Corte costituzionale

Sentenza n. 444/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/04/1988 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e n. 1916, secondo comma, del codice

civile (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 febbraio 1984 dal Tribunale di Genova

nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e Talamini Umberto

ed altro, iscritta al n. 900 del registro ordinanze 1984 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7- bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 26 novembre 1984 dal Giudice Istruttore

presso il Tribunale di Genova con procedimento civile vertente tra

l'I.N.A.I.L. e De Pascale Angelo ed altri, iscritta al n. 239 del

registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 196- bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Uditi l'avv. Mario Lamanna per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello

Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza emessa il 27 febbraio 1984 (Reg. ord. n.

900/84) nel procedimento civile tra l'I.N.A.I.L. e Talamini Umberto,

il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., degli artt.

10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui non

prevedono l'esclusione dell'azione di surrogazione o regresso

dell'I.N.A.I.L. nei confronti dei lavoratori dipendenti ai quali sia

estesa l'assicurazione antinfortunistica e che abbiano cagionato per

colpa un infortunio ad altro lavoratore.

Dopo aver sottolineato la rilevanza della questione ed il fatto

che la normativa appare iniqua, poiché il lavoratore dipendente si

trova esposto alla rivalsa dell'I.N.A.I.L. e, quindi, in alcuni casi,

alla propria rovina economica in conseguenza d'una condotta colposa,

il tribunale osserva che il lavoratore il quale per colpa cagiona un

infortunio a se stesso fruisce delle prestazioni I.N.A.I.L. e non è

esposto ad alcuna norma di regresso mentre, nell'ipotesi in cui

mediante identica condotta abbia cagionato l'infortunio ad un altro

lavoratore, egli deve rimborsare all'I.N.A.I.L. l'importo

corrispondente alla capitalizzazione della rendita erogata

all'infortunato.

Tale normativa appare in contrasto col principio di uguaglianza,

sotto il profilo che non è ragionevole una disciplina differenziata

del regresso a seconda che il lavoratore abbia colposamente cagionato

un infortunio a sé o ad un compagno di lavoro; nonché in contrasto

col principio della tutela del lavoro, di cui all'art. 35 Cost.,

sotto il profilo che appare odiosa la rivalsa ove esercitata verso

lavoratori non incaricati della direzione o sorveglianza del lavoro.

D'altra parte, l'assoggettamento alla responsabilità penale potrebbe

essere ritenuto sufficiente perché i comportamenti dei lavoratori a

tutti i livelli si uniformino quanto più possibile alle norme

antinfortunistiche ed alle regole di prudenza e diligenza.

1.2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

chiedendo il rigetto della questione.

Osserva l'Avvocatura dello Stato che lo stesso art. 35 Cost.,

proclamando che la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed

applicazioni costituisce uno dei fini fondamentali dell'ordinamento,

non permette di ritenere incostituzionale una norma che preveda

obblighi del lavoratore e precisi le relative responsabilità anche

di ordine patrimoniale, in particolare quando, come nella specie,

obblighi e responsabilità sono stabiliti a tutela dell'incolumità

degli altri lavoratori, cioè proprio per il perseguimento del fine

indicato dall'art. 35 Cost.

Né sussiste la denunciata violazione del principio d'uguaglianza

non essendo identica la situazione del lavoratore che cagioni, per

colpa, un infortunio a sé stesso e di quello che invece cagioni, per

colpa, un infortunio ad altro lavoratore.

La realtà è che le disposizioni impugnate fanno parte d'un

sistema assicurativo il quale fornisce al lavoratore la copertura

assicurativa contro il rischio dell'infortunio, non anche contro la

responsabilità civile. E la ragione di tale disciplina è proprio

quella di stimolare il conformarsi del comportamento di tutti i

lavoratori alle norme antinfortunistiche ed alle generali regole

della prudenza e diligenza e pertanto di garantire la sicurezza

dell'ambiente di lavoro.

La ratio della legge è, pertanto, conforme non solo al generale

precetto dell'art. 35 Cost. ma anche alla specifica previsione del

secondo comma dell'art. 38 Cost., che garantisce i lavoratori contro

i rischi dell'infortunio. L'espressa previsione dell'art. 38 esclude

l'identità delle situazioni poste a confronto dal giudice a quo. Né

rileva l'osservazione che potrebbe essere sufficiente, quale

deterrente, l'assoggettamento alla responsabilità penale,

trattandosi di scelte riservate al potere discrezionale del

legislatore.

1.3. - Nel giudizio s'è costituito l'I.N.A.I.L., rappresentato e

difeso dagli avv.ti Lucio Mancini e Mario Lamanna, chiedendo che la

questione sia dichiarata infondata.

Quanto al denunciato contrasto con l'art. 35 Cost., l'I.N.A.I.L.

osserva che questo tutela il lavoro in tutte le sue forme e

applicazioni, purché ovviamente tali forme si manifestino in modo

lecito e legittimo. Non può invero presumersi che la tutela del

lavoro si spinga fino al punto di vanificare il principio del neminem

laedere e di affievolire il diritto all'integrità fisica dei

soggetti esposti all'azione lesiva del lavoratore. D'altro canto non

può dubitarsi che anche sul lavoratore gravi la responsabilità ex

art. 2043 c.c., non essendo certamente sufficiente la qualifica di

lavoratore ad esonerare un soggetto dalla responsabilità per fatto

illecito. Né, a tal fine, potrebbe aver rilievo la qualità del

soggetto leso, sia esso, oppur no, un compagno di lavoro.

Quanto al denunciato contrasto con l'art. 3 Cost., l'I.N.A.I.L.

osserva che l'infondatezza della questione emerge sol che si

consideri la natura e la struttura del rapporto assicurativo da esso

gestito. Tale rapporto, invero, si articola su tre poli di

riferimento: l'I.N.A.I.L. assicura i lavoratori contro i danni ad

essi derivanti da eventi lesivi di natura lavorativa; i lavoratori

sono assicurati contro tali danni; il datore di lavoro riveste la

qualità di soggetto assicurante sul quale grava l'onere del

pagamento dei premi assicurativi. Esula, pertanto, da tale rapporto

ogni aspetto relativo all'assicurazione della responsabilità civile,

quanto meno con riguardo ai soggetti assicurati, e cioè ai

lavoratori.

Essendo questa la struttura del rapporto, è evidente che nei

confronti dei lavoratori assicurati, siano essi vittime o

responsabili di eventi lesivi, non si può comunque porre un problema

di assicurazione della responsabilità civile e di conseguente

esonero della stessa. Il lavoratore assicurato che subisca un

infortunio sul lavoro è esente da azione di regresso

dell'I.N.A.I.L., anche quando l'evento sia dipeso da sua condotta

colposa, non perché egli sia assicurato contro la responsabilità

civile, ma per il semplice motivo che nei confronti dell'assicurato

sarebbe illogico ipotizzare un'eventuale azione di surroga o di

regresso per il recupero delle indennità erogate, potendosi soltanto

porre un problema di copertura e di garanzia assicurativa che, al

più, in certe circostanze, possono non essere prestate.

Il lavoratore che sia autore del fatto causativo del danno,

invece, si trova in una situazione affatto diversa, essendo estraneo,

come tale, al rapporto assicurativo "trilatero", che vede in qualità

di assicurato il lavoratore infortunato. Poiché dal rapporto

assicurativo gestito dall'I.N.A.I.L. esula ogni profilo di

assicurazione della responsabilità civile, in particolare con

riferimento ai prestatori d'opera, l'autore del fatto è soggetto

alle norme di diritto comune e, pertanto, all'art. 1916 c.c. che

disciplina l'azione di surrogazione dell'assicuratore nei confronti

dell'autore del fatto.

È, in conseguenza, evidente la fondamentale differenza della

situazione del lavoratore quando questi venga in rilievo quale

vittima dell'evento lesivo, rispetto al caso in cui egli sia l'autore

del fatto dannoso e conseguentemente la legittimità della diversa

disciplina delle due fattispecie.

2.1. - Con ordinanza emessa il 26 novembre 1984 (Reg. ord. n.

239/85) nel procedimento civile tra l'I.N.A.I.L. e De Pascale Angelo,

il giudice istruttore del Tribunale di Genova ha sollevato questione

di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 35 e 38

Cost., dell'art. 1916, secondo comma, del codice civile, nella parte

in cui non prevede l'esclusione dell'azione di surrogazione

dell'I.N.A.I.L. nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai quali sia

estesa l'assicurazione antinfortunistica e che abbiano cagionato per

colpa un infortunio ad altro lavoratore.

Osserva il giudice istruttore che la disposizione impugnata

prevede alcune esclusioni al diritto di surrogazione

dell'assicuratore, tutte ispirate dall'esigenza di salvaguardare la

solidarietà sia morale sia patrimoniale esistente all'interno d'un

nucleo familiare. La normativa appare incoerente nella parte in cui

non annovera tra i soggetti esclusi dalla surrogazione anche i

compagni di lavoro dell'infortunato assicurato. È infatti iniquo che

il lavoratore sia indennizzato quando per colpa cagioni un danno a se

stesso, mentre, nel caso in cui per colpa cagioni un infortunio ad

altro lavoratore, è tenuto a rifondere l'I.N.A.I.L. dell'importo

corrispondente alla capitalizzazione della rendita erogata

all'infortunato.

Tale normativa appare in contrasto con l'art. 35 Cost., che, nel

tutelare il lavoro in tutte le sue forme e manifestazioni, comprende

l'insieme delle attività e comportamenti posti in essere dal singolo

nell'espletamento delle sue mansioni.

Né può dimenticarsi che i lavoratori dipendenti non hanno di

regola la capacità economica per far fronte ad eventi eccezionali,

quali il risarcimento danni per infortuni sul lavoro. Di ciò tiene

conto la normativa che ha reso obbligatorie le assicurazioni sociali,

ivi compresa quella per infortunio sul lavoro tramite l'I.N.A.I.L.,

in ottemperanza a quanto dispone il secondo comma dell'art. 38 Cost.

2.2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

eccependo preliminarmente che la questione è inammissibile perché

sollevata da un giudice a ciò non legittimato. Essa infatti riguarda

una norma che dovrà essere utilizzata non dal giudice istruttore ma

dal collegio per la decisione sul merito della domanda.

La questione è comunque inammissibile per assoluta mancanza di

motivazione sulla rilevanza, in quanto il giudice istruttore neppure

indica il provvedimento di competenza propria per il quale dovrebbe

fare applicazione diretta della norma impugnata.

Nel merito l'Avvocatura dello Stato osserva che l'art. 35 Cost. si

limita ad enunciare il criterio ispiratore di tutte le disposizioni

comprese nel titolo terzo della Costituzione e nulla aggiunge a

quanto in esse disposto. L'art. 38 è invece rivolto alla tutela del

lavoratore (e più in genere del cittadino) la cui capacità di

lavoro sia compromessa in tutto o in parte da infortunio o da altro

evento pregiudizievole ed è quindi estraneo alla disciplina delle

situazioni conseguenti ad un illecito che abbia cagionato ad altri un

danno.

La realtà è che, come ha osservato la Corte Costituzionale nella

sent. n. 117 del 1975, la ratio delle esclusioni previste dall'art.

1916, secondo comma, c.c., consiste nell'evitare che le conseguenze

della surroga ricadano direttamente od indirettamente

sull'assicurato. La stessa ratio non giustificherebbe l'ulteriore

esclusione del lavoratore dipendente che goda dell'assicurazione

antinfortunistica, la quale copre esclusivamente, in applicazione del

principio di cui all'art. 38, secondo comma, Cost., gli effetti

dannosi degli infortuni subiti e non anche la responsabilità civile

per i danni da infortunio cagionato ad altri.

2.3. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito

l'I.N.A.I.L., rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucio Mancini e

Mario Lamanna, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata e

svolgendo considerazioni identiche a quelle svolte nel precedente

giudizio. Considerato in diritto

1. - Le questioni sollevate dalle ordinanze di cui in narrativa

sono analoghe e possono, pertanto, essere decise con unica sentenza.

2. - La questione di legittimità costituzionale sollevata con

l'ordinanza emessa in data 27 febbraio 1984 dal Tribunale di Genova

(reg. ord. n. 900/84) va dichiarata inammissibile. Tale questione è

stata, infatti, proposta in relazione a norme non applicabili alla

specie sottoposta all'esame del giudice a quo.

Non è certo qui il caso, tenuto conto da un canto della copiosa

dottrina e dell'altrettanto vasta giurisprudenza in materia e,

dall'altro canto, soprattutto, che si tratta di cognizioni

"elementari" quanto "diffuse", soffermarsi sulla netta

differenziazione tra l'azione giudiziaria scaturente dalle norme di

cui agli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e l'azione

alla proposizione della quale è legittimato, ex art. 1916 c.c.,

l'assicuratore che ha pagato la dovuta indennità. Basterà qui

ricordare le più recenti delle numerosissime sentenze della Corte di

Cassazione, a termini delle quali, in tema di infortuni sul lavoro,

mentre l'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. nei confronti del datore

di lavoro si configura come azione autonoma, perché l'istituto fa

valere un diritto proprio, nascente direttamente dal rapporto

assicurativo, l'azione di surroga ex art. 1916 c.c. contro il terzo

responsabile rappresenta una peculiare forma di successione a titolo

particolare nel diritto di credito del danneggiato-assicurato,

successione che non si attua in modo autonomo ed immediato, nel

momento in cui l'assicuratore corrisponde all'assicurato l'indennità

dovuta, bensì solo quando l'assicuratore abbia comunicato al terzo

responsabile il pagamento dell'indennizzo e gli abbia manifestato la

volontà d'avvalersi della surroga.

La Corte non ignora, certo, l'interpretazione estensiva che la

giurisprudenza ha offerto del terzo comma dell'art. 10 del d.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124, ed ha ben presente le proprie sentenze,

soprattutto in tema di rapporti tra conclusioni istruttorie o

d'archiviazione dell'azione penale ed azione di regresso ex art. 10

del d.P.R. n. 1124 del 1965. Senonché tutto quanto ora rilevato ha

nulla a che vedere con l'azione proposta dinanzi al giudice a quo

dall'I.N.A.I.L.: questa azione, infatti, per il contenuto risultante

da tutti gli atti del giudizio, a cominciare dalla "ratio" e dalla

"lettera" della parte "dispositiva" della citazione introduttiva, è

stata proposta dall'I.N.A.I.L. ai sensi del disposto di cui all'art.

1916 c.c. e non certo ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124

del 1965. Basta leggere la citata parte dispositiva della citazione

introduttiva del giudizio, nella quale si fa esclusivo riferimento

all'art. 1916 c.c., nonché le "comparse" della difesa

dell'I.N.A.I.L., per rendersi conto della natura dell'azione proposta

dall'Istituto assicuratore. Che se, poi, si tien conto della diversa

competenza stabilita per le azioni di regresso e di surroga, non può

davvero sorgere il benché minimo dubbio sulla natura di azione di

surroga ex art. 1916 c.c. del procedimento iniziato dall'I.N.A.I.L.

dinanzi al giudice a quo. Ed è, d'altra parte, appunto quest'ultimo

che, esattamente rettificando alcune affermazioni dei convenuti,

nell'ordinanza di rimessione testualmente dichiara che l'"azione

proposta dall'I.N.A.I.L. è da qualificarsi come azione di

surrogazione ex art. 1916 c.c. e come tale non rientra nella

competenza per materia del Pretore in funzione di giudice del

lavoro". Peraltro, in tutti gli atti del procedimento (esclusi

quelli, per la verità non molto "conferenti", dei convenuti) si

parla, sempre, di diritti e di azione di surroga.

Il fatto che in un solo periodo della parte "motiva" della

citazione introduttiva del giudizio si sia contraddittoriamente

aggiunto, all'espresso "rinvio" all'art. 1916 c.c., il ricordo

dell'art. 11 (e non dell'art. 10: mai, infatti, viene citato

dall'attore quest'ultimo articolo) del d.P.R. n. 1124 del 1965, non

può valere certo a "confondere" l'azione di surroga ex art. 1916

c.c., proposta dall'I.N.A.I.L. dinanzi al giudice "a quo", con

l'"assolutamente diversa" azione di "regresso" ex artt. 10 e 11 del

più volte citato d.P.R. od a ritenere, "peggio ancora", che siano

state proposte "insieme" le due azioni, in uno stesso procedimento,

dinanzi ad un giudice, peraltro, "almeno parzialmente" incompetente.

Poiché nella parte dispositiva dell'ordinanza in esame (ed anche

su ciò non può sorgere alcun dubbio) è stata sollevata questione

di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124, e questi non sono applicabili alla specie, la

sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale

risulta priva di "rilevanza": quest'ultima carenza determina,

pertanto, l'inammissibilità della medesima.

3. - Del pari inammissibile va dichiarata la questione di

legittimità costituzionale proposta, con ordinanza del 26 novembre

1984 dal giudice istruttore del Tribunale di Genova (reg. ord. n.

239/85).

Il predetto giudice non dichiara d'essere stato investito in

qualità di "giudice del lavoro" ma, sollevando questione di

legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 1916 c.c., in

riferimento agli artt. 35 e 38 Cost., chiaramente mostra di procedere

in "rito ordinario". Lo stesso giudice, pertanto, non risulta

legittimato a sollevare la citata questione. A ciò va aggiunto che

manca di quest'ultima anche la motivazione della "rilevanza".

Rimane, in tal modo, assorbito l'ulteriore motivo

d'inammissibilità, proposto dall'I.N.A.I.L., attinente alla non

impugnabilità in questa sede, con riferimento all'art. 35 Cost.,

dell'art. 1916 c.c.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., con

ordinanza del Tribunale di Genova del 27 febbraio 1984 (reg. ord. n.

900/84) degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella

parte in cui non prevedono l'esclusione dell'azione di surrogazione

dell'I.N.A.I.L. nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai quali sia

estesa l'assicurazione antinfortunistica e che abbiano cagionato per

colpa un infortunio ad altro lavoratore;

dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 35 e 38 Cost.,

con ordinanza del giudice istruttore del Tribunale di Genova del 26

novembre 1984 (reg. ord. n. 239/85) del secondo comma dell'art. 1916

c.c., nella parte in cui non prevede l'esclusione dell'azione di

surrogazione dell'I.N.A.I.L. nei confronti dei lavoratori dipendenti,

ai quali sia estesa l'assicurazione antinfortunistica e che abbiano

cagionato per colpa un infortunio ad altro lavoratore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:444 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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