Corte costituzionale

Sentenza n. 192/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/05/1995 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 404, primo

comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa

il 26 novembre 1994 dal Pretore di Palermo nel procedimento civile

vertente tra la S.a.s. Navali Arredamenti e Guy Anne ed altro,

iscritta al n. 787 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice

relatore Cesare Ruperto;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio di opposizione di terzo proposto dal

cessionario di un'azienda avverso l'ordinanza con cui il Pretore di

Palermo aveva convalidato la licenza per finita locazione intimata

dal locatore nei confronti del dante causa dell'opponente, il Pretore

medesimo, con ordinanza emessa il 26 novembre 1994, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 404, primo comma, del codice di

procedura civile, nella parte in cui non prevede l'esperibilità

dell'opposizione ordinaria di terzo avverso l'ordinanza di convalida

di licenza per finita locazione allorché sia stata pronunciata per

mancata comparizione ovvero per mancata opposizione dell'intimato.

Osserva il giudice a quo come il mezzo d'impugnazione in argomento

risulti già esperibile avverso le ordinanze di sfratto emesse tanto

per finita locazione che per morosità, in forza delle sentenze nn.

167 del 1984 e 237 del 1985 di questa Corte, con la conseguenza che -

allo stato - sarebbe soltanto il momento scelto dal locatore per

agire, anteriormente o successivamente alla scadenza del contratto, a

determinare l'opponibilità dell'ordinanza di convalida da parte del

terzo che assuma lese le proprie ragioni, nel senso che soltanto nel

secondo caso è proponibile l'opposizione. Tale lacuna determinerebbe

una lesione degli evocati parametri costituzionali, concretantesi in

un'ingiustificata disparità di trattamento ed in una menomazione del

diritto di agire in giudizio. Considerato in diritto

1. - È denunciato l'art. 404, primo comma, del codice di

procedura civile, nella parte in cui non ammette l'opposizione di

terzo avverso l'ordinanza di convalida di licenza per finita

locazione, prospettandosi una violazione degli artt. 3 e 24 della

Costituzione, in confronto con le ipotesi di convalida di sfratto per

finita locazione e per morosità, nelle quali codesto mezzo

d'impugnazione è già esperibile giusta le sentenze n. 167 del 1984

e n. 237 del 1985 di questa Corte.

2. - La questione è fondata.

Con la sentenza n. 167 del 1984 questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 404 cod. proc. civ., nella

parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza

di sfratto per finita locazione; illegittimità successivamente

estesa, per "identità di ragione", dalla sentenza n. 237 del 1985

all'ipotesi di sfratto per morosità.

A tali pronunce, che hanno ampliato il ventaglio dei rimedi

esperibili avverso l'ordinanza di sfratto, questa Corte è pervenuta

considerando il contenuto sostanzialmente decisorio di codesto

provvedimento a fronte delle caratteristiche di cognizione sommaria

proprie del relativo procedimento, scandito dalla brevità dei

termini a comparire. La stessa motivazione vale dunque per ritenere

costituzionalmente illegittima la denunciata norma con riguardo

all'ipotesi di convalida di licenza per finita locazione. Ed infatti,

nel quadro normativo di evoluzione ed organica sistemazione della

disciplina delle locazioni in cui si colloca l'anzidetta tendenza

espansiva (recentemente ribadita dalla sentenza n. 51 del 1995), il

lasso di tempo che intercorre tra la convalida e la scadenza del

contratto non assume alcuna rilevanza differenziatrice.

Tanto, del resto, risulta indirettamente dalla stessa sentenza n.

167 del 1984, la quale ha considerato esperibile l'opposizione di

terzo anche avverso l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 30, quarto

comma, della legge 27 luglio 1978, n. 332, che consente al locatore

di convenire in giudizio il conduttore chiedendo il rilascio

dell'immobile "prima della data per la quale è richiesta la

disponibilità ovvero quando tale data sia trascorsa senza che il

conduttore abbia rilasciato l'immobile". D'altra parte, il dato

testuale costituito dall'art. 657 cod. proc. civ., coniugato con il

carattere additivo che le precedenti decisioni hanno assunto rispetto

all'art. 404 cod. proc. civ., non consente un'interpretazione

adeguatrice di quest'ultima norma; la quale, dunque, va dichiarata

costituzionalmente illegittima in parte qua.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 404, primo

comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non ammette

l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di licenza

per finita locazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:192 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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