Corte costituzionale

Sentenza n. 40/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/02/2000 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare, iscritto al n. 122 del registro referendum, per

l'abrogazione:

a) del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante:

"Approvazione del Codice di procedura civile", e successive

modificazioni, limitatamente a:

Articolo 152, primo comma, limitatamente alle parole: "anche a

pena di decadenza", e secondo comma, limitatamente alle parole:

"stabiliti dalla legge" e alle parole: "ordinatori, tranne che la

legge stessa li dichiari espressamente";

Articolo 153;

Articolo 154, rubrica, limitatamente alla parola: "ordinatorio",

e primo comma, limitatamente alle parole: "che non sia stabilito a

pena di decadenza";

b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,

n. 447, recante: "Approvazione del codice di procedura penale", e

successive modificazioni, limitatamente a:

Articolo 173, comma 1, limitatamente alle parole: "soltanto nei

casi previsti dalla legge", e comma 2, limitatamente alle parole: "a

pena di decadenza";

Articolo 175, comma 1, limitatamente alle parole: "a pena di

decadenza".

Vista l'ordinanza 7-13 dicembre 1999, come corretta con l'ordinanza

21 dicembre 1999, con la quale l'Ufficio centrale per il referendum

presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Udito l'avvocato Gustavo Pansini per i presentatori Daniele

Capezzone, Mariano Giustino e Michele De Lucia.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la

Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.

352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di

referendum popolare presentata da Daniele Capezzone, Mariano

Giustino, Michele De Lucia, Sergio Augusto Stanzani Ghedini e Rita

Bernardini, sul seguente quesito:

"Volete voi che sia abrogato il regio decreto 28 ottobre 1940, n.

1443, recante: "Approvazione del Codice di procedura civile", e

successive modificazioni, limitatamente a:

Articolo 152, comma 1, limitatamente alle parole: "anche a pena

di decadenza", e comma 2, limitatamente alle parole: "stabiliti

dalla legge" e alle parole: "ordinatori, tranne che la legge stessa

li dichiari espressamente";

Articolo 153;

Articolo 154, rubrica, limitatamente alla parola: "ordinatorio",

e comma 1, limitatamente alle parole: "che non sia stabilito a pena

di decadenza"; nonché il decreto del Presidente della Repubblica 22

settembre 1988, n. 447, recante: "Approvazione del codice di

procedura penale" e successive modificazioni, limitatamente a:

Articolo 173, comma 1, limitatamente alle parole: "soltanto nei

casi previsti dalla legge", e comma 2, limitatamente alle parole "a

pena di decadenza";

Articolo 175, comma 1, limitatamente alle parole: "a pena di

decadenza"?".

2. - L'Ufficio centrale per il referendum, con ordinanza 7-13

dicembre 1999, ha dichiarato che la richiesta è conforme alle

disposizioni di legge.

Con successiva ordinanza di correzione del 21 dicembre 1999

l'iniziale denominazione del referendum ("Termini processuali

perentori: Abrogazione") è stata modificata come segue: "Sistema dei

termini processuali: Abrogazione parziale".

3. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa

Corte ha fissato il giorno 13 gennaio 2000 per la deliberazione in

camera di consiglio sull'ammissibilità della richiesta, dandone

comunicazione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25

maggio 1970, n. 352, ai presentatori della richiesta e al Presidente

del Consiglio dei Ministri.

4. - In prossimità della camera di consiglio, il Comitato

promotore ha depositato una memoria nella quale si insiste per

l'ammissibilità del referendum, sotto i profili della chiarezza e

completezza del quesito, nonché della "individuabilità delle

conseguenze" in caso di voto favorevole.

5. - Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 è stato udito

l'avvocato Gustavo Pansini, per i presentatori Daniele Capezzone,

Mariano Giustino e Michele De Lucia. Considerato in diritto

1. - La richiesta referendaria investe alcune disposizioni del

codice di procedura civile (regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443,

recante: "Approvazione del codice di procedura civile") e del codice

di procedura penale (decreto del Presidente della Repubblica 22

settembre 1988, n. 447, recante: "Approvazione del codice di

procedura penale"), che dettano, rispettivamente per la materia

civile e per la materia penale, la disciplina generale dei termini

processuali.

In relazione al codice di procedura civile, viene proposta la

soppressione dei seguenti articoli e parti di comma:

Articolo 152, primo comma, limitatamente alle parole: "anche a

pena di decadenza", e secondo comma, limitatamente alle parole:

"stabiliti dalla legge" e alle parole "ordinatori, tranne che la

legge stessa li dichiari espressamente";

Articolo 153;

Articolo 154, limitatamente alla parola: "ordinatorio", contenuta

nella rubrica, e primo comma, limitatamente alle parole: "che non sia

stabilito a pena di decadenza".

In relazione al codice di procedura penale, viene proposta la

soppressione delle seguenti parti di comma:

Articolo 173, comma 1, limitatamente alle parole: "soltanto nei

casi previsti dalla legge", e comma 2, limitatamente alle parole: "a

pena di decadenza";

Articolo 175, comma 1, limitatamente alle parole: "a pena di

decadenza".

2. - La disciplina dei termini processuali (vale a dire, dei limiti

di tempo assegnati a un soggetto per il compimento di un atto

processuale) è contenuta, per il processo civile, negli artt.

152-155 cod. proc. civ. e, per il processo penale, negli artt.

172-176 cod. proc. pen.

Per quanto interessa la presente decisione, i termini processuali

civili sono distinti in "ordinatori" e "perentori". Si considerano

ordinatori tutti i termini che la legge non dichiara espressamente

perentori o che non sono stabiliti a pena di decadenza dal giudice,

quando la legge lo permette (art. 152 cod. proc. civ.). I termini

ordinatori possono essere abbreviati o prorogati dal giudice, prima

della scadenza, per una sola volta e per una durata non superiore al

termine prorogato (art. 154 cod. proc. civ.). Per contro, i termini

perentori non possono essere abbreviati o prorogati "nemmeno

sull'accordo delle parti" (art. 153 cod. proc. civ.).

Con riferimento al processo penale, i termini "si considerano

stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge"

(art. 173, comma 1, cod. proc. pen.). L'inosservanza dei termini

comunemente definiti "ordinatori" non produce, invece, l'effetto

della decadenza, ma comporta eventuali conseguenze extraprocessuali

(ad esempio, la responsabilità disciplinare cui fa espresso richiamo

l'art. 124 cod. proc. pen.).

Nel processo penale, verosimilmente in considerazione del carattere

pubblico dell'azione penale e della natura degli interessi in gioco,

non è in via generale contemplato l'istituto della abbreviazione o

della proroga dei termini assegnati alle parti ex lege o per

provvedimento del giudice. Sono invece espressamente previsti la non

prorogabilità dei termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza,

salvo che la legge disponga altrimenti (art. 173, comma 2, cod. proc.

pen.) e l'istituto della restituzione nel termine per il caso

fortuito o la forza maggiore (art. 175 cod. proc. pen.).

3. - Emerge immediata ed evidente una duplice ragione di

inammissibilità della richiesta referendaria.

In primo luogo, la formulazione del quesito non rispetta il

carattere meramente abrogativo del referendum, ma mira piuttosto,

attraverso la tecnica del "ritaglio" di singole parole o gruppi di

parole privi di autonomo significato normativo, a creare, sia nel

processo civile che in quello penale, discipline dei termini

processuali nuove e assolutamente diverse, sostituendole a quelle

esistenti (v. sentenza n. 36 del 1997).

Per quanto riguarda il processo civile, gli interventi soppressivi

delle parole "anche a pena di decadenza" operati sul primo comma

dell'art. 152 cod. proc. civ., nonché delle parole "stabiliti dalla

legge" e "ordinatori, tranne che la legge li dichiari espressamente",

operati sul secondo comma del medesimo articolo, trasformerebbero

tutti i termini in perentori. Viene peraltro proposta anche

l'abrogazione dell'intero art. 153 cod. proc. civ., ove si stabilisce

che i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati,

nemmeno sull'accordo delle parti, nonché della parola "ordinatorio"

nella rubrica dell'art. 154 cod. proc. civ. e delle parole "che non

sia stabilito a pena di decadenza" nel primo comma del medesimo

articolo, con la conseguenza che tutti i termini, ricondotti

all'unica categoria dei termini perentori, potrebbero essere

abbreviati o prorogati, prima della scadenza, dal giudice anche

d'ufficio.

In caso di esito positivo del referendum verrebbe quindi,

introdotta nell'ordinamento l'inedita categoria dei termini

processuali perentori, ma nello stesso tempo abbreviabili o

prorogabili dal giudice anche d'ufficio, oltretutto in contrasto con

le esigenze di certezza e di uniformità che ineriscono alla natura

stessa dei termini perentori.

Anche per quanto concerne i termini processuali penali, la

richiesta referendaria, attraverso interventi ablativi di mere

locuzioni verbali, operati sull'art. 173 (e marginalmente sull'art.

175) del codice di procedura penale, tende a sostituire a quella

esistente una disciplina radicalmente diversa, che fa perno su

un'unica categoria di termini indiscriminatamente stabiliti a pena di

decadenza, quale che sia l'atto o l'attività cui ineriscono, e non

prorogabili, salvo che la legge stessa disponga diversamente.

4. - Sono altresì evidenti la disomogeneità e l'intrinseca

contraddittorietà del quesito referendario, che a loro volta si

riflettono nella anodina e generica formulazione dell'intitolazione

"Sistema dei termini processuali: Abrogazione parziale".

La pretesa di sottoporre a referendum discipline accomunate solo

dal mero riferimento nominalistico all'istituto dei termini

processuali, ma operanti nei diversi sistemi del processo civile e

del processo penale, pone la libertà di scelta dell'elettore di

fronte a prospettive tra loro non conferenti. Inoltre con il medesimo

quesito si chiede, da un lato, di introdurre nell'ordinamento

processuale civile termini qualificati come perentori, ma in realtà

sempre abbreviabili o prorogabili anche d'ufficio dal giudice;

dall'altro di sopprimere nell'ordinamento processuale penale la

categoria dei termini ordinatori e di trasformarli tutti in termini

sanzionati a pena di decadenza.

Risulta così disatteso proprio lo scopo, dichiarato dai promotori

del referendum nella memoria illustrativa, di conseguire

l'accelerazione dei procedimenti, imponendo anche al giudice il

rigoroso rispetto dei nuovi termini processuali perentori: al

contrario, nel processo civile i termini diverrebbero tutti

abbreviabili o prorogabili sulla base di scelte discrezionali dello

stesso giudice; nel processo penale la sanzione della decadenza,

prevista in caso di inosservanza per tutti i termini, potrebbe

addirittura determinare la paralisi dell'esercizio della

giurisdizione.

5. - Per le concorrenti ragioni sopra esposte, la richiesta

referendaria va pertanto dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, degli artt. 152, 153

e 154 del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante

"Approvazione del Codice di procedura civile", e degli artt. 173 e

175 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.

447, recante "Approvazione del codice di procedura penale", richiesta

dichiarata legittima, con ordinanza in data 7-13 dicembre 1999,

dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di

cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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