Corte costituzionale

Ordinanza n. 337/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1993 · relatore Luigi Mengoni

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo

comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del

personale delle unità sanitarie locali), promosso con ordinanza

emessa il 19 marzo-25 giugno 1992 dal T.A.R. per l'Abruzzo - Sezione

distaccata di Pescara sul ricorso proposto da Antonarelli Michele

contro la U.L.S.S. n. 15 di Vasto, iscritta al n. 88 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti l'atto di costituzione della U.L.S.S. n. 15 di Vasto nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1993 il Giudice

relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dal dott. Michele

Antonarelli, aiuto ortopedico, contro la U.S.L. di Vasto per ottenere

la differenza di trattamento economico spettantegli in ragione delle

mansioni superiori di primario svolte dal 30 giugno 1986 fino al 29

novembre 1988, il T.A.R. per l'Abruzzo - Sezione distaccata di

Pescara, con ordinanza in data 19 marzo-25 giugno 1992 (pervenuta

alla Corte costituzionale il 15 febbraio 1993), ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36, 97 e 98 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma,

del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, "quale risulta essere a seguito

della sua integrazione con l'art. 36 della Costituzione e 2126 cod.

civ." secondo l'interpretazione delineata da questa Corte con l'ord.

n. 908 del 1988 e le successive sentenze nn. 57 del 1989 e 296 del

1990;

che, ad avviso del giudice remittente, la disposizione in esame,

così interpretata, contrasta: a) col principio di eguaglianza (art.

3 della Costituzione) e col diritto al lavoro garantito dall'art. 4

della Costituzione, perché rende possibili arbitrari favoritismi che

determinano situazioni di privilegio per alcuni, mediante

assegnazione di fatto a mansioni superiori, e impediscono agli altri

di concorrere a svolgere le stesse mansioni in condizioni di parità;

b) con l'art. 32 della Costituzione, perché il diritto fondamentale

alla salute esige che alle mansioni sanitarie siano adibiti soggetti

dotati di adeguata capacità professionale; c) con l'art. 36 della

Costituzione, in quanto applica il criterio di proporzionalità alla

quantità e qualità del lavoro prestato indipendentemente dal

presupposto della "verificata sussistenza nel dipendente delle

capacità proprie della qualifica superiore"; d) con l'art. 97 della

Costituzione, perché "il buon andamento e l'imparzialità degli

uffici pubblici sarebbero vanificati dall'indiscriminata applicazione

del principio dell'art. 2126 cod. civ."; e) con l'art. 98 della

Costituzione, perché "il dipendente non sarebbe più al servizio

esclusivo della Nazione, ma si servirebbe del posto pubblico per

personali fini di carriera";

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la U.S.L. di

Vasto chiedendo una declaratoria di illegittimità costituzionale

della norma de qua nei limiti indicati nell'ordinanza di rimessione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata manifestamente inammissibile o infondata;

Considerato che l'interpretazione dell'art. 29, secondo comma, del

d.P.R. n. 761 del 1979, elaborata dalle sentenze sopra citate e

accolta da una serie di decisioni dell'Adunanza plenaria del

Consiglio di Stato (n. 2 del 1991, nn. 1, 2, 5 del 1992), si è

consolidata nella giurisprudenza amministrativa;

che essa si fonda su alcuni punti fermi della giurisprudenza di

questa Corte, fissati dalla sentenza n. 236 del 1992 ed ora sanciti

dall'art. 57 del d.P.R. 3 febbraio 1993, n. 29, in attuazione

dell'art. 2, lett. n), della legge di delega legislativa 23 ottobre

1992, n. 421, e precisamente: a) nell'ambito normativo dell'art. 36

della Costituzione sono compresi anche i rapporti di pubblico

impiego; b) l'art. 97 della Costituzione non è incompatibile col

riconoscimento all'impiegato trasferito temporaneamente a mansioni

superiori del diritto al trattamento economico corrispondente per il

periodo di assegnazione alle medesime, ma giustifica, unitamente

all'art. 98, primo comma, della Costituzione, talune limitazioni di

questo diritto; c) l'art. 98 della Costituzione è incompatibile

soltanto con l'integrazione nella disciplina del pubblico impiego

della regola privatistica (art. 2103 cod.civ.) di automatica

acquisizione della qualifica superiore quando l'assegnazione si

prolunghi oltre un certo periodo di tempo; d) l'accertamento della

capacità professionale mediante procedure concorsuali o altri modi

formali previsti dalla legge è un presupposto costitutivo

dell'inquadramento del dipendente nella corrispondente qualifica

funzionale, non un indice della qualità del lavoro prestato

necessario per l'applicabilità dell'art. 36 della Costituzione, né

a tal fine è indispensabile un provvedimento formale di conferimento

dell'incarico: in virtù dell'art. 2126 cod. civ., applicabile anche

ai prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici (art. 2129

cod.civ.), per far valere il diritto di cui sub b) è sufficiente che

il dipendente abbia svolto di fatto mansioni superiori alla qualifica

in conformità di una direttiva impartitagli, anche informalmente,

dal dirigente preposto all'unità organizzativa nella quale il

dipendente presta servizio;

che la possibilità di abuso del potere di assegnazione

temporanea del prestatore di lavoro a mansioni superiori impegna la

responsabilità disciplinare e patrimoniale del dirigente preposto

alla gestione dell'organizzazione del lavoro (ed eventualmente anche

la responsabilità penale ove si concretasse in un abuso d'ufficio

per recare ad altri un vantaggio, nel qual caso si prospetterebbe

pure il limite di applicabilità previsto dall'art. 2126 cod.civ.

qualora emergesse un disegno illecito di cui fosse partecipe lo

stesso lavoratore), ma non fornisce alcun argomento per censurare la

norma in esame come lesiva del principio di eguaglianza, del diritto

al lavoro, del diritto alla salute, dei principi di buon andamento e

di imparzialità dell'amministrazione e ancora del principio che

impone ai pubblici impiegati di operare al servizio esclusivo della

Nazione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 29, secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre

1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie

locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36, 97 e 98

della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per

l'Abruzzo - Sezione distaccata di Pescara con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:337 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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