È da escludere che gli artt. 414 e 416 cod. proc. civ., come modificati dall'art. 1 della legge n. 533 del 1973, nel disciplinare, secondo i principi di concentrazione, immediatezza e semplificazione della procedura a cui si ispira il nuovo rito del lavoro, l'attività defensionale delle parti, e relativi poteri e preclusioni, abbiano operato fra di esse discriminazioni che ne incrinino la posizione di parità. In particolare, è da escludere che la non tempestiva indicazione, nel ricorso dell'attore come nella memoria di costituzione del convenuto, delle domande, eccezioni, mezzi di prova, documenti ecc., solo per il secondo, e non anche per il primo, sia colpita da decadenza. La lettura sistematica del dato normativo, anche alla luce dei lavori parlamentari, conferma infatti che tale sanzione, benché espressamente sancita (nell'art. 416) solo per il convenuto, deve ritenersi prevista, sia pure in modo implicito, in base al disposto dell'art. 414, n. 5, e dell'art. 420, anche per l'attore, e va perciò respinta, perché fondata su una errata interpretazione delle norme impugnate, la censura di illegittimità costituzionale avanzata in proposito, nei confronti degli indicati articoli del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Art. 414 c.p.c. · Art. 416 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.