Corte costituzionale

Sentenza n. 117/1975

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/05/1975 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

applicata al caso

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1916, secondo

comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 10 luglio

1973 dal pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra

l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e Servidori

Roberto ed altro, iscritta al n. 372 del registro ordinanze 1973 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 24

ottobre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1975 il Giudice

relatore Angelo De Marco.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 10 luglio 1973 pronunciata nel corso del procedimento

civile promosso dall'INAM contro Servidori Roberto ed altro, il pretore

di Ferrara sollevava d'ufficio, ritenendola rilevante e non

manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1916, comma

secondo, del codice civile, nella parte in cui non annovera fra le

persone nei confronti delle quali non è ammessa la surroga, il coniuge

dell'assicurato.

Oggetto del giudizio a quo era, infatti, l'azione di surroga che

l'INAM aveva intentata nei confronti del Servidori per l'indennità

relativa a danni causati dalla moglie del convenuto.

Dopo gli adempimenti di legge il giudizio viene ora alla cognizione

della Corte riunita in camera di consiglio, non essendovi stata

costituzione di parti. Considerato in diritto :

Con l'ordinanza di cui in epigrafe il pretore di Ferrara ha

sottoposto a questa Corte la questione di illegittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, del

secondo comma dell'art. 1916 del codice civile, in quanto non contempla

il coniuge tra le persone nei confronti delle quali non è ammessa

azione in surrogazione.

La questione è fondata.

L'art. 1916 del codice civile, infatti, dopo avere disposto nel

primo comma che l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato,

fino alla concorrenza di essa, nei diritti dell'assicurato verso i

terzi responsabili, nel secondo comma statuisce che, salvo in caso di

dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato "dai figli,

dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o affini

dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici".

Nella relazione ministeriale la ratio di quest'ultima disposizione

viene indicata nell'esigenza di evitare che le conseguenze della

surroga ricadano direttamente o indirettamente sull'assicurato,

rendendo priva di effetti la copertura del rischio.

È di tutta evidenza che questa ratio condurrebbe a ritenere che la

surrogazione non dovrebbe aver luogo anche nei confronti del coniuge

dell'assicurato, che, invece, non è contemplato fra le persone nei

confronti delle quali la surrogazione non è ammessa e, trattandosi di

norma eccezionale, non si può supplire a tale omissione, attraverso

una interpretazione estensiva.

Non può, peraltro, non constatarsi l'evidente disparità di

trattamento tra il coniuge e gli altri parenti e congiunti contemplati

nella norma denunziata, disparità che peraltro non trova razionale

motivazione nei lavori preparatori.

Di qui la necessaria conseguenza della violazione del principio di

eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1916, comma

secondo, del codice civile, nella parte in cui non annovera, tra le

persone nei confronti delle quali non è ammessa surrogazione, il

coniuge dell'assicurato.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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