Art. 257 c.p.c. — Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione dell'esame

[1]Se alcuno dei testimoni si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice istruttore puo' disporre d'ufficio che esse siano chiamate a deporre.

[2]Il giudice puo' anche disporre che siano sentiti i testimoni dei quali ha ritenuto l'audizione superflua a norma dell'articolo 245 o dei quali ha consentito la rinuncia; e del pari puo' disporre che siano nuovamente esaminati i testimoni gia' interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione o di correggere irregolarita' avveratesi nel precedente esame.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 257 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 15223/2026

    20 maggio 2026

    In tema di prova testimoniale, in caso di sopravvenuto decesso del testimone ammesso e non ancora escusso, la parte può essere rimessa in termini per la sua sostituzione se e in quanto il decesso non fosse prevedibile. (Nella specie, la S.C. ha escluso, cassando la decisione impugnata, che la morte del teste - ritualmente indicato ed ammesso ma non escusso per un rinvio dell'udienza disposto d'ufficio dal giudice - intervenuta nelle more del rinvio, fosse prevedibile e, dunque, la decadenza imputabile alla parte).

    Art. 257 c.p.c. · Art. 153 c.p.c. · Art. 244 c.p.c. · Art. 245 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 163 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7759/2026

    31 marzo 2026

    L'art. 257, comma 2, c.p.c. riferisce il potere del giudice di rinnovazione della prova (anche in appello, ex art. 359 c.p.c.) alla sola prova testimoniale e non anche a quella documentale, la cui assunzione nel processo non presenta alcuna omologia strutturale o procedimentale rispetto alla prima, trattandosi esclusivamente di ammetterne o non ammetterne la produzione, cosicché non ne è concepibile, sul piano logico, alcuna rinnovazione.

    Art. 257 c.p.c. · Art. 359 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 233 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 504/1993

    Questione inammissibile
    31 dicembre 1993

    Manifesta inammissibilità della questione in quanto nell'ordinanza di rimessione è del tutto omessa qualsiasi esposizione del fatto e ogni riferimento all'oggetto ed ai termini del giudizio principale, risultando di conseguenza precluso il controllo alla Corte sul giudizio di rilevanza. - Riguardo ai principi applicati v., 'ex plurimis', S. n. 306/1993 (punto 2 della motivazione) e O. nn. 366/1993 e 21/1993.

    Art. 257 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 208 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art257 · fonte del testo

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