[1]Qualora gli sia stata notificata opposizione a norma dell'art. 89 del Codice civile, l'uffiziale dello stato civile non puo' rilasciare il certificato e deve comunicare al parroco la opposizione.

[2]L'autorita' giudiziaria decide sull'opposizione soltanto quando questa sia fondata su alcuna delle cause indicate negli articoli 56 e 61 prima parte del Codice civile. In ogni altro caso pronuncia sentenza di non luogo a deliberare. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale con sentenza 13 gennaio - 2 febbraio 1982, n. 16 (in G.U. 1ª s.s. 10/2/1982, n. 40) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'ultimo comma del presente articolo "nella parte in cui non dispone che l'autorita' giudiziaria decida sull'opposizione anche quando questa sia fondata sulla causa indicata nell'art. 84 del codice civile".

Testo vigente dal 11 febbraio 1982

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 16/1982

    Ha colpito questo articolo
    2 febbraio 1982

    Per evitare la palese irrazionalita` della diversa disciplina che, a seguito della dichiarata illegittimita` costituzionale in parte qua dell'art. 12 della legge 27 maggio 1929, n. 847, verrebbe ad instaurarsi tra opposizione post nuptias (che potra` fondarsi anche sulla causa di cui all'art. 84 cod. civ.) e opposizione ante nuptias (per la quale cio` non sarebbe consentito), va dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale, l'art. 7, ultimo comma, della legge 27 maggio 1929, n. 847, nella parte in cui non dispone che l'autorita` giudiziaria decida sull'opposizione anche quando questa sia fondata sulla causa indicata nell'art. 84 del codice civile.

    Art. 3 cost. · Art. 12 Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio · Art. 16 Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 313/1987

    Altra decisione
    8 ottobre 1987

    Il riesame della rilevanza dell'incidente di costituzionalita` alla luce dello jus superveniens intervenuto posteriormente alla rimessione della questione, e` di competenza del giudice a quo, cui vanno, a tal fine, restituiti gli atti (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art.3 Cost. - dell'art. 7, ult. co., l. n. 847 del 1929 - censurato per la parte in cui non consente all'autorita` giudiziaria di disporre la sospensione del matrimonio "concordatario" quando vi sia istanza di interdizione di uno dei nubendi - abrogato in forza del sopravvenuto art.13, comma primo, dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, cui e` stato dato esecuzione con l.25 marzo 1985, n. 121).

    Art. 7 Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio · Art. 3 cost. · Art. 85 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 31/1971

    Questione infondata
    1 marzo 1971

    Le basi sulle quali si fonda il sistema della dispensa dagli impedimenti al matrimonio civile, informato com'è a valutazioni laiche, sono diverse da quelle sulle quali si fonda il sistema della dispensa del matrimonio concordatario, informato invece a soluzioni confessionali, e da tale diversità può razionalmente risultare una difformità di determinazioni normative.

    Art. 7 Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 11 febbraio 1982

Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 1929 al 11 febbraio 1982.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 13 gennaio - 2 febbraio 1982, n. 16 (in G.U. 1ª s.s. 10/2/1982, n. 40) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'ultimo comma del presente articolo "nella parte in cui non dispone che l'autorita' giudiziaria decida sull'opposizione anche quando questa sia fondata sulla causa indicata nell'art. 84 del codice civile".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;847~art7 · fonte del testo

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