Corte costituzionale

Ordinanza n. 396/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/11/1993 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo e

ultimo comma, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, all. A) (Coordinamento

delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del

lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale

delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di

concessione), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1993 dal

Pretore di Napoli - Sezione distaccata di Ischia nel procedimento

civile vertente tra Capuano Vito ed altri e la S.E.P.S.A., iscritta

al n. 225 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno

1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da alcuni

dipendenti della Società per l'Esercizio di Pubblici Servizi (SEPSA)

per ottenere il riconoscimento della qualifica superiore

corrispondente alle mansioni svolte successivamente al 1 novembre

1989, il Pretore di Napoli - Sezione distaccata di Ischia, con

ordinanza del 27 febbraio 1993, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 35 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 18, primo e ultimo comma, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148,

all. A), concernente il trattamento giuridico-economico degli

autoferrotranvieri, nella parte in cui non prevede che, decorso un

certo periodo di tempo, il lavoratore adibito a mansioni di grado

superiore alla sua qualifica acquisti in ogni caso il diritto alla

promozione;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata - la

quale riconosce all'agente il diritto alla promozione effettiva,

trascorsi sei mesi di reggenza nelle funzioni di grado superiore,

solo se concorre la duplice condizione che il posto sia vacante e non

sia da coprire mediante esame - è divenuta contrastante col

principio di eguaglianza in seguito alla legge 17 maggio 1985, n.

210: la privatizzazione del rapporto di lavoro del personale

dipendente dell'ente "Ferrovie dello Stato" comporta la piena

applicabilità ai ferrovieri dell'art. 2103 cod. civ., nel testo

sostituito dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, mentre il

beneficio di tale norma rimane negato agli autoferrotranvieri

nonostante la sostanziale identità delle situazioni;

che è ritenuto violato altresì l'art. 35 Cost., essendo

possibile che, in difetto delle dette condizioni, "il lavoratore

venga lasciato per un tempo non definito a svolgere le funzioni del

grado superiore senza conseguire l'inquadramento professionale

coerente con la qualità del lavoro svolto (pur ricevendone il

relativo trattamento retributivo)";

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

quanto meno infondata;

Considerato che le eccezioni di inammissibilità formulate

dall'Avvocatura dello Stato non sono condivisibili, la prima perché

non v'è contraddizione tra l'asserto di mancanza di posti vacanti e

l'asserto che la copertura dei posti vacanti sarebbe (comunque)

ostacolata da lungaggini burocratiche, la seconda perché la legge 1

febbraio 1978, n. 30, del cui art. 9 si muove all'ordinanza di

rimessione l'appunto di non tenere conto, è stata abrogata dall'art.

1, comma 1, della legge 12 luglio 1988, n. 270;

che, contrariamente a quanto si legge nell'ordinanza,

"l'auspicio rivolto al legislatore" nella sentenza n. 500 del 1988 è

stato raccolto dalla citata legge n. 270 del 1988, la quale, all'art.

1, comma 2, ha autorizzato la contrattazione collettiva di categoria

a derogare a tutte le disposizioni contenute nel regolamento allegato

A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148;

che fino a quando le associazioni sindacali competenti non

eserciteranno tale potere di deroga (la quale, in relazione all'art.

18 in esame, implicherebbe una radicale modificazione

dell'organizzazione del lavoro), rimangono ferme le ragioni,

ripetutamente enunciate da questa Corte (sentenze nn. 208 e 257 del

1984, 300 del 1985), che escludono la confrontabilità, ai fini

dell'art. 3 Cost., della speciale disciplina del rapporto di lavoro

degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in regime di

concessione con la disciplina del rapporto di lavoro privato

applicabile ai dipendenti degli enti pubblici economici;

che l'incompatibilità in parte qua dell'art. 2103 cod. civ. con

la disciplina del rapporto di lavoro in organizzazioni produttive

improntate al modello della pianta organica e dell'assegnazione dei

posti mediante prove selettive, proprio dell'impiego pubblico, è

confermata dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;

che il nuovo profilo sotto il quale è denunciata la violazione

dell'art. 35 Cost. è contraddetto dalla norma impugnata, la quale

consente che il lavoratore temporaneamente trasferito a funzioni di

grado superiore sia trattenuto per un periodo eccedente il limite di

sei mesi solo se il posto debba essere coperto mediante esame e nella

misura strettamente necessaria per l'espletamento del concorso,

mentre per la valutazione di legittimità costituzionale non ha peso

il rilievo, di mero fatto, secondo cui le procedure concorsuali

sarebbero ritardate da lungaggini burocratiche;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, della Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 18, primo e ultimo comma, del r.d. 8 gennaio

1931, n. 148, all. A) (Coordinamento delle norme sulla disciplina

giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul

trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie

e linee di navigazione interna in regime di concessione), sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dal Pretore di

Napoli - Sezione distaccata di Ischia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:396 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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