Corte costituzionale

Sentenza n. 115/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1970 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

applicata al caso

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1916 del

codice civile, promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1968 dal

tribunale di Udine nel procedimento civile vertente tra Facini Anna ed

altri e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni

sul lavoro, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1969 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro;

udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1970 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

uditi l'avv. Valerio Flamini, per l'INAIL, ed il sostituto avvocato

generale dello Stato Piero Peronaci, per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto di citazione 11 novembre 1966, Facini Anna vedova Fantin

conveniva avanti il tribunale di Udine Zanelli Ermanno e Rombal di

Ancilla in Zanelli per chiedere il risarcimento dei danni derivanti

dalla morte di Fantin Renato, deceduto a seguito di incidente stradale

verificatosi mediante lo scontro fra un carro agricolo da lui condotto

e un autocarro guidato dal convenuto Zanelli.

Il tribunale, con sentenza non definitiva 9 marzo 1967, dichiarava

che l'incidente era stato causato in eguale misura dalla colpa

concorrente dell'investitore e dell'investito.

In sede di liquidazione interveniva in causa l'Istituto nazionale

infortuni sul lavoro che deduceva di aver corrisposto agli eredi del

Fantin un indennizzo di lire 6.220.600, oltre un assegno speciale di

morte di lire 215.000, e, in forza dell'art. 1916 del codice civile,

chiedeva la rivalsa per surrogazione a carico dei convenuti per

l'intera somma.

Il tribunale di Udine - ritenendo che, in caso di colpa concorrente

del danneggiante e del danneggiato-assicurato, la rivalsa per

surrogazione debba farsi con l'eliminazione della quota di danno

prodotto da quest'ultimo - con ordinanza in data 24 ottobre 1968,

sollevava di ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art.

1916 del codice civile, sostenendo che esso, nella contraria

interpretazione ritenuta dalla Corte di cassazione e richiamata

dall'INAIL - e che ammette la rivalsa per l'intero - oltre che il senso

di giustizia, violava il principio di eguaglianza tutelato dall'art. 3,

comma primo, della Costituzione.

Come l'assicuratore, aggiungeva il tribunale, in caso di colpa

esclusiva del danneggiato-assicurato nella produzione dell'evento

dannoso, paga a lui l'indennità senza (poter) esercitare rivalsa,

così, in caso di colpa concorrente di lui, dovrebbe, nell'esercitare

la rivalsa per surrogazione verso il terzo coautore del danno,

eliminare la parte di indennità corrispondente alla quota del danno

prodotto per colpa di quello e limitare la rivalsa alla differenza. Il

che comporterebbe una più equa distribuzione della somma dovuta dal

terzo fra il danneggiato - assicurato e l'assicuratore perché egli non

si vedrebbe portar via dallo stesso assicuratore - che si è obbligato

a indennizzarlo dietro pagamento dei premi - una parte del

risarcimento, come ora avviene.

Si è costituito avanti la Corte l'Istituto nazionale delle

assicurazioni sugli infortuni sul lavoro ed è intervenuta la

presidenza del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale

dello Stato.

L'Istituto ha chiesto che la questione di costituzionalità

proposta dal tribunale di Udine, venga dichiarata inammissibile, per

omessa valutazione della rilevanza, o quanto meno infondata per la

stessa evanescenza ed indeterminabilità, sul piano della giustizia

costituzionale, della questione dedotta.

L'Avvocatura concludeva parimenti per la dichiarazione di

infondatezza, pure per la impossibilità di determinare in concreto i

termini della questione. Considerato in diritto :

1. - Nell'ordinanza del tribunale di Udine è proposta questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1916 del codice civile, in

riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione.

Secondo l'ordinanza, la rivalsa per surrogazione verso i terzi

responsabili della produzione di un danno, che il detto articolo

autorizza a favore dell'assicuratore che ha pagato l'indennità,

dovrebbe, in caso di colpa concorrente del danneggiato-assicurato nella

produzione dell'evento dannoso, essere ridotta della parte di danno

causato dalla percentuale di colpa del danneggiato medesimo.

Ove tale riduzione non si pratichi, secondo la giurisprudenza della

Corte di cassazione ritiene debba farsi, sarebbe violato il principio

di eguaglianza, tutelato dall'art. 3, comma primo, della Costituzione,

perché come l'assicuratore, in caso di colpa esclusiva del

danneggiato-assicurato, paga l'intera indennità senza (potere)

esercitare rivalsa, così, in caso di sua colpa parziale, dovrebbe,

avendo pagato, escludere dalla rivalsa la parte di indennità

corrispondente alla parte di colpa di lui.

2. - La difesa dell'INAIL ha eccepito il difetto nell'ordinanza di

un giudizio di rilevanza.

Ma ciò non è esatto perché, pur senza far menzione di quella

espressione d'uso, il giudice a quo motiva in modo più che

sufficiente, anche con esemplificazioni numeriche, quale effetto

produce l'applicazione della norma ritenuta incostituzionale sul caso

concreto, e quali conseguenze si verificherebbero ove questa, o una

determinata sua interpretazione, venisse a cadere, a seguito di una

dichiarazione di illegittimità costituzionale.

3. - Nel merito, la proposta questione non è fondata.

Per quanto voglia ricercarsi, nella struttura dell'art. 1916 del

codice civile, ed in riferimento alle varie fattispecie di sue

applicazioni, un qualche aspetto di irrazionalità, altro non si può

rilevare che una certa mancanza di uniformità, invero più apparente

che reale, a proposito della rivalsa non esercitata, perché non

esercitabile, in caso di pagamento di indennità per danno causato

dalla esclusiva colpa del danneggiato-assicurato, di fronte alla

rivalsa, al contrario esercitata, e senza eliminazione della parte

attribuibile, nella produzione dell'evento, alla colpa di lui, quando

questa è soltanto concorsa a produrre l'evento.

Si può anche discutere sul reale contenuto della norma, e

sull'esattezza dell'interpretazione ritenuta, ma non si può indurre da

quella, invero apparente difformità, nessun elemento favorevole al

dedotto vizio di costituzionalità.

Per aversi violazione del principio di eguaglianza occorre infatti

che le situazioni diversamente trattate siano analoghe fra loro. Qui

invece, fra gli effetti che, ai fini della surrogazione

dell'assicuratore, si riconnettono alla colpa totale e alla colpa

parziale del danneggiato-assicurato, non vi è equivalenza di

presupposti.

Nel primo caso, una rivalsa per surrogazione non si esercita,

perché manca la persona contro cui farla valere, non essendovi un

terzo autore di danno. Nel secondo caso la rivalsa stessa si esercita

perché vi è un terzo che, sia pure in modo concorrente, il danno ha

prodotto, e si esercita per l'intero e non per la sola parte causata

dalla colpa di lui - o, che è lo stesso, senza eliminare la quota

attinente la colpa del danneggiato-assicurato -, perché così la

legge, secondo l'interpretazione accettata, ha creduto, nella sua

discrezionalità, di stabilire.

E poiché, come già si è detto, non vi è irrazionalità nella

statuizione difforme relativa a due situazioni che non possono

considerarsi equivalenti fra loro, il dedotto vizio di

incostituzionalità non sussiste.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1916 del codice civile, proposta con l'ordinanza del

tribunale di Udine indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3,

comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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