Art. 20 c.c. — Convocazione dell'assemblea delle associazioni

[1]L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

[2]L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessita' o quando ne e' fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione puo' essere ordinata dal presidente del tribunale.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 20 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 27235/2025

    11 ottobre 2025

    Lo scioglimento di un'associazione non riconosciuta nel corso del giudizio non ne determina automaticamente la perdita della capacità processuale, permanendo la stessa in vita quale centro di imputazione di effetti giuridici, in relazione a tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti, mediante la rappresentanza dei precedenti titolari degli organi esponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regime di prorogatio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il motivo con il quale si censurava il mancato rilievo, da parte del giudice di secondo grado, della carenza di capacità processuale di un'associazione ricorrente a seguito della sua estinzione).

    Art. 20 c.c. · Art. 36 c.c. · Art. 38 c.c. · Art. 42 c.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 144 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Circa la legge regolatrice dei rapporti tra adottanti e adottato, si specifica (art. 20 capov.) che la legge regolatrice è la legge nazionale dell'adottante al tempo della adozione. Si è voluto in tal modo, data la base consensuale del vincolo di adozione, garantire gli interessi dell'adottato, conferendo immutabilità alla legge regolatrice del rapporto, che resta indipendente dalle eventuali vicende dello stato di cittadinanza dell'adottante.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 27

  • Circa la proposta di inserire sull'esempio del codice del 1865, nell'art. 27, che tratta della legge regolatrice del processo, una norma attinente ai mezzi di prova, si è considerato che al riguardo non si può dettare una norma generale. La materia dei mezzi di prova sarà infatti sussunta ora sotto l'una ora sotto l'altra delle regole sui conflitti, secondo il particolare aspetto che la materia stessa assumerà nell'oggetto della controversia. Se si tratterà di questione attinente allo svolgimento procedurale del mezzo di prova, essa sarà decisa dalla legge del processo; se si controverterà intorno alla forma di manifestazione della volontà, sarà applicabile la legge regolatrice della forma degli atti; infine, se il mezzo di prova concernerà la sostanza di un rapporto giuridico, dovrà farsi ricorso alla legge regolatrice della sostanza stessa. Tutto ciò considerato, si è rinunciato alla formulazione di un'apposita norma, la quale non potrebbe convenientemente adattarsi alla molteplicità degli atteggiamenti che il problema presenta. Si è soppresso il secondo comma dell'art. 20 del progetto definitivo, relativo alle sentenze straniere e agli atti ricevuti in paese estero, perchè, contenendo una semplice norma di rinvio ad altre leggi, è superfluo.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 31

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art20 · fonte del testo

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