Art. 622 c.p.c. — Opposizione della moglie del debitore

L'opposizione non puo' essere proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui, tranne che per i beni dotali o per i beni che essa provi, con atto di data certa, esserle appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione o successione a causa di morte.11

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 12-15 dicembre 1967, n. 143 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1967, n. 321) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 622 del Codice di procedura civile."

Testo vigente dal 24 dicembre 1967

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 622 c.p.c., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 25224/2026

    11 settembre 2026

    La Sezione Prima civile, in tema di giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., ha affermato che la competenza territoriale va individuata in capo al giudice civile di grado d’appello del medesimo ufficio giudiziario ove è stato celebrato il processo penale. La Corte ha, infatti, osservato che il “silenzio” dell’art. 622 c.p.c. in ordine alla competenza per territorio è meramente apparente, in quanto la norma “la dà per implicitamente presupposta. Poiché, infatti, il giudizio in sede civile costituisce la prosecuzione del processo avente ad oggetto l’azione civile esercitata nel processo penale e la lite, sia pur nelle diverse forme richieste per il suo esercizio nel processo penale, pende, sin dalla costituzione di parte civile, tra le parti innanzi ad un giudice, è innanzi a quel medesimo giudice, sia pur in sede civile (e, dunque, garantendo l’alterità del giudice del rinvio), che questa deve essere proseguita e conclusa. D’altra parte, il riferimento, nel testo dell’art. 622, al giudice civile competente per “valore” in grado di appello induce a ritenere che questo sia l’unico dei tre criteri del rito civile che mantiene rilevanza per la determinazione della competenza e che abbisogna, perciò, di un’esplicita previsione e di una scelta ad hoc da parte del legislatore” . La Sezione Prima ha, poi, escluso sia che la Corte di cassazione in sede penale abbia un potere discrezionale in merito alla designazione del giudice civile di rinvio territorialmente competente, sia che l’azione civile possa essere radicata, a scelta dell’attore, dinanzi a una pluralità di fori concorrenti e ha affermato, dunque, che territorialmente competente per il giudizio di rinvio è esclusivamente e inderogabilmente “il medesimo giudice, in sede civile, che ha pronunciato la sentenza annullata” , ossia la corte d’appello (o il tribunale) del distretto in cui ha sede il giudice penale che ha pronunciato la sentenza cassata. La Corte ha, infine, affermato che, allorquando, a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione in sede penale ai soli effetti civili, “la parte abbia tempestivamente notificato e depositato l’atto di riassunzione, manifestando positivamente la persistente volontà di coltivare la pretesa, l’errore sull’ufficio territorialmente competente, non specificamente individuato nella sentenza di annullamento della Cassazione penale, non può determinare la caducazione dell’attività processuale e l’estinzione del processo. In tale ipotesi opera il principio di conservazione degli atti, che si attua mediante la declaratoria di incompetenza e l’assegnazione di un termine perentorio per la riassunzione dinanzi al giudice competente, secondo il meccanismo della translatio iudicii ex art. 50 cod. proc. civ.”

    Art. 622 c.p.c. · Art. 622 c.p.p. · Art. 50 c.p.c.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 143/1967

    Ha colpito questo articolo
    15 dicembre 1967

    L'art. 622 c.p.c., negando alla moglie (a differenza da quanto è previsto, nella stessa situazione, nei confronti del marito) convivente del debitore, il diritto di proporre opposizione al pignoramento di mobili di proprietà di lei e siti nella casa coniugale, si rifà ad una situazione non più rispondente all'attuale posizione economica e sociale che la donna riveste nella famiglia e al di fuori di essa. Non sussistendo, pertanto, alcuna ragione che giustifichi la diversità di trattamento riservata alla moglie dall'art. 622, (e certo non giustificata dalle esigenze di protezione dell'unità familiare di cui all'art. 29 Cost.) la norma va dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

    Art. 622 c.p.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 24 dicembre 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 12-15 dicembre 1967, n. 143 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1967, n. 321) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 622 del Codice di procedura civile."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art622 · fonte del testo

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