memoria di cui al primo comma, indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria.

[3]Entro cinque giorni prima della data dell'udienza, l'attore puo' depositare ulteriore memoria per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui al secondo comma.

[4]171 173

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

FamigliaVersione 0.1

Comparsa del convenuto nel procedimento di famiglia

Costituzione del convenuto nella separazione o nel divorzio: presa di posizione sui fatti, eccezioni, domande riconvenzionali su figli, casa e assegni, piano genitoriale e documenti economici.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 146/2025

    Questione infondata
    13 ottobre 2025

    Il legislatore non è tenuto ad assicurare i principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost. sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, potendo differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare, purché non imponga oneri e modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa, o lo svolgimento dell’attività processuale. (Precedenti: S. 76/2025 - mass. 46860). Il principio del contraddittorio consacrato dall’art. 111, secondo comma, Cost. impone esclusivamente di garantire che ogni giudizio si svolga in modo tale da assicurare alle parti la possibilità di incidere, con mezzi paritetici, sul convincimento del giudice, spettando al legislatore configurarne le specifiche modalità attuative. (Precedenti: S. 39/2025 - mass. 46755; S. 73/2022 - mass. 44613).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Genova, sez. quarta civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell’art. 473-bis.17 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede, al primo comma, che l’attore, a pena di decadenza, debba modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti, mediante il deposito di una memoria almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione delle parti. All’interno del rito speciale su stato delle persone, minorenni e famiglie, improntato a istanze di concentrazione e speditezza, i diversi termini concessi dalla norma censurata, con disciplina elastica applicabile ai soli diritti disponibili, non eccedono il margine della manifesta irragionevolezza, non rendono impossibile o eccessivamente difficoltoso l’esercizio del diritto di difesa, anche per la possibilità di chiedere la rimessione in termini al verificarsi di situazioni eccezionali non imputabili alla parte, e non violano il principio del contraddittorio. Le parti, infatti, pur disponendo dei medesimi strumenti di tutela e poteri istruttori, hanno posizioni processuali significativamente diverse, nelle quali l’attore non è posto in una situazione di squilibrata asimmetria rispetto al convenuto, poiché, mentre quest’ultimo è tendenzialmente còlto di sorpresa dall’iniziativa di chi introduce il giudizio, il primo gode di ben altra capacità di previsione circa le possibili reazioni della controparte, anche alla luce del collegamento oggettivo tra domanda principale e difese – tra cui rientra senz’altro una riconvenzionale riguardante lo scioglimento del rapporto, a valle di una domanda di separazione fra coniugi contenente anche la modifica delle condizioni patrimoniali relative al mantenimento dei figli. Né si ravvisa una violazione dell’art. 3 Cost. per irragionevole disparità di trattamento, posto che la disciplina concernente i termini di cui può avvalersi la difesa dell’attore nel giudizio ordinario di cognizione, in quello semplificato di cognizione e nel rito del lavoro si basano su presupposti, strutture ed esigenze talmente peculiari da rendere disomogenei i tertia comparationis). (Precedenti: S. 53/2025 - mass. 46707; S. 34/2025 - mass. 46745; S. 212/2024 - mass. 46602; S. 171/2024 - mass. 46429).

    Art. 473-bis.17 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art473bis17 · fonte del testo

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