Art. 2103 c.c. — Prestazione del lavoro

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[1]Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attivita' svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non puo' essere trasferito da una unita' produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. 62 63a

[2]Ogni patto contrario e' nullo.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 maggio 1985, n. 190

62

La L. 13 maggio 1985, n. 190 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2103 del codice civile, come modificato dall'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all'articolo 1 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi".

L. 13 maggio 1985, n. 190, come modificata dalla L. 2 aprile 1986, n. 106

63a

La L. 13 maggio 1985, n. 190, come modificata dalla L. 2 aprile 1986, n. 106, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2103 del codice civile, come modificato dall'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all'articolo 2 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi".

Testo in vigore dal 30 aprile 1986 al 25 giugno 2015

Corte di cassazione

17 pronunce che riguardano l’art. 2103 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 14058/2026

    13 maggio 2026

    Il trasferimento del dipendente dovuto a incompatibilità ambientale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive di cui all'art. 2103 c.c., piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari e, pertanto, in tali casi, il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato, deve essere diretto ad accertare soltanto se vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell'impresa e non può essere esteso al merito della scelta imprenditoriale, incontrando il limite di cui all'art. 41 Cost., né questa deve presentare necessariamente i caratteri della inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento rappresenti una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello con la quale era stato ritenuto legittimo, in quanto riconducibile a incompatibilità ambientale e fondato su effettive ragioni organizzative, il trasferimento del dipendente dell'appaltatore, disposto in conseguenza dell'esercizio da parte del committente della clausola di gradimento in relazione al lavoratore trasferito, cui veniva inibito l'accesso in tutte le sedi del committente).

    Art. 2103 c.c. · Art. 41 cost. · Art. 7 statuto dei lavoratori

    Rassegna di maggio 2026, p. 192 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 12788/2026

    5 maggio 2026

    In tema di passaggio di personale tra amministrazioni diverse, gli psicologi transitati, in attuazione dell'art. 28, comma 1, l.r. Calabria n. 9 del 2007, dagli Enti locali alle Aziende sanitarie, vanno inquadrati come dirigenti sanitari non medici ai sensi dell'art. 1 del c.c.n.l. area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa comparto sanità del 5 dicembre 1996, e dei contratti collettivi successivi, applicati dall'ente di destinazione, non essendo a tal fine necessaria la previa istituzione di un posto dirigenziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva negato l'attribuzione della qualifica dirigenziale chiesta da uno psicologo transitato dalla Regione ad un'Azienda sanitaria provinciale (ASP), e spettante in base al pertinente contratto collettivo applicato dalla medesima Azienda, in ragione dell'erroneo rilievo della mancata previsione nella sua pianta organica di un posto dirigenziale vacante).

    Art. 2103 c.c. · Art. 2112 c.c. · Art. 31 TU pubblico impiego · Art. 52 TU pubblico impiego

    Rassegna di maggio 2026, p. 188 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10559/2026

    21 aprile 2026

    In tema di Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI), il riconoscimento della prestazione al lavoratore dimissionario presuppone che le dimissioni siano rese per giusta causa, la quale richiede l'accertamento di circostanze imputabili al datore di lavoro e tali da integrare un grave inadempimento o, comunque, una condotta datoriale idonea a rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, con la conseguenza che, in ipotesi di dimissioni rassegnate per il trasferimento della sede di lavoro, la notevole distanza di essa dal luogo di residenza non è sufficiente, da sola, a ritenere sussistente la giusta causa e la conseguente disoccupazione involontaria.

    Art. 2103 c.c. · Art. 2119 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 320 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 4198/2026

    25 febbraio 2026

    In tema di trasferimento del lavoratore, la mancanza di gradimento della sua presenza da parte del committente di un appalto di servizi, anche in assenza di specifica previsione contrattuale, pone il mutamento di sede lavorativa tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro appaltatore può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo, tenuto conto dell'incidenza negativa della situazione di conflitto, creatasi tra committente e prestatore di lavoro, sulla propria organizzazione imprenditoriale, anche al fine di scongiurare ben più penalizzanti provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro.

    Art. 2103 c.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 105 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 103/1989

    Questione infondata
    9 marzo 1989

    In materia di determinazione della categoria e della qualifica di inquadramento spettante al dipendente, in relaziona alle mansioni effettivamente svolte, l'autonomia del datore di lavoro, cui spetta l'organizzazione della azienda, è circondata, per la tutela della dignità umana dei lavoratori, da tutta una pregnante serie di limiti (nascenti da specifiche norme di legge, anche di rango costituzionale: artt. 3, 35 e 37 Cost.; 15 e 16 della legge n. 300/'70; 2095 e 2013 cod.civ.; legge n. 848/'55, di esecuzione della Dichiarazione dei diritti dell'uomo; legge n. 657/'66 di ratifica della Convenzione Generale dell'O.I.L. del 22 giugno 1962; legge n. 881/'77 di ratifica del Patto Internazionale di New York 19 dicembre 1966; nonché da clausole di contratti collettivi di livello sia nazionale che aziendale) che assicurano un'effettiva realizzazione del principio di parità di trattamento, la cui concreta osservanza è, poi, suscettibile di controllo da parte del giudice, abilitato a rimuovere eventuali violazioni ed a garantire cos piena tutela al diritto dei lavoratori alla correttezza del loro inquadramento: è pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2086, 2087, 2095, 2099 e 2103, cod. civ., in relazione all'art. 41 Cost., denunciati in quanto consentirebbero all'imprenditore di attribuire ai dipendenti, a parità di mansioni, diversi livelli o categorie generali di inquadramento retributivo.

    Art. 2086 c.c. · Art. 2087 c.c. · Art. 2095 c.c. · Art. 2099 c.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Gli articoli 2103-2109 si riferiscono alle obbligazioni del prestatore di lavoro, determinandone il contenuto e l'estensione in rapporto a tre coefficienti, che nel sistema corporativo caratterizzano la posizione del lavoratore nell'impresa: a) i doveri speciali inerenti alla prestazione pattuita; b) i doveri generali di comportamento, che incombono al prestatore di lavoro, come partecipe dell'organizzazione dell'impresa, e quindi soggetto al suo ordinamento (rapporto gerarchico, poteri direttivi e disciplinari); c) la tutela della personalità del lavoratore, rispetto alla quale si condizionano e si delimitano i poteri di disposizione spettanti all'imprenditore (limitazioni di lavoro e soste periodiche nell'attività di lavoro). L'art. 2103, pur affermando in linea generale l'ovvio principio della corrispondenza fra l'occupazione effettiva e la qualifica di assunzione, riconosce tuttavia all'imprenditore, entro i dovuti limiti e con la necessaria garanzia a favore del prestatore di lavoro, una certa discrezionalità nel procedere all'assegnazione di quest'ultimo secondo i bisogni dell'impresa. Il primo comma dell'art. 2104, nel determinare la diligenza che deve essere osservata dal prestatore di lavoro, tiene il debito conto del concetto della collaborazione corporativa, che se da un lato innalza la dignità di lui, dall'altro accresce pure i suoi doveri di obbedienza, imponendogli di ispirare la sua attività al fine preminente dell'interesse dell'impresa e della produttività di quest'ultima. Il secondo comma riguarda i rapporti gerarchici nell'ordinamento dell'impresa in relazione al principio già posto dall'art. 2086 che l'imprenditore ha nell'impresa autorità di capo. L'obbligo di fedeltà, che si compendia nell'osservanza del segreto e nell'astensione dalla concorrenza, trova il suo riconoscimento nell'art. 2105, integrato dall'art. 2125 circa le condizioni e i limiti dei patti di non concorrenza. La legittimità delle sanzioni disciplinari viene affermata in linea di massima dall'art. 2106, rinviandosi alle norme corporative per le disposizioni particolari alle varie categorie di imprese. Gli articoli 2107 e 2108 rispecchiano esattamente gli indirizzi prevalsi nella legislazione sociale e nella disciplina corporativa circa la limitazione dell'orario di lavoro e le condizioni che legittimano il lavoro straordinario e notturno. Ispirandosi allo stesso indirizzo, l'art. 2109 dispone in linea generale, salve le leggi speciali e le norme corporative, intorno al riposo settimanale e alle ferie annuali, risolvendo inoltre qualche punto controverso, come quello relativo al computo del periodo di preavviso nelle ferie.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 852

Che cosa è cambiato dal 30 aprile 1986

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1985 al 30 aprile 1986.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 13 maggio 1985, n. 190, come modificata dalla L. 2 aprile 1986, n. 106

    La L. 13 maggio 1985, n. 190, come modificata dalla L. 2 aprile 1986, n. 106, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2103 del codice civile, come modificato dall'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all'articolo 2 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2103 · fonte del testo

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