Art. 404 c.p.c. — Casi di opposizione di terzo
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[1]Un terzo puo' fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
39La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 7 giugno 1984, n. 167 (in G.U. 1a s.s. 13/6/1984, n. 162), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso la ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione, emanata per la mancata comparizione dell'intimato o per la mancata opposizione dell'intimato pur comparso".
Corte Costituzionale
42La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 25 ottobre 1985, n. 237 (in G.U. 1a s.s. 6/11/1985, n. 261), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di sfratto per morosita'".
Testo in vigore dal 7 novembre 1985 al 29 dicembre 1988
