Codice civile

Art. 2479 c.c. — Decisioni dei soci

[1]I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonche' sugli argomenti che uno o piu' amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

[2]In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

  • 1)l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
  • 2)la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
  • 3)la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o ((del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti));
  • 4)le modificazioni dell'atto costitutivo;
  • 5)la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

[3]L'atto costitutivo puo' prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

[4]Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma e comunque con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo nonche' nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482-bis oppure quando lo richiedono uno o piu' amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis.

[5]Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

[6]Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la meta' del capitale sociale.

Testo vigente dal 7 aprile 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 2479 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17761/2025

    1 luglio 2025

    L'art. 2479 c.c., nel testo anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003, non prevede, in caso di trasferimento delle partecipazioni sociali, un diritto di prelazione dei soci, ma consente il relativo patto, per cui l'eventuale previsione di una prelazione ha fonte non legale, ma negoziale e solo in tale ambito trova la sua disciplina; ne consegue che la violazione della clausola statutaria contenente il predetto patto comporta l'inopponibilità della cessione della partecipazione alla società e ai soci titolari del diritto di prelazione e l'obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, alla stregua delle norme generali sull'inadempimento delle obbligazioni, ma non anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell'acquirente, non avendo quest'ultimo rimedio carattere generale.

    Art. 2479 c.c. · Art. 2469 c.c. · Art. 2470 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14164/2025

    27 maggio 2025

    La volontà della società di dare una determinata destinazione ad un credito litigioso ancora sub iudice si forma, prima dell'estinzione per cancellazione dal registro delle imprese, mediante una delibera assembleare adottata con il quorum ordinario e non richiede una manifestazione di volontà di tutti i soci che, a seguito dell'estinzione, diverranno successori del patrimonio residuo, del quale non fanno parte le aspettative validamente dismesse e trasferite.

    Art. 2479 c.c. · Art. 2490 c.c. · Art. 2495 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il quesito sulla libera alienabilità delle quote di partecipazione è tra i più gravi e delicati di questo tipo sociale, come lo dimostra la diversità delle soluzioni adottate nelle varie legislazioni. Le leggi tedesca ed austriaca hanno adottato il sistema della libera alienabilità delle quote, salvo le limitazioni prescritte dal contratto sociale. Invece altre leggi richiedono per la cessione di dette quote a terzi estranei alla società il consenso di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno i tre quarti del capitale sociale. I due progetti italiani del 1921 (art. 146) e del 1925 (art. 149) adottarono una soluzione intermedia, che, pur proclamando la libera alienabilità, attribuiva agli altri soci un diritto di preferenza nell'acquisto. Non è parso opportuno adottare il criterio dell'inalienabilità delle quote a terzi senza il consenso della società e nemmeno di insistere in quello intermedio dei detti due precedenti nostri progetti, che avrebbero costretto questo tipo sociale in una chiusa cerchia di persone. Pur tuttavia, e sempre con riguardo alla maggiore possibile elasticità da darsi a tale società, perchè i soci possano farne strumento pienamente idoneo alle loro finalità, è parso opportuno lasciare in proposito ampia libertà di stipulazione dell'atto costitutivo e, solo in mancanza di qualsiasi stipulazione, proclamare la libera alienabilità (art. 2479). Naturalmente le società potranno profittare di questa libertà di stipulazione non soltanto adottando la norma di inalienabilità assoluta, ma anche ricorrendo a vincoli parziali e più tenui, come quello di ammettere solo le alienazioni fra soci, ovvero di attribuire ai consoci un diritto di preferenza sulle quote da vendere, o ancora di subordinare l'alienazione al consenso dell'assemblea (con determinate maggioranze) o degli amministratori. Le clausole dell'atto costitutivo costituiranno indubbiamente un argomento importante per decidere nei singoli casi circa l'accentuazione maggiore o minore dell'elemento personale, e le conseguenze si rifletteranno in modo interessante nei procedimenti esecutivi che abbiano per oggetto le quote di partecipazione. Adottato il principio della libera alienabilità delle quote, salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, a maggior ragione questo principio doveva trovare applicazione pel caso di trapassi ereditari, in cui il trasferimento appare come conseguenza dell'evento naturale della morte del socio. Pur tuttavia anche in tale caso è sembrato opportuno subordinare la trasferibilità della quota alla mancanza di ogni stipulazione; giacchè in determinate circostanze l'entrata degli eredi del socio defunto nella società potrebbe costituire una violazione della compagine sociale: onde la necessità di lasciare ai fondatori di regolare anche una tale previsione secondo i loro criteri. Naturalmente in tal caso sarà l'atto costitutivo a regolare le conseguenze del decesso del socio in rapporto alla quota che non si trasferisce agli eredi. L'alienazione come il pegno della quota non può mai seguire a favore della società stessa (art. 2483). Norme di rigore sono già dettate dalla legge per l'acquisto o per il pegno di azioni da parte della società che le ha emesse (articoli 2357 e 2359). La ragione è qui la medesima: quella cioè di vietare che la società possa speculare sulle partecipazioni dei propri soci o garentirsi con esse, quando l'acquisto di esse si risolverebbe in una prematura restituzione del capitale sociale.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1011

  • L'alienazione delle quote, pur senza pervenire alle forme di circolazione proprie dei titoli di credito, che qui non sarebbero giustificate, è facilitata dalla disposizione che consente l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, oltre che sull'esibizione dell'atto di cessione a cura e richiesta dell'uno o dell'altro interessato (alienante o acquirente), anche con dichiarazione nel libro dei soci, quando la dichiarazione stessa venga sottoscritta da ambedue gli interessati (alienante ed acquirente) e controfirmata da un amministratore (art. 2479, ultimo comma). Il trasferimento ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci. Così questo libro costituisce il documento da cui possono desumersi con certezza gli attuali partecipanti alla società. Naturalmente gli amministratori, sempre che concorrano le condizioni richieste dall'ultimo comma dell'art. 2479, non potranno rifiutare l'iscrizione nel libro senza incorrere in grave responsabilità verso i danneggiati dalla omissione (art. 2395 richiamato dall'art. 2487). Ad assicurare l'effettivo adempimento dei conferimenti ed a garentire la conseguente formazione del capitale contro l'eventualità di cessione della quota a un acquirente insolvente, l'art. 2481 stabilisce la corresponsabilità solidale dell'alienante nell'obbligo del versamento degli arretrati sulla quota. Tuttavia è parso opportuno attenuare quest'onere col dargli carattere sussidiario, subordinandolo alla richiesta infruttuosa fatta dalla società all'acquirente della quota e fissando un termine di decadenza in un triennio dal trasferimento, come per le azioni (cfr. art. 2356).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1012

Che cosa è cambiato dal 7 aprile 2010

Confronto con la versione in vigore dal 29 febbraio 2004 al 7 aprile 2010. 1 parola tolta, 9 parole aggiunte.

3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del tolto: revisore aggiunto: soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2479 · fonte del testo

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