Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Riferibilita' esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie

[2](articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 472 del 1997) 1. La sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di societa' o enti, con o senza personalita' giuridica di cui agli ((articoli 5 e 82 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117)), e' esclusivamente a carico della societa' o ente. Resta ferma, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilita' solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di personalita' giuridica. Se e' accertato che la persona giuridica, la societa' o l'ente privo di personalita' giuridica di cui al primo periodo sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione e' irrogata nei confronti della persona fisica che ha agito per loro conto.

Testo vigente dal 7 agosto 2026

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 10, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 5986/2026

    17 marzo 2026

    Anche nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 10 del d.lgs. n. 173 del 2024, l'intrasmissibilità ai soci delle sanzioni amministrative tributarie irrogate alla società estinta, discendente dall'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 (conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003) e dai principi di personalità e proporzionalità che le assistono, è rilevabile d'ufficio dal giudice, trattandosi di elemento conformativo della fattispecie astratta e non di fatto estintivo o impeditivo della pretesa sanzionatoria, dovendosi, peraltro escludere tale intrasmissibilità laddove difetti un'effettiva terzietà o l'alterità soggettiva tra ente e socio, per avere quest'ultimo posto in essere un abuso dello schermo della personalità giuridica.

    Art. 10 · Art. 2495 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 346 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 20 dicembre 2025 al 7 agosto 2026. 9 parole tolte, 11 parole aggiunte.

1. La sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di societa' o enti, con o senza personalita' giuridica di cui agli articoli 5 e tolto: 73 aggiunto: 82 del testo unico delle aggiunto: disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto tolto: del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 aggiunto: legislativo 19 giugno 2026, n. tolto: 917 aggiunto: 117, e' esclusivamente a carico della societa' o ente. Resta ferma, nella fase di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173~art10 · fonte del testo

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