Corte costituzionale

Ordinanza n. 60/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/02/1994 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 37, primo

comma, n. 5 e 44 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148

(Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti

collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico

del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna

in regime di concessione), promosso con l'ordinanza emessa il 13

maggio 1993 dal Pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli nel

procedimento civile vertente tra F.N.A.L.T. - C.A.S.I.L. e la s.p.a.

E.T.P., iscritta al n. 477 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che il Pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli,

con ordinanza emessa il 13 maggio 1993, nel corso di un procedimento

promosso con ricorso della Federazione nazionale autonoma dei

lavoratori dei trasporti, associata alla Confederazione Autonoma

Sindacati italiani (F.N.A.L.T. - C.A.S.I.L.), nei confronti

dell'E.T.P. s.p.a., e volto ad ottenere la dichiarazione di

antisindacabilità del comportamento con cui l'azienda aveva comminato

la sanzione disciplinare della retrocessione, con conseguente

trasferimento, nei confronti di un proprio dipendente, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 37, primo comma,

n. 5 e 44 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento

delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del

lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale

delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di

concessione), nella parte in cui prevedono la sanzione disciplinare

della retrocessione per i lavoratori dipendenti di aziende di

trasporto ferroviario, tranviario e marittimo interno;

che, ad avviso del giudice rimettente, le norme denunciate

sarebbero in contrasto con il principio della tutela del lavoro in

tutte le sue forme, di cui all'art. 35, primo comma, della

Costituzione, significativo anche della tutela della corretta ed equa

utilizzazione della capacità lavorativa, che si estrinseca nella

qualifica; nonché con l'art. 3 della Costituzione, per

l'ingiustificata disparità di trattamento con tutti gli altri

lavoratori dipendenti, per i quali la legge (art. 2103 del codice

civile, come modificato dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n.

300; art. 7, quarto comma, prima parte, della stessa legge), non

prevede la possibilità di perdite della qualifica raggiunta quale

particolare tipo di sanzione disciplinare;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile o in quanto sollevata dal giudice a quo nel corso del

medesimo procedimento nel quale lo stesso aveva sollevato identica

questione, dichiarata manifestatamente inammissibile con ordinanza n.

458 del 1992 di questa Corte, ovvero in quanto il giudice rimettente

deve ritenersi carente di giurisdizione, come già affermato dalla

richiamata ordinanza della Corte; e chiedendo, in subordine, che la

questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che il giudice rimettente aveva già sollevato, nel

corso del medesimo giudizio, identica questione di legittimità

costituzionale;

che questa Corte, con ordinanza n. 458 del 1992, ne aveva

dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di giurisdizione

del giudice a quo;

che nessuna rilevanza ha il motivo ora prospettato dal giudice

rimettente, secondo cui l'ente convenuto (E.T.P. s.p.a.), lungi

dall'essere un ente provinciale di trasporti è una privata società

per azioni a capitale esclusivamente privato, che gestisce in regime

di concessione alcune linee di trasporto pubblico, atteso che

l'Allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 si applica al

personale dei pubblici servizi di trasporto anche se esercitati

dall'industria privata, e che a norma dell'art. 58 del medesimo

Allegato la giurisdizione in tema di sanzioni disciplinari a carico

di detto personale è devoluta al giudice amministrativo (sentenza n.

208 del 1984);

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

sollevata dal Pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, va

dichiarata manifestatamente inammissibile (ordinanze n. 268 del 1990;

n. 536 del 1988; n. 197 del 1983; n. 140 del 1973);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 37, primo comma, n. 5 e 44

del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme

sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con

quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle

ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di

concessione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35, primo

comma, della Costituzione, dal Pretore di Napoli, sezione distaccata

di Pozzuoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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