Art. 555 c.c. — Riduzione delle donazioni
[1]Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.
[2]Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui e' stato disposto per testamento.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
