Art. 134 c.p.c. — Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza

[1]L'ordinanza e' succintamente motivata. Se e' pronunciata in udienza, e' inserita nel processo verbale; se e' pronunciata fuori dell'udienza, e' ((redatta su documento separato)), munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo e' collegiale, del presidente. 178

[2]Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.

[3]COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

178

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 134 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 28186/2025

    23 ottobre 2025

    L'ordinanza letta in udienza dalla corte d'appello, all'esito del contraddittorio tra le parti, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, ove la causa non sia stata, in precedenza, espressamente rinviata o assunta in riserva, si considera comunicata nel corso della suddetta udienza, con la conseguenza che non dev'essere comunicata ai difensori non presenti a cura della cancelleria.

    Art. 134 c.p.c. · Art. 153 c.p.c. · Art. 176 c.p.c. · Art. 186 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 129 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 18603/2025

    8 luglio 2025

    Per stabilire se un provvedimento costituisce sentenza o ordinanza endoprocessuale è necessario avere riguardo non alla sua forma esteriore o all'intestazione adottata, bensì al suo contenuto e, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sicché hanno natura di sentenze - come tali, soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato - i provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279 c.p.c., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio.

    Art. 134 c.p.c. · Art. 131 c.p.c. · Art. 187 c.p.c. · Art. 189 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 189 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e ottobre 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 31 gennaio 2012 al 26 novembre 2024. 9 parole tolte, 3 parole aggiunte.

L'ordinanza e' succintamente motivata. Se e' pronunciata in udienza, e' inserita nel processo verbale; se e' pronunciata fuori dell'udienza, e' tolto: scritta in calce al processo verbale oppure in foglio aggiunto: redatta su documento separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo e' collegiale, del presidente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art134 · fonte del testo

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