Corte costituzionale

Sentenza n. 50/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1979 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1916 del

codice civile in relazione al d.P.R. 3 febbraio 1965, n. 14 (diritto

di surrogazione dell'assicuratore), promosso con ordinanza emessa il

18 dicembre 1974 dal pretore di Milano, nel procedimento civile

vertente tra la S.p.a. Ferrovie Nord Milano e Tozzi Tullio e Ranieri

Franco, iscritta al n. 422 del registro ordinanze 1975 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 19 novembre 1975.

Visto l'atto di costituzione di Tozzi Tullio nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1979 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Giuseppe Fanelli per Tozzi Tullio, e il vice avvocato

generale dello Stato Giovanni Abisinni per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto di citazione, notificato il 21 e 22 febbraio 1973, la

S.p.a. Ferrovie Nord Milano, assumendo che a seguito di sinistro

stradale, avvenuto il 28 novembre 1971, in Milano, in cui erano venute

a collisione l'autovettura MI P-81327 di proprietà di Ranieri Franco e

l'autovettura di Tozzi Tullio dallo stesso condotta nella quale

viaggiava Scalise Antonio, dipendente, in veste di assuntore,

dell'attrice, lo Scalise era rimasto gravemente ferito e, pertanto, si

era assentato dal lavoro, e che erano state, nel periodo di assenza,

corrisposte allo Scalise dalla medesima società attrice lire 625.261

a titolo di indennità, evocò il Tozzi e il Ranieri avanti il pretore

di Milano per sentirne dichiarare la responsabilità in via alternativa

o solidale o pro quota, e pronunciarne la condanna alla somma di lire

625.261 a favore della S.p.a. Ferrovie Nord Milano.

Avendo i convenuti eccepito la carenza di titolarità del diritto

fatto valere dall'attrice, questa sollevò questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1916 cod. civ. in riferimento all'art. 3

Costituzione, assumendo che il carattere assistenziale, e non

remunerativo, della prestazione della indennità, dovuta all'assuntore

colpito da infortunio non professionale, in virtù dell'art. 7 legge 3

febbraio 1965 n. 14 (regolamentazione delle assuntorie nelle

ferrotranvie esercitate in regime di concessione), da ricondursi,

sempre ad avviso dell'attrice, all'art. 2110 cod. civ., convincerebbe

a riconoscere al datore di lavoro, che abbia corrisposta la indennità,

il diritto di surrogazione, attribuito dall'art. 1916 cod. civ. ai

soli istituti assicuratori, e che il mancato riconoscimento di tale

diritto, sancito dalla preminente giurisprudenza, si risolverebbe in

contrasto tra l'art. 1916 cod. civ. e l'art. 3 della Costituzione.

Con ordinanza 18 dicembre 1974, notificata, comunicata e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 19 dicembre 1975, in cui viene

invocato a parametro anche l'art. 24 Costituzione, il pretore di

Milano, facendo proprie le argomentazioni della S.p.a. Ferrovie Nord

Milano, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la

questione di costituzionalità, in riferimento agli artt. 3 e 24

Costituzione, dell'art. 1916 cod. civ. sul riflesso che la

esclusività, riservata dalla norma all'assicuratore che abbia

corrisposto l'indennità, del diritto alla surrogazione determina

ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti

che (come, nel caso, il datore di lavoro per effetto dell'art. 7 legge

14/1965) ugualmente provvedono al pagamento; disparità di trattamento,

che si risolve, a giudizio del pretore, in violazione dell'articolo 3.

Avanti la Corte si è costituito il solo Tozzi allegando:

a) che la corresponsione della retribuzione all'operaio

infortunato non per occasione di lavoro riceve giustificazione dallo

stesso rapporto di lavoro, il cui carattere particolare, quale risulta

dagli artt. 36 e 38 Costituzione, non consente che la retribuzione

venga sospesa, salve determinate limitazioni, per la sopravvenuta

temporanea impossibilità del lavoratore di effettuare la propria

prestazione, e, pertanto, il datore di lavoro non ha alcun titolo per

surrogarsi nel diritto del dipendente verso il terzo responsabile

dell'infortunio che ha determinato la sospensione delle prestazioni di

lavoro,

b) che la sentenza 26 gennaio 1971 n. 174, con la quale le Sezioni

unite della Cassazione affermarono il diritto del datore di lavoro a

pretendere dal terzo responsabile dell'uccisione del lavoratore il

risarcimento del danno procuratogli dalla perdita delle prestazioni,

consecutiva alla morte del dipendente, era non a proposito invocata

perché non si verificava il fenomeno della utilizzazione del diritto

altrui al risarcimento, con la quale si realizza la surrogazione

prevista dall'art. 1916 cod. civ.; surrogazione, che è, invece,

giustificata dal principio indennitario dominante nella disciplina

dell'assicurazione contro i danni. Né ha mancato il Tozzi di esprimere

dubbi nella sussunzione del rapporto di assuntoria nello schema del

lavoro subordinato, su cui il pretore di Milano si è basato pur senza

offrirne motivazione, e sul carattere "assicurativo" della indennità,

prevista dall'art. 7 legge 14/1965, in difetto del quale l'attentato al

principio di uguaglianza, consumato per la mancata estensione

dell'art. 1916 al concessionario di ferrotranvie private, non potrebbe

neppur prospettarsi.

Né infine ha omesso lo stesso Tozzi di osservare che, una volta

esclusa la lesione dell'art. 3, non residua spazio per prendere in

esame la denunciata violazione dell'art. 24 della Costituzione.

Mediante atto 6 dicembre 1975, testualmente riprodotto, con la sola

emenda di qualche errore di stampa, nella memoria 2 maggio 1979, la

Presidenza del Consiglio dei ministri ha spiegato intervento ponendo

in luce che il datore di lavoro, il quale, in applicazione dell'art.

2110, abbia corrisposto la retribuzione al dipendente durante la

sospensione provocata da infortunio pur non professionale, potrebbe

agire ex articolo 2043 cod. civ. nei confronti del terzo responsabile

senza giovarsi della surrogazione, attribuita ai soli istituti

assicuratori, dall'art. 1916, il cui contrasto con l'art. 3 non

sarebbe neppure ipotizzabile, così come non sembra ipotizzabile la

violazione dell'art. 24 in quanto al datore di lavoro viene, con il

riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, garantita anche

la conseguente possibilità di tutela in giudizio.

Alla pubblica udienza del 16 maggio 1979 la difesa del Tozzi e

l'Avvocatura generale dello Stato hanno illustrato le già formulate

conclusioni. Considerato in diritto :

1 - La proposizione, svolta dalla Presidenza del Consiglio dei

ministri, che il datore di lavoro sia legittimato a con. seguire dal

terzo responsabile (della morte o) dell'infortunio non professionale

del lavoratore il risarcimento dei danni, consecutivi alla perdita

(definitiva o) temporanea delle prestazioni del lavoratore, anche se

ritenuta conforme a diritto, non è sufficiente a decretare la

irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art.

1916 cod. civ. nei termini prospettati dal pretore di Milano, perché

la surrogazione, in detta norma prevista, comporta l'acquisizione (non

importa se autonoma o subordinata alla dichiarazione

dell'assicuratore) dei diritti vantati dall'assicurato danneggiato

verso il terzo responsabile nei limiti - s'intende - della indennità

corrisposta, laddove il datore di lavoro mira ad ottenere iure proprio

ristoro dal sacrificio che il suo patrimonio ha sofferto per la mancata

utilizzazione delle energie di lavoro del dipendente.

Né la ipotizzata declaratoria d'irrilevanza potrebbe trar conforto

dal recente mutamento di indirizzo giurisprudenziale della Corte di

cassazione inteso a dire non risarcibile il danno sofferto, in

dipendenza d'infortunio non professionale, dal lavoratore, che ha

continuato a percepire, durante il periodo d'invalidità, l'intera

retribuzione dal proprio datore di lavoro, senza lamentare altri

pregiudizi, pur radicati nel rapporto di lavoro, che non siano coperti

dalla percetta retribuzione, perché il lavoratore, a differenza

dell'assicuratore, non fruisce di diritti, derivanti da un diverso

rapporto, ma mira ad addossare al terzo le conseguenze a lui

pregiudizievoli della mancata o imperfetta utilizzazione delle proprie

energie di lavoro.

2. - La prospettata questione, invece, si appaleserebbe irrilevante

se si negasse la inserzione del rapporto d'assuntoria nelle ferrovie

in regime di concessione nello schema di lavoro subordinato,

disciplinato, per quel che ne interessa, dall'art. 2110 cod. civ.

(sussunzione postulata ma non verificata dal giudice a quo). Senonché

la questione sulla corretta qualificazione del rapporto di assuntoria

è di tale consistenza da reputare priva di utilità la restituzione

degli atti al pretore di Milano, volta che la natura, puntuale ma non

esaustiva, che è propria della cognizione del presupposto della

rilevanza, non consentirebbe di eliminare i relativi dubbi.

3. - Il giudice a quo ha ravvisato la violazione dell'art. 3, di

cui si rende colpevole chi non estenda ai rapporti tra datore di

lavoro e terzo responsabile dell'infortunio non professionale del

lavoratore il diritto di surrogazione, riservato dall'art. 1916

all'assicuratore, nella pretermissione della identità di posizione

giuridica tra assicuratore che ha pagato l'indennità all'assicurato

responsabile del danno, e datore di lavoro, che ha corrisposto la

retribuzione al lavoratore, che ha sospeso le proprie prestazioni a

seguito di infortunio non professionale, provocato dal fatto ingiusto

di un terzo.

Senonché l'art. 1883 del vigente codice civile, raccogliendo

l'insegnamento di autorevolissima dottrina, ha riservato la

legittimazione a dar vita a contratti di assicurazione alle imprese di

assicurazione, esercitate da istituti di diritto pubblico o da società

per azioni con la osservanza di leggi speciali, e tale riserva non

consente, pur nella identità di elementi oggettivi, strutturali e

funzionali che si vedrà insussistente, di ravvisare parità di

posizioni tra istituti assicuratori e soggetti, che di tale qualità

sian privi. Questa diversità di posizioni riceve conferma proprio

dall'art. 1916, il quale, all'ultimo comma, statuisce che le relative

disposizioni si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni

sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

4. - Ribaditi poi i rilievi già svolti sub n. 1, sulla

estraneità, alla soluzione della questione di legittimità

costituzionale, del riconoscimento, o no, al datore di lavoro della

legittimazione a conseguire dal terzo responsabile il risarcimento del

danno, provocatogli dalla mancata utilizzazione delle energie di

lavoro del dipendente, così come della irrisarcibilità in parte qua

del pregiudizio sofferto dal lavoratore infortunato, che abbia

continuato a percepire la retribuzione, è la funzione della

surrogazione dell'assicuratore, che non consente di ravvisare nella

mancata sua estensione al datore di lavoro violazione della regola

della parità di trattamento di posizioni uguali. L'assicurazione

contro i danni fa dell'impresa, che la stipula, il garante in via

sussidiaria del danneggiato assicurato, e tale funzione spiega la

surrogazione dell'assicuratore, che ha corrisposto l'indennità, nei

limiti quantitativi di questa, nei diritti dell'assicurato danneggiato

e, nel contempo, il dovere, che su quest'ultimo grava, di non arrecare

pregiudizio al diritto di surrogazione che all'assicuratore compete.

L'art. 2110 non consente di ravvisare nel datore di lavoro, che

continui a corrispondere la retribuzione al lavoratore infortunato per

cause non professionali, una sorta di garante in via sussidiaria del

lavoratore stesso perché la causa di tali attribuzioni patrimoniali è

pur sempre il rapporto di lavoro, che è sospeso e non risolto.

Del che somministra sicura conferma l'ultimo comma dell'art. 2110,

il quale ammonisce che il periodo di assenza dal lavoro per

infortunio, malattia, gravidanza o puerperio, deve essere computato

nell'anzianità di servizio.

Che infine il primo comma dell'art. 2110 avverta che la

retribuzione non sia dovuta per i tempi di assenza del prestatore di

lavoro le quante volte la legge stabilisce forme equivalenti di

previdenza e di assistenza, non giova ad istituire tra queste e

l'obbligo del datore di lavoro quella identità di natura giuridica in

difetto della quale non è lecito ipotizzare parità di posizioni tra

datore di lavoro e assicuratore contro i danni; il che è, tra l'altro,

evidenziato, sul piano esegetico, dall'aggettivo: "equivalenti",

prudentemente adoperato dal legislatore, e dal già menzionato ultimo

comma dell'art. 2110.

5. - Per riassumere e concludere: se il datore di lavoro, che - lo

si ripete - è privo dello status d'impresa di assicurazioni,

corrisponde la retribuzione al lavoratore infortunato perché ne è

astretto dal contratto di lavoro liberamente voluto e sospeso ma non

sciolto, logica, ad un tempo economica e giuridica, vuole che non

possa indossare anche la veste del garante in via sussidiaria del

lavoratore stesso, in difetto della quale la identità di posizione tra

datore di lavoro e assicuratore contro i danni non sussiste, e il

sospetto d'incostituzionalità dell'art. 1916 per mancata previsione

dell'ipotesi del datore di lavoro, che osserva l'art. 2110, non può

non giudicarsi infondato. Il quale giudizio coinvolge la questione di

costituzionalità in riferimento all'art. 24, dappoiché la tutela

giudiziale è assicurata ai soli diritti, previsti nell'ordinamento

sostanziale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1916 codice civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione, con la ordinanza 18 dicembre 1974 del pretore

di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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