Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Riferibilita' esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie
[2](articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 472 del 1997) 1. La sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di societa' o enti, con o senza personalita' giuridica di cui agli ((articoli 5 e 82 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117)), e' esclusivamente a carico della societa' o ente. Resta ferma, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilita' solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di personalita' giuridica. Se e' accertato che la persona giuridica, la societa' o l'ente privo di personalita' giuridica di cui al primo periodo sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione e' irrogata nei confronti della persona fisica che ha agito per loro conto.
Testo vigente dal 7 agosto 2026
