Corte costituzionale

Ordinanza n. 35/1969

Altra decisione · depositata il 17/03/1969 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del regio

decreto 17 agosto 1935, n. 1765, trasfuso nell'art. 11 del decreto del

Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, (testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il

30 marzo 1967 dal tribunale di Udine nel procedimento civile vertente

tra l'I.N.A.I.L. e Della Maestra Primo e Dario, iscritta al n. 159 del

Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 221 del 2 settembre 1967.

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L. e di intervento del

Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1969 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

uditi l'avv. Valerio Flamini, per l'I.N.A.I.L., ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Considerato che:

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul

lavoro ha eccepito preliminarmente - ed alla eccezione si è associata

l'Avvocatura generale dello Stato - che manca nella ordinanza di

rimessione la "rituale statuizione" di rilevanza della dedotta

questione di legittimità costituzionale sulla definizione del giudizio

di merito, e che anzi siffatta rilevanza è esclusa dagli elementi in

atti.

L'eccezione appare fondata. Affermando che la "validità

costituzionale del denunziato art. 5 del R.D. n. 1765, è influente

sulla decisione della lite", il tribunale si è limitato ad una

generica enunciazione, senza offrire alcuna motivazione sulle ragioni

per le quali ritiene che il giudizio non possa essere definito

indipendentemente dalla risoluzione della questione nei termini in cui

essa viene proposta. Ed invero l'articolo 5 non è stato denunziato nei

suoi elementi essenziali, per cui la eventuale illegittimità possa

travolgere tutta la norma, ma è stato denunciato soltanto per una

asserita disparità di trattamento, rispetto alle disposizioni

dell'art. 1916 del Codice civile, in relazione a due specifiche

circostanze: eventuale concorso di colpa del danneggiato e rimborso

chiesto dall'assicuratore per un importo superiore alla misura del

risarcimento spettante alla persona danneggiata.

Pertanto, prima di sollevare la questione di legittimità in questi

termini, il tribunale avrebbe dovuto accertare la sussistenza, nel caso

sottoposto al suo giudizio, degli elementi di rilevanza in relazione

alle specifiche domande delle parti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

restituisce gli atti al tribunale di Udine.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale.

Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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