Corte costituzionale

Sentenza n. 134/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/1972 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1916 del

codice civile, promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1970 dal

pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra l'Istituto

nazionale per l'assicurazione contro le malattie e Spalluto Ubaldo,

iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970.

Visto l'atto di costituzione dell'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro le malattie;

udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1972 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

udito l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per l'INAM.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

A seguito dell'investimento automobilistico del minore Pasquale

Cedia, figlio di un operaio assicurato presso l'INAM, Ubaldo Spalluto

veniva condannato in appello, per lesioni colpose, dal tribunale di

Bari, che, per altro, riconosceva il concorso di colpa della vittima in

ragione di due terzi.

In pendenza del ricorso per Cassazione - la quale annullava la

sentenza senza rinvio per amnistia - le parti addivenivano ad una

transazione, sulla base della decisione del tribunale, mediante il

versamento di lire 400.000 al Cedia, che, a sua volta, rimetteva

all'INAM l'importo, nella misura del terzo (lire 115.000), delle spese

sostenute dall'ente per le prestazioni ospedaliere, mediche e

farmaceutiche.

Per il rimborso degli altri due terzi, l'INAM chiamava in giudizio

lo Spalluto davanti al pretore di Bari, il quale, con ordinanza del 16

marzo 1970, sollevava questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dell'art. 1916 del

codice civile, nella parte in cui, surrogando l'assicuratore nei

diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile, "esclude il

concorso proporzionale dell'assicuratore (...) nel risarcimento del

danno, dovuto dal terzo in misura limitata".

La disposizione è censurata sotto il profilo della violazione del

principio di eguaglianza, in quanto attribuirebbe particolari vantaggi

all'assicuratore. Infatti, il rapporto tra questi e l'assicurato,

basato sul trasferimento del rischio, sarebbe autonomo e distinto da

quello tra l'assicurato ed il terzo responsabile.

Deriverebbe da ciò che, se il danno è da ascrivere alla esclusiva

colpa dell'assicurato, l'assicuratore paga a questo l'indennità, senza

rivalsa nei confronti del terzo. Se, invece, la colpa ricade

esclusivamente su quest'ultimo, l'assicuratore potrà interamente

rivalersi su di lui per l'indennità versata.

Nel caso di concorso di colpa del terzo e dell'assicurato, il

pretore afferma che, alla stessa guisa dell'assicurato che subisce una

riduzione del risarcimento, all'assicuratore dovrebbe farsi analoga

riduzione dell'ammontare dell'indennità in cui viene surrogato.

Invece, la norma denunziata, secondo risulta dalla sua interpretazione

giudiziale, non porrebbe tale limite, alterando la natura del contratto

di assicurazione e l'equilibrio dell'azione surrogatoria.

Sulla violazione dell'altro precetto costituzionale (art. 35), il

pretore osserva che, almeno fino all'entrata in vigore della legge 24

dicembre 1969, n. 990, il lavoratore, obbligatoriamente assicurato

presso l'INAM, oltre a non ottenere piena tutela dei suoi diritti,

incorrerebbe in una più gravosa disparità di trattamento rispetto

agli altri cittadini. Ciò in quanto, mentre il danneggiato non

coperto da assicurazione sociale, corresponsabile dell'evento dannoso,

consegue la proporzionale quota di risarcimento, ivi comprese le spese

per l'infermità, il lavoratore danneggiato, obbligatoriamente

assicurato, dovendo sopportare le conseguenze dell'azione surrogatoria,

subirebbe un serio pregiudizio: ché il terzo responsabile,

sull'importo del danno liquidato, proporzionalmente commisurato al

grado di colpa, è tenuto a rimborsare all'istituto assicuratore la

totalità delle spese, con corrispondente perdita per il danneggiato.

Nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituito l'INAM,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

La difesa dell'istituto osserva, anzitutto, che l'ordinanza di

rimessione, contrastando l'interpretazione che della norma denunziata

ha data la giurisprudenza, in conformità alla prevalente dottrina,

sarebbe in sostanza diretta all'aggiunta di una disposizione che

disciplini l'ipotesi particolare del concorso di colpa del danneggiante

e del danneggiato.

Dopo di che, deduce che la normativa di un rapporto giuridico di

natura contrattuale, quale è quello di assicurazione, non può

riguardare il precetto di eguaglianza; e che neppure l'art. 35 Cost.

può condurre ad esigere per i lavoratori una disciplina particolare

che si differenzi, quanto ai rapporti tra assicuratore e terzo

responsabile, da quella vigente per la generalità dei cittadini.

Osserva, infine, che l'assicurato, conseguendo tutto ciò cui

l'assicurazione gli dà diritto, potrà lamentare tutt'al più la

mancanza di un lucro, mentre, nel caso in cui voglia omettere di

denunciare all'istituto l'infortunio e non conseguire da questo alcuna

prestazione, sarà in grado di far valere i suoi diritti verso l'autore

del danno.

Con memoria depositata il 6 giugno 1972, la difesa dell'INAM, nel

ribadire le sue conclusioni sull'infondatezza della questione, ne

prospetta anche l'inammissibilità per irrilevanza.

Al riguardo pone in rilievo che nell'ordinanza si invocano norme a

favore del lavoratore, pur essendo la controversia di merito sorta tra

l'istituto assicuratore e il terzo responsabile, in assenza del

lavoratore assicurato, che, per essere stato soddisfatto, nulla aveva

da reclamare né aveva interesse all'esito del giudizio.

Ciò premesso, osserva che l'attuale causa non può riguardare

l'art. 1916 cod. civ., né quanto all'ultimo comma, non essendo la

questione sollevata in relazione ad un infortunio sul lavoro, né

quanto al primo comma, per il quale, al solo fine di rendere possibile

un mutamento della giurisprudenza ordinaria, si prospetta una

"alterazione dell'equilibrio assicurativo", che non incide su alcun

precetto della Costituzione. Considerato in diritto :

1. - È stato denunziato a questa Corte - per contrasto con gli

artt 3 e 35 della Costituzione - l'art. 1916 del codice civile, che,

allorquando vi sia concorso di colpa dell'assicurato e dell'autore del

danno, pur essendo ridotta la misura del risarcimento da quest'ultimo

dovuto, non prevede analoga riduzione della somma per la quale è

consentita la surroga dell'assicuratore. Ad avviso del giudice a quo,

ciò verrebbe ad avvantaggiare ingiustamente l'assicuratore, oltre che

a pregiudicare i diritti del lavoratore obbligatoriamente assicurato

che abbia subito l'evento dannoso.

2. - Non sussiste il difetto di rilevanza eccepito dalla difesa

dell'INAM, perché nell'ordinanza di rimessione v'è una sufficiente

valutazione del riflesso che nel giudizio di merito avrebbe una

dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata

per ciò che concerne l'ammontare della somma che l'autore del danno

dovrebbe corrispondere all'assicuratore.

3. - La questione è infondata.

In ordine al preteso contrasto con l'art. 3 Cost., con sentenza n.

115 del 1970, questa Corte ha escluso la irrazionalità della

disposizione de qua, stante la diversità di situazioni tra l'ipotesi

di colpa esclusiva e quella di colpa concorrente del

danneggiato-assicurato.

Per il grado di incidenza patrimoniale a carico dell'assicuratore,

stante il trasferimento del rischio, nonché per il temperamento

apportato dalla normativa alla misura dell'incidenza stessa, va

richiamato il criterio accolto da questa Corte con sentenza n. 22 del

1967 sui limiti che - in un caso che presenta alcuni aspetti analoghi a

quello in esame - sono stati fissati per il raffronto col principio di

eguaglianza. In tale sentenza si è osservato che potrebbe sorgere

qualche dubbio sul punto se venga a determinarsi una posizione

sfavorevole per il lavoratore che subisca una decurtazione

dell'ammontare del risarcimento che gli sarebbe dovuto. Tuttavia - ha

argomentato la Corte - l'indagine "allo scopo di accertare una

eventuale violazione dell'art. 3, richiederebbe una particolareggiata

analisi delle varie componenti causali del rischio assicurato e della

loro diversa incidenza media sugli infortuni, indagine che esula del

tutto dai poteri della Corte".

A sostegno, poi, dell'assunta violazione dell'art. 35 Cost.,

l'ordinanza fa richiamo alla legge n. 990 del 1969 sull'assicurazione

obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione

dei veicoli a motore e dei natanti, assumendo che il contrasto

sussisterebbe almeno per il periodo anteriore all'entrata in vigore di

essa legge, dappoiché allora, mentre chi fosse stato vittima di un

evento dannoso per colpa di un terzo e non fosse assicurato, avrebbe

potuto ottenere dal responsabile l'intiero risarcimento, il lavoratore

che versasse in analoga condizione, per il solo fatto di essere

obbligatoriamente coperto da assicurazione sociale, avrebbe avuto una

limitazione del suo diritto a motivo della surrogazione da parte

dell'ente mutualistico.

Ma si tratta di un richiamo inconferente, dovendosi, nell'attuale

sede, esaminare la situazione assicurativa del danneggiato e non quella

del terzo responsabile. D'altro canto, l'art. 1916 si limita a

disciplinare il collegamento tra due rapporti obbligatori, di cui uno

contrattuale e l'altro nascente da fatto illecito, senza che la

soluzione accolta dal legislatore crei problemi d'ordine

costituzionale.

E, invero, l'assicurato è garantito, quanto al danno arrecatogli

(per gli eventi e nei limiti ex lege o ex contractu), mediante il

trasferimento del rischio sull'assicuratore: e non viola alcun diritto

del lavoratore il fatto che l'assicuratore si surroghi a sua volta,

sino alla concorrenza dell'indennità corrisposta, negli eventuali

diritti del danneggiato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1916 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt.

3 e 35 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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