Legge fallimentare

Art. 213 fallimento — Chiusura della liquidazione

Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorita', che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario. Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, e' data comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili ((con le modalita' di cui all'articolo 207, quarto comma)), ed e' data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dall'autorita' che vigila sulla liquidazione. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del primo comma per i creditori e dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorita' che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 26. Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'articolo 117, e se del caso degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.50

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

49

La Corte Costituzionale con sentenza 5-14 aprile 2006 n. 154 (in G.U. 1a 19/04/2006 n. 16) che "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 213, comma secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei «creditori ammessi», il termine perentorio di venti giorni per proporre contestazioni avverso il piano di riparto, totale o parziale, dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia dell'avvenuto deposito del medesimo in cancelleria, anziche' dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altra modalita' prevista dalla legge."

D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

50

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Testo vigente dal 19 dicembre 2012

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 213 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5675/2026

    12 marzo 2026

    In tema di liquidazione coatta amministrativa di imprese di assicurazione, le contestazioni avverso il piano di riparto parziale seguono la disciplina dell'art. 213 l. fall., con applicazione (in quanto compatibile) dell'art. 26 l. fall., sicché il decreto del tribunale reso sulle contestazioni è reclamabile alla corte d'appello e, non essendo definitivo, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., dovendosi intendere tacitamente abrogato, per effetto dell'art. 194, comma 2, l. fall., il rinvio dell'art. 261, comma 3, cod. ass. alle norme sulle impugnazioni dello stato passivo.

    Art. 213 fallimento · Art. 26 fallimento · Art. 98 fallimento · Art. 99 fallimento

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 154/2006

    Ha colpito questo articolo
    14 aprile 2006

    Illegittimità costituzionale dell'art. 213, comma secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei "creditori ammessi", il termine perentorio di venti giorni per proporre contestazioni avverso il piano di riparto, totale o parziale, dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia dell'avvenuto deposito del medesimo in cancelleria, anziché dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altra modalità di comunicazione prevista dalla legge. Attualmente, in materia concorsuale, la legge prevede che sia utilizzata come forma di comunicazione la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale solo nell'art. 126 (proposta di concordato fallimentare) e nell'art. 171, comma terzo, (proposta di concordato preventivo) della legge fallimentare, cioè in due casi nei quali non è possibile individuare compiutamente i soggetti interessati alla comunicazione delle proposte di concordato e nei quali dalla comunicazione non decorre un termine decadenziale quale quello per impugnare un provvedimento, altrimenti irretrattabile. La norma censurata sacrifica il diritto dei creditori di avere conoscenza del piano di riparto per poter proporre tempestivamente avverso di esso le contestazioni del caso: li sacrifica gravemente, perché richiede un onere di diligenza inesigibile attesa la necessità di consultare, per tutta la durata della procedura, la Gazzetta Ufficiale, ed ingiustificatamente, perché se l'indeterminatezza dei soggetti interessati può giustificare forme di "informazione" quali quella di cui alla norma censurata, ciò non può dirsi quando, come nel caso dei creditori ammessi, tali soggetti siano non solo individuabili ma individuati. > >- Con sentenza n. 224/2004, citata, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 144, quarto comma, della legge fallimentare, nella parte in cui prevedeva che il termine per la proposizione del reclamo avverso la sentenza che provvede sull'istanza di riabilitazione decorresse dall'affissione della sentenza anziché dalla sua comunicazione, poiché l'affissione, quale forma di pubblicità idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione di un atto, può essere giustificata solo dalla difficoltà di individuare coloro che possono avere interesse a proporre l'impugnazione stessa - v., citate, sentenze n. 273/1987 e n. 153/1980 - risultando priva, invece, di razionale giustificazione se riferita a soggetti preventivamente individuati dal legislatore - v., citate, sentenze n. 211/2001, n. 152 e n. 151/1980, n. 255/1974. > >- La sentenza n. 881/1988, citata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 190, secondo comma, della legge fallimentare nella parte in cui faceva decorrere dalla data del decreto, anziché dalla sua rituale comunicazione all'interessato, il termine di decadenza di dieci giorni per il reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di cessazione degli effetti dell'amministrazione controllata. Nella stessa sentenza - e nelle sentenze n. 255/1974, n. 120 e n. 156/1986, citate - è stato affermato che del diritto di difesa fa parte integrante il diritto dei soggetti interessati ad impugnare determinati atti processuali di essere posti in grado di averne tempestiva conoscenza, in modo da poter utilizzare i termini legali di decadenza. > >- La modalità della comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento è stata prescritta dalle sentenze n. 102/1986 e n. 538/1990, citate, ai fini dell'impugnazione dello stato passivo reso esecutivo e delle ammissioni tardive di crediti, ed è stata estesa al deposito dell'elenco dei crediti ammessi o respinti nella liquidazione coatta amministrativa - sentenze n. 155/1980 e n. 201/1993, citate - e nell'amministrazione straordinaria - sentenza n. 181/1987, citata.

    Art. 213 fallimento

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2008 al 19 dicembre 2012. 6 parole tolte, 8 parole aggiunte.

… commissario liquidatore, e' data comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili tolto: nelle forme previste dall'articolo 26, terzo aggiunto: con le modalita' di cui all'articolo 207, quarto comma, ed e' data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art213 · fonte del testo

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