Corte costituzionale

Ordinanza n. 908/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/07/1988 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo,

secondo e terzo comma, del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato

giuridico del personale delle unità sanitarie locali), promosso con

ordinanza emessa il 27 gennaio 1987 dal T.A.R. per la Sicilia -

Sezione di Catania - sul ricorso proposto da Mineo Biagio contro la

U.S.L. n. 39, iscritta al n. 604 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima

serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso del giudizio promosso dal dr. Mineo Biagio

contro l'USL n. 39 di Bronte per l'annullamento della delibera del

Comitato di gestione n. 406 del 1984 con cui gli sono state assegnate

le mansioni superiori di aiuto radiologo per la durata di sessanta

giorni senza diritto al corrispondente trattamento economico ai sensi

dell'art. 29, secondo comma, del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, il

Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione di

Catania, con ordinanza del 27 gennaio 1987, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 29, primo, secondo e terzo

comma del decreto citato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost.;

che al dr. Mineo, in servizio con la qualifica di assistente

radiologo presso il presidio Ospedaliero "Castiglione- Prestianni" di

Bronte, nel cui organico non è previsto il posto di aiuto, le dette

mansioni erano già state affidate dal Presidente dell'Ospedale con

nota 2591 del 6 agosto 1982, "al fine di garantire continuità,

direzione e responsabilità" del servizio, in attesa

dell'espletamento del concorso per il posto di primario;

che in esito alla domanda del dipendente, in data 15 giugno

1984, rivolta ad ottenere la corresponsione del trattamento

corrispondente alle mansioni superiori effettivamente svolte, il

Comitato di gestione, "in considerazione delle esigenze di servizio",

ha adottato la delibera sopra riferita, contro la quale l'interessato

ha proposto ricorso davanti al Tribunale amministrativo;

che il Tribunale, pur ritenendo illegittima la delibera

impugnata per difetto di logica correlazione con l'oggetto della

domanda, ha soprasseduto alla pronuncia di annullamento, sul riflesso

che essa "lascerebbe la situazione nei termini presistenti", e quindi

sarebbe "inutiliter data", in quanto l'accoglimento della domanda di

avanzamento del dipendente è precluso dal primo comma dell'art. 29,

a mente del quale egli "non può essere assegnato, neppure di fatto,

a mansioni superiori o inferiori", e, d'altro lato, non soccorrono

né il secondo comma, che per esigenze di servizio consente

l'assegnazione temporanea a mansioni superiori per non più di

sessanta giorni, senza diritto a variazioni del trattamento

economico, né il terzo comma (coordinato con l'art. 7, quinto e

settimo comma, del d.p.r. n. 128 del 1969), secondo cui "non

costituisce esercizio di mansioni superiori la sostituzione di

personale di posizione funzionale più elevata, qualora la

sostituzione rientri tra gli ordinari compiti della propria posizione

funzionale';

che le citate disposizioni dell'art. 29 del d.p.r. n. 761 del

1979 sembrano al giudice remittente essere in contrasto con più

norme della Costituzione: il primo comma con l'art. 97, perché

"laddove non consente, nemmeno in via di fatto, l'adibizione del

personale a mansioni superiori, confligge con le esigenze di ordine

organizzativo, e pertanto col principio di buon andamento

dell'amministrazione"; il secondo comma, "e di riflesso il terzo

comma", con gli artt. 3 e 36, perché a mansioni disuguali fa

corrispondere uguale retribuzione, risultandone un diverso

trattamento del personale addetto al servizio sanitario rispetto a

quello di altri rami del pubblico impiego (per esempio, l'art. 14 del

d.p.r. n. 509 del 1979 per il personale del parastato);

che nel giudizio davanti alla Corte non si è costituita la

parte privata, mentre è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, domandando "che

la questione in epigrafe sia dichiarata inammissibile o comunque

infondata";

che, per quanto attiene all'ammissibilità, l'Avvocatura osserva

che la censura mossa dal giudice a quo riguarda più l'opportunità

che la legittimità dell'art. 29, del quale si chiede alla Corte una

riformulazione "meno rigida e più articolata", mentre nel merito

nessuna norma costituzionale appare violata: non gli artt. 3 e 36,

perché lo svolgimento temporaneo di mansioni superiori per esigenze

di servizio rientra nei normali doveri di ufficio di tutti i

sanitari, e d'altra parte è esclusa la comparabilità con la

disciplina del personale del parastato, "trattandosi di ordinamenti e

di funzioni profondamente diversificati"; non l'art. 97, "atteso che

è proprio nell'interesse del buon andamento dei servizi che il

legislatore, per quanto possibile, esclude che l'esercizio delle

mansioni superiori possa condurre ad ottenere superiore qualifica".

Considerato che il primo e il terzo comma dell'art. 29 del d.p.r.

n. 761 del 1979 sono estranei al caso di specie: il primo comma,

perché il ricorrente ha in sostanza abbandonato l'originaria pretesa

di riconoscimento formale della qualifica di aiuto radiologo (non

essendo nella pianta organica istituito il posto corrispondente, e

comunque l'applicabilità dell'art. 2103 c.c. essendo impedita dalla

disciplina speciale di cui all'art. 9 e segg. del d.p.r. n. 761 del

1979) e si è limitato a domandare un trattamento retributivo

proporzionato alle mansioni effettivamente svolte; il terzo comma

perché concernente un caso diverso da quello di cui si controverte;

onde, rispetto a queste due norme, la sollevata questione di

costituzionalità appare senz'altro priva di rilevanza, e perciò

inammissibile;

che la pretesa del ricorrente, essendo fondata sull'argomento

che nel suo caso "si versa in ipotesi diversa da quella contemplata

nel secondo comma dell'art. 29 citato", implica che il detto

trattamento economico è domandato con riferimento alla durata

dell'incarico eccedente il periodo, non superiore a sessanta giorni

nell'anno, per il quale l'assegnazione del prestatore di lavoro a

mansioni superiori, senza maggiorazione di retribuzione, risulti

giustificata da esigenze eccezionali di servizio;

che, pertanto, nemmeno il secondo comma dell'art. 29, nella

parte in cui esclude il diritto a variazioni del trattamento

economico, è applicabile nella specie, così che, pure sotto questo

profilo, la proposta questione di legittimità costituzionale non è

rilevante: invero, l'eccezionalità della norma impone una

interpretazione rigorosa del secondo comma, nel senso che

l'assegnazione a mansioni superiori senza maggiorazione retributiva

è consentita solo se giustificata dalla condizione indicata e

contenuta nel detto limite massimo di tempo, trascorso il quale cessa

l'efficacia del provvedimento, e quindi la prestazione ulteriore di

lavoro in tali mansioni produce al datore un arricchimento senza

causa, che alla stregua dell'art. 36, primo comma, Cost.,

direttamente applicabile, comporta l'obbligazione di adeguare il

trattamento economico del dipendente alla natura del lavoro

effettivamente prestato.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 29, primo, secondo e terzo

comma del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del

personale delle unità sanitarie locali) sollevata, in riferimento

agli artt. 3, 36 e 97 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale

per la Sicilia, Sezione di Catania, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:908 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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