Corte costituzionale

Sentenza n. 356/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/07/1991 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi primo

e secondo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali) e dell'art. 1916 del codice

civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1. - ordinanza emessa il 19 settembre 1990 dal Pretore di Milano

nel procedimento civile vertente tra Salambat Claudio contro

l'Azienda Energetica Municipale (A.E.M.) ed altro, iscritta al n. 47

del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2. - ordinanza emessa l'11 ottobre 1990 dal Tribunale di Torino

nel procedimento civile vertente tra Strobietto Arturo e Ditta Elmex

ed altra, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie

speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L., di Salambat

Claudio nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1991 il Giudice relatore

Ugo Spagnoli;

Udito l'avvocato Mario Lamanna per l'I.N.A.I.L. e gli Avvocati

dello Stato Stefano Onufrio e Giorgio D'amato per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio civile promosso dinnanzi al Pretore

di Milano, giudice del lavoro, da Claudio Salambat contro

l'I.N.A.I.L. - per il riconoscimento del proprio diritto alla rendita

per invalidità permanente da malattia professionale - e contro

l'Azienda Energetica Municipale (A.E.M.) - per la condanna di

quest'ultima, quale responsabile civile, al risarcimento del danno

differenziale, e cioè del danno biologico e del danno morale -

l'A.E.M. eccepiva l'esonero del datore di lavoro dalla

responsabilità civile, disposto dall' art. 10, commi primo e

secondo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Il Pretore, con ordinanza del 19 settembre 1990 (r.o. n. 47/91),

sollevava quindi questione di legittimità costituzionale di tale

norma in relazione agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione.

Premesso che, nella specie, il comportamento del datore di lavoro

non costituiva reato ma illecito civile per violazione dell'art. 2087

cod. civ., lo stesso Pretore notava come la norma impugnata -

consentendo al ricorrente la possibilità di ottenere la prestazione

previdenziale, collegata al solo danno patrimoniale, e non anche il

risarcimento del danno dal datore di lavoro, comprensivo anche del

danno alla salute - sacrificava ingiustificatamente, nel delicato

meccanismo di bilanciamento degli interessi in gioco, il diritto

fondamentale alla salute ex art. 32 Cost.

Ciò considerato, secondo il giudice a quo, il "sistema attuale",

appariva contrario:

"- o agli artt. 32 e 38 Cost., oltre che 3, per il fatto di

escludere, se manca la responsabilità penale (art. 10 del d.P.R.

1124/65), la responsabilità civile del datore di lavoro, come oggi

si configura nel nostro ordinamento;

- o all'art. 32 Cost. per il fatto che l'esclusione da

responsabilità civile coinvolge non solo il danno di natura

economica ma anche quello non economico, derivante dalla lesione del

diritto alla salute come diritto fondamentale;

- o agli artt. 38 e 32 Cost. per il modo di quantificazione

della prestazione I.N.A.I.L., in quanto non tiene conto del danno

alla salute ma solo di quello alla capacità lavorativa".

2. - Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura

Generale dello Stato, ritenendo inammissibile la censura volta a

contestare l'attuale disciplina dell'esonero della responsabilità

civile dell'imprenditore: potendo infatti il danno biologico

ricorrere in tutti i casi, la responsabilità civile del datore di

lavoro (ove sussistente), diverrebbe di fatto concorrente con la

prestazione I.N.A.I.L., con ciò determinandosi una rilevante

alterazione dell'attuale contemperamento degli interessi in gioco e

dunque una radicale trasformazione del sistema, trasformazione la

quale, comportando la valutazione di soluzioni alternative, sarebbe

di esclusiva spettanza del legislatore (sentenza n. 87 del 1991).

Inammissibile sarebbe anche la censura circa la mancata

ricomprensione nella rendita I.N.A.I.L. della componente relativa al

danno biologico, sia perché la misura di tale prestazione sarebbe

disciplinata da disposizione diversa da quella impugnata, sia perché

pure tale materia sarebbe riservata alla discrezionalità del

legislatore.

3. - Nel medesimo giudizio, si è costituita fuori termine la

parte privata Claudio Salambat, sostanzialmente facendo proprie le

argomentazioni e le conclusioni del giudice a quo.

4. - Si è costituita regolarmente l'I.N.A.I.L., rilevando come la

tutela previdenziale nelle sue concrete modalità apparirebbe del

tutto coerente, in particolare, con l'art. 38 Cost. perché frutto di

un ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco. Tale

bilanciamento ed ogni sua possibile modificazione, perché frutto di

valutazioni discrezionali, sarebbero di esclusiva spettanza del

legislatore: di qui l'inammissibilità della questione. La stessa

sarebbe anche irrilevante in quanto l'esonero dalla responsabilità

civile del datore di lavoro non sussiste nei casi di colpa penalmente

rilevante e di violazione di norme infortunistiche. Il giudice a quo

- una volta accertata, a carico dell'imprenditore, la violazione

degli obblighi di legge per non avere fornito ai dipendenti

l'apposita cuffia antirumore - ben avrebbe potuto ritenere la

responsabilità penale dello stesso imprenditore e liquidare i danni

secondo le norme comuni, attribuendo al lavoratore l'eventuale danno

differenziale.

Per quanto poi riguardava la questione concernente la

determinazione della prestazione previdenziale erogata

dall'I.N.A.I.L., l'istituto ha rilevato, innanzi tutto, che,

contrariamente a quanto afferma il giudice a quo, tale prestazione

non corrisponderebbe al risarcimento del (solo) danno patrimoniale.

Tra i due istituti infatti sussisterebbero rilevanti differenze

consistenti in sostanza in ciò che mentre il risarcimento del danno

sarebbe commisurato soltanto al grado di riduzione dell'integrità

fisica, l'indennizzo previsto dall'assicurazione sociale

comprenderebbe una gamma di provvidenze dirette a somministrare al

lavoratore - o, in caso di morte ai suoi familiari - mezzi adeguati

alle esigenze di vita; inoltre il modo di calcolo della rendita

I.N.A.I.L. seguirebbe regole sue proprie estranee al calcolo del

danno in sede civilistica, dovendo restare ancorato a

predeterminazioni fissate dalla legge e non potendo tenere in

considerazione il concorso di colpa o la colpa esclusiva del

lavoratore.

Da tale eterogeneità tra indennizzo I.N.A.I.L. e risarcimento del

danno patrimoniale secondo le regole comuni conseguirebbe, secondo la

costante giurisprudenza della Cassazione (da ultima sentenza n. 770

del 26 gennaio 1991), l'assoluta irrilevanza, quanto al primo, della

individuazione delle singole voci componenti il danno risarcibile

(patrimoniale, biologico, morale), danno, il quale, nel suo

complesso, verrebbe preso in considerazione soltanto come limite del

diritto di regresso o di surroga dell'Istituto.

In secondo luogo, per quanto concerne in particolare il danno

biologico, l'istituto osserva che tale danno, per la sentenza n. 184

del 1986 di questa Corte, non sarebbe assimilabile al danno morale ma

a quello patrimoniale ex art. 2043 cod. civ., e non potrebbe portare

ad ingiustificate duplicazioni di risarcimento; inoltre il suo

contenuto e il suo significato non avrebbero ancora trovato alcuna

definizione precisa né in dottrina, né in giurisprudenza (la quale

avrebbe finito per comprendervi sia il danno alla salute in sé

considerato sia la sofferenza morale, sia lo stesso pregiudizio alla

capacità lavorativa generica, che è a base della prestazione

I.N.A.I.L.).

Ciò premesso, la censura circa l'esonero del datore di lavoro

dovrebbe - secondo l'I.N.A.I.L. - ritenersi infondata sotto entrambi

i profili, perché esso sarebbe ormai estremamente limitato e perché

il contemperamento degli interessi e il bilanciamento dei diritti

comportando scelte discrezionali, sarebbe demandato al legislatore.

Infine, la censura concernente la mancata considerazione del danno

biologico nel calcolo della rendita I.N.A.I.L. dovrebbe ritenersi

inammissibile per le ragioni indicate nella sentenza di questa Corte

n. 87 del 1991.

5. - Nel corso di un giudizio civile avente ad oggetto la domanda

di risarcimento del danno biologico e del danno morale proposta da un

lavoratore, a seguito di un incidente stradale, nei confronti del

proprietario del veicolo investitore e del suo assicuratore, il

Tribunale di Torino, con ordinanza dell'11 ottobre 1990 (r.o. n.

152/91), ha sollevato, con riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916

cod. civ., in quanto tale norma, secondo l'interpretazione che di

essa fornisce la giurisprudenza, non esclude dal diritto di regresso

dell'assicuratore nei confronti del terzo responsabile le somme

dovute per titoli di danno autonomi rispetto a quelli che

costituiscono oggetto del rischio assicurato.

Nell'ordinanza si espone che l'attore - al quale era stata

riconosciuta dall'I.N.A.I.L., in conseguenza del medesimo infortunio,

una inabilità permanente di grado pari al 18 per cento - aveva

ricevuto dall'istituto, a titolo di indennità giornaliera e di

capitalizzazione della rendita vitalizia, la somma complessiva di

lire 32.169.026, in ordine alla quale l'I.N.A.I.L. aveva comunicato

la volontà di esercitare il diritto di surrogazione nei confronti

dei terzi responsabili.

Sulla base dei risultati della consulenza medico-legale disposta

d'ufficio (secondo la quale, dal sinistro de quo, l'attore aveva

riportato postumi permanenti nella misura del 9% di invalidità

biologica non influente sulla capacità lavorativa specifica) e dei

criteri di determinazione del danno alla persona generalmente seguiti

dal medesimo Tribunale, la somma suddetta appariva superiore

all'importo complessivo liquidabile, secondo gli schemi civilistici,

per danno patrimoniale, danno biologico e danno morale, per cui non

sarebbe residuato, in capo all'attore, alcun danno differenziale del

quale egli potesse richiedere il risarcimento nei confronti del

responsabile. Secondo l'interpretazione giurisprudenziale costante

dell'art. 1916, infatti, il diritto di surroga dell'assicuratore è

del tutto svincolato dalle singole componenti del danno e comporta,

fino a concorrenza delle indennità erogate, il subentrare

dell'istituto assicuratore nella complessiva pretesa risarcitoria

riconosciuta al danneggiato nei confronti del terzo responsabile, a

nulla rilevando le particolari componenti, patrimoniali o non

patrimoniali, del pregiudizio subito dall'assicurato, anche se alcune

di esse siano escluse dal rischio assicurato. Tale assetto normativo

comporterebbe quindi - secondo il giudice a quo - una singolare forma

di esproprio di talune componenti del danno (ed in particolare, nei

casi analoghi a quello di specie, del danno biologico e del danno morale) in pregiudizio degli assicurati-danneggiati e ciò non sarebbe

conforme ai richiamati principi costituzionali in quanto: a)

attuerebbe una ingiusta discriminazione, dal punto di vista

soggettivo, tra profili di risarcimento altrimenti universalmente

assicurati, in contrasto con il principio di uguaglianza stabilito

dall'art. 3 Cost.; b) nullificando il risarcimento dovuto per il

danno biologico e quello morale, inciderebbe sul diritto

all'integrità personale, che l'art. 32 impone alla Repubblica di

tutelare come fondamentale diritto dell'individuo e che l'art. 2

considera inviolabile; c) sarebbe in contraddizione con la funzione

sociale che l'art. 38 affida agli enti assicuratori.

6. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha

concluso per la irrilevanza della questione in quanto la definizione

del giudizio non implicava l'applicazione dell'art. 1916: le

perplessità del giudice a quo, infatti, non erano riconducibili al

contenuto precettivo di tale norma, ma alle modalità pratiche di

liquidazione dei danni di fatto seguite nell'esperienza giudiziaria.

Quanto al merito della questione nessun canone costituzionale

imponeva l'insurrogabilità del danno non patrimoniale: in

particolare non era pertinente il richiamo all'art. 32: il danno

biologico e quello morale, infatti costituiscono pur sempre

componenti di natura pecuniaria e quindi diritti di credito diversi

dai diritti personali indisponibili alla cui violazione si collegano.

Il danno biologico e il danno morale, infine, sono estranei alla

garanzia stabilita dall'art. 38, avendo questa ad oggetto "i mezzi

adeguati alle esigenze di vita" del lavoratore infortunato.

7. - Nel giudizio davanti a questa Corte le parti del giudizio a

quo non si sono costituite.

8. - È invece intervenuto l'I.N.A.I.L., chiedendo, in via

preliminare, che fosse riconosciuta l'ammissibilità del proprio

intervento in questo giudizio incidentale di legittimità

costituzionale, per essere l'istituto il vero controinteressato: il

diritto di surroga previsto dall'art. 1916 cod. civ., infatti, spetta

all'Ente assicuratore, mentre per il terzo responsabile è del tutto

indifferente risarcire il danno direttamente al danneggiato o

all'assicuratore, che a questi si è sostituito.

Nel merito, l'istituto - rilevato che l'ordinanza di rimessione

partiva dal presupposto che l'assicurazione I.N.A.I.L. copriva il

solo danno patrimoniale - ha sostenuto l'erroneità di tale premessa,

affermando che l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie

professionali copre invece, genericamente, il danno alla persona del

lavoratore e le relative prestazioni non hanno natura risarcitoria,

ma indennitaria. Peraltro, di fronte a due diversi obblighi - del

responsabile estraneo all'assicurazione e dell'assicuratore -

ciascuno avente un diverso contenuto, autonomamente determinato dalle

rispettive normative, ma entrambi riconducibili alla unità

dell'importo spettante all'assicurato, il legislatore ha inteso

sanare il conflitto di interessi autorizzando l'assicuratore ad

espropriare, fino a concorrenza dell'importo sborsato, il credito

risarcitorio dell'assicurato; credito risarcitorio nel suo complesso

e non singole voci di detto credito, dal momento che l'oggetto del

diritto dell'istituto è parametrato secondo le tabelle legali, senza

che spieghi alcuna rilevanza sulla sua determinazione ogni

considerazione connessa alla quantificazione del danno risarcibile da

parte dei privati. Di qui l'assoluta irrilevanza, per l'I.N.A.I.L.,

dell'ammontare e delle componenti del risarcimento privatistico, il

quale viene ad essere preso in considerazione solo quale eventuale

limite entro il quale può trovare accoglimento il diritto che la

legge riconosce all'istituto, di subentrare nel credito risarcitorio

spettante all'infortunato. Considerato in diritto

1. - I procedimenti possono essere riuniti per analogia di

materia.

2. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal

Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha per

oggetto i primi due commi dell'art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124, per i quali l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e

le malattie professionali, così come disciplinata dal decreto,

"esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli

infortuni sul lavoro", responsabilità che tuttavia permane "a carico

di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal

quale l'infortunio è derivato".

Il giudice a quo dubita che le dette disposizioni contrastino, per

diversi profili, con gli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, e

precisamente: a) per il fatto di escludere, se manca la

responsabilità penale, la responsabilità civile del datore di

lavoro come oggi si configura nel nostro ordinamento; b) per il fatto

che l'esclusione da responsabilità civile coinvolge non solo il

danno di natura economica, ma anche quello derivante dalla lesione

del diritto alla salute come diritto fondamentale; c) per il modo di

quantificazione della prestazione corrisposta dall'I.N.A.I.L., che

non tiene conto del danno alla salute ma solo di quello relativo alla

capacità lavorativa.

3. - La questione di costituzionalità proposta dal Tribunale di

Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha per oggetto l'art.

1916 del codice civile, nella parte in cui non esclude dal regresso

dell'assicuratore - ed in particolare dell'I.N.A.I.L. - le somme

dovute dal terzo danneggiante per titoli di danno autonomi rispetto a

quelli che costituiscono oggetto del rischio assicurato, ed in

particolare le somme dovute per danno biologico e per danno morale.

Il giudice remittente dubita che tale disciplina sia conforme agli

artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione, in quanto, in virtù di essa,

il diritto di surrogazione dell'assicuratore viene a poter

pregiudicare il diritto dell'assicurato all'integrale risarcimento

del danno da lui subìto, ed in particolare del danno biologico e del

danno morale, pur non oggetto della copertura assicurativa. Da qui

una ingiusta discriminazione, dal punto di vista soggettivo, tra

profili di risarcimento altrimenti universalmente assicurati ed

insieme l'illegittima limitazione della tutela risarcitoria del

diritto all'integrità personale e la contraddizione con la funzione

sociale che l'art. 38 della Costituzione affida agli enti

assicuratori.

4. - Riguardo alla questione proposta dal Pretore di Milano va

innanzitutto affrontata l'eccezione di inammissibilità, per difetto

di rilevanza, sollevata dalla difesa dell'I.N.A.I.L., secondo la

quale il giudice remittente, pur avendo rilevato nel comportamento

del datore di lavoro una violazione dell'art. 2087 del codice civile,

non ne ha tratto l'ovvia conseguenza che era per ciò solo

ravvisabile il reato di lesioni colpose, sicché l'esonero del datore

di lavoro dalla responsabilità civile non era comunque operante:

onde ben avrebbe potuto essere accolta la domanda dell'infortunato

diretta ad ottenere la condanna del datore di lavoro al risarcimento

del danno differenziale ai sensi del settimo comma del medesimo art.

10 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Va rilevato, a questo proposito, che il giudice a quo afferma,

nella sua ordinanza, non solo che nella fattispecie non vi era stato

alcun accertamento penale, ma che nessun reato appariva ipotizzabile

a carico del datore di lavoro, la violazione da parte del quale

dell'art. 2087 del codice civile - per non aver predisposto le misure

atte a tutelare integrità fisica e la personalità morale dei

prestatori di lavoro - "costituisce l'illecito civile di cui all'art.

2043 cod. civ.".

È noto che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità,

l'accertamento che l'infortunio sul lavoro o la malattia

professionale sono stati determinati da negligenza o da inosservanza

di disposizioni di legge e quindi dei doveri posti dallo stesso art.

2087 cod. civ., implica l'affermazione dell'esistenza nel fatto degli

estremi costitutivi del reato di lesioni colpose.

Ove tuttavia - come nella specie - il giudice, non assecondando

detto indirizzo giurisprudenziale, abbia ravvisato nel comportamento

del datore di lavoro, lesivo dell'art. 2087, un mero illecito civile,

escludendo espressamente di poter identificare un reato, questa Corte

non può che prenderne atto, non essendo soggetta a sindacato la

valutazione del giudice a quo sulla inesistenza degli estremi di

reato. Sì che, in difetto di sentenza di condanna penale ed avendo

comunque escluso il giudice di merito l'esistenza di un fatto reato,

la norma di cui all'art. 10, primo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965

è applicabile alla controversia, e la questione sollevata

relativamente alla sua legittimità costituzionale è rilevante.

5. - Con riferimento alla medesima ordinanza, va rilevato che la

censura di incostituzionalità che riguarda - in relazione agli artt.

38 e 32 della Costituzione - il modo di quantificazione della

prestazione I.N.A.I.L. (in quanto non tiene conto del danno alla salute, ma solo di quello relativo alla capacità lavorativa), è

inammissibile, poiché le prestazioni erogate da detto ente non sono

disciplinate dall'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ma dagli artt.

2, 3 e 74 del medesimo decreto.

6. - Il giudice a quo ha anche investito nella sua globalità

l'istituto dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità

civile relativa agli infortuni sul lavoro e alle malattie

professionali, denunciandone il contrasto con gli artt. 3, 32 e 38

della Costituzione, ma deducendo profili essenzialmente collegati al

parametro dell'art. 3. La questione, in questi termini, è stata già

ripetutamente esaminata e respinta da questa Corte (sentenze nn. 22

del 1967 e 74 del 1981). Ma prima ancora di affrontarne il riesame,

che il giudice a quo chiede, è decisivo osservare che il nostro

sistema previdenziale-assicurativo in materia di infortuni sul lavoro

è fondato su equilibri di interessi, di diritti, di prestazioni.

Ciò significa che l'integrale eliminazione dell'istituto

dell'esonero - ormai circoscritta ad ipotesi assai limitate -

comporterebbe una ristrutturazione del sistema che non potrebbe che

essere opera del legislatore.

Pertanto la questione deve essere dichiarata inammissibile.

7. - Prima di affrontare il problema dell'interpretazione e della

valutazione delle norme in esame - nella parte in cui, secondo il

giudice remittente, esonerano il datore di lavoro da responsabilità

civile anche con riferimento al danno derivante dalla lesione del

diritto alla salute - alla luce del parametro costituzionale

rappresentato dall'art. 32 della Costituzione, è opportuno

richiamare sinteticamente la sequenza concettuale delineata dalle

sentenze di questa Corte sul tema della tutela risarcitoria del

diritto alla salute.

La premessa è da rinvenire nel principio enunciato nella sentenza

n. 87 del 1979, secondo cui, mentre rientra nella discrezionalità

del legislatore adottare discipline differenziate per la tutela

risarcitoria di situazioni diverse, tale discrezionalità è invece

esclusa allorquando vengano in considerazione situazioni soggettive

costituzionalmente garantite. Per queste ultime, cioè, la garanzia

costituzionale implica logicamente l'obbligo del legislatore di

apprestare una tutela piena, ed in particolare - ma non

esclusivamente - una piena tutela risarcitoria. Tale principio è

stato ripreso e ribadito dalla sentenza n. 184 del 1986, nella quale

si è osservato che il risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ.

è la minima delle sanzioni che l'ordinamento appresta per la tutela

di un interesse, sicché il legislatore ordinario, rifiutando o

limitando in alcun modo la tutela risarcitoria "a seguito della

violazione del diritto costituzionalmente dichiarato fondamentale,

non lo tutelerebbe affatto, almeno nei casi esclusi dalla predetta

tutela". La solenne dichiarazione della Costituzione, in tali

ipotesi, "si ridurrebbe ad una lustra" e "il legislatore ordinario

rimarrebbe arbitro della effettività della predetta dichiarazione".

La seconda premessa è rappresentata dal principio, affermato già

nella sentenza n. 88 del 1979, secondo cui il bene della salute è

tutelato dall'art. 32, primo comma, della Costituzione non solo come

interesse della collettività ma anche e soprattutto come diritto

fondamentale dell'individuo, sicché si configura come un diritto

primario e assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra

privati. Esso è certamente da comprendere tra le posizioni

soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione.

Da tale qualificazione - ha aggiunto la medesima pronunzia -

deriva che la indennizzabilità non può essere limitata alle

conseguenze della violazione incidenti sulla attitudine a produrre

reddito, ma deve comprendere anche gli effetti della violazione del

diritto, considerato come posizione soggettiva autonoma,

indipendentemente da ogni altra circostanza o conseguenza.

Ribadendo ed esplicitando tali principi, la sentenza n. 184 del

1986 ha affermato che la tutela risarcitoria del diritto alla salute,

che il diritto vivente riconduce alla norma risultante dal combinato

disposto degli artt. 32, primo comma, della Costituzione e 2043 cod.

civ., riguarda prioritariamente e indefettibilmente il danno

biologico in sé considerato, rappresentato dalla stessa menomazione

psico-fisica, a prescindere dalle conseguenze che da essa possano o

meno derivarne: a prescindere, cioè, dalla eventuale perdita o

riduzione di reddito che ne sia conseguenza immediata e diretta,

così come dai danni morali soggettivi contemplati dall'art. 2059

cod. civ. Questo è quanto si evince da una lettura "costituzionale"

dell'art. 2043, la quale, nel correlare il risarcimento al contenuto

dell'iniuria, deve tener conto della evoluzione che il diritto

privato ha subìto per effetto della Costituzione: dalla tendenziale

considerazione dei soli beni patrimoniali alla prioritaria garanzia

di beni e valori personali. Se è vero - ha aggiunto la Corte - che

l'art. 32, primo comma, della Costituzione tutela la salute come

diritto fondamentale del privato e se è vero che tale diritto è

primario e pienamente operante anche nei rapporti tra privati, non

sono configurabili limiti alla risarcibilità in ogni caso del danno

biologico per sé considerato.

8. - La menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto

offeso costituisce quindi danno integralmente risarcibile di per sé

stesso. L'autononomia del danno biologico rispetto alle altre ed

eventuali conseguenze dannose di esso ed il principio costituzionale

della sua integrale e non limitabile risarcibilità determinano

l'impossibilità di considerare esauriente non soltanto una tutela

risarcitoria limitata alle perdite o riduzioni di reddito, effettive

o potenziali, conseguenti alla menomazione dell'integrità psico-fisica, ma anche una tutela risarcitoria che prenda in considerazione

soltanto quanto riguarda l'attitudine a svolgere attività produttive

di reddito.

La considerazione della salute come bene e valore personale, in

quanto tale garantito dalla Costituzione come diritto fondamentale

dell'individuo, nella sua globalità e non solo quale produttore di

reddito, impone invece di prendere in considerazione il danno

biologico, ai fini del risarcimento, in relazione alla integralità

dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le

situazioni e i rapporti in cui la persona esplica sé stessa nella

propria vita: non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera

produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale,

culturale, affettiva, sociale, sportiva e ad ogni altro ambito e modo

in cui il soggetto svolge la sua personalità, e cioè a tutte "le

attività realizzatrici della persona umana" (sentenza n. 184 del

1986).

9. - È certo che la copertura assicurativa prevista dall'attuale

sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro

e le malattie professionali non ha per oggetto esclusivamente il

danno patrimoniale in senso stretto - ove per tale si intenda la

perdita o la riduzione di reddito - posto che la prestazione

dell'I.N.A.I.L. spetta a prescindere dalla sussistenza o meno di una

effettiva perdita o riduzione dei guadagni dell'assicurato. Ma è

anche altrettanto certo che la suddetta copertura assicurativa non ha

per oggetto il danno biologico di per sé stesso e nella sua

integralità (Corte costituzionale sentenza n. 87 del 1991), posto

che le indennità previste dal d.P.R. n. 1124 del 1965 sono collegate

e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psico-fisica ha sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, mentre nessun

rilievo assumono gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la

menomazione comporta con riferimento agli altri ambiti e agli altri

modi in cui il soggetto svolge la sua personalità nella propria

vita.

10. - È chiaro, quindi - alla luce dei principi ricordati nel

paragrafo precedente - che se l'istituto dell'esonero del datore di

lavoro dalla responsabilità civile, previsto dal primo comma

dell'art. 10 in esame, riguardasse anche il risarcimento del danno

biologico non riducibile a perdita o riduzione della capacità

lavorativa (e che come tale non forma oggetto della copertura

assicurativa I.N.A.I.L.), si porrebbe effettivamente un problema di

costituzionalità della norma impugnata con riferimento all'art. 32

della Costituzione.

Ma tale intepretazione non è imposta dal tenore della norma e

quindi essa è da respingere in ragione del fondamentale criterio

ermeneutico per cui, se fra più significati possibili uno solo è

conforme ai principi costituzionali, a questo va data la preferenza

da parte dell'interprete, cosicché una legge non può essere

ritenuta invalida, perché incostituzionale, fino a quando ne sia

possibile una intepretazione costituzionalmente conforme.

Orbene, l'istituto dell'esonero, per quanto già detto, è

strettamente inserito nel vigente sistema previdenziale-assicurativo,

come uno degli aspetti del complesso rapporto tra oggetto

dell'assicurazione, erogazione dei contributi, prestazioni

assicurative. Esso costituisce una garanzia per la quale -

nell'ambito dei rischi coperti da assicurazione, ed in relazione ai

quali il datore di lavoro eroga contributi - egli non è tenuto al

risarcimento del danno, salvo, in caso di colpa, l'azione di regresso

dell'ente e, in caso di reato, l'azione di risarcimento del danno

differenziale da parte dell'infortunato.

L'esonero opera pertanto all'interno e nell'ambito dell'oggetto

dell'assicurazione, così come delimitata dai suoi presupposti

soggettivi ed oggettivi. Laddove la copertura assicurativa non

interviene per mancanza di quei presupposti, non opera l'esonero: e

pur trovando il danno origine dalla prestazione di lavoro, la

responsabilità è disciplinata dal codice civile, senza i limiti

posti dall'art. 10 del T.U. del 1965. Come è stato affermato in

sintesi in dottrina, se non si fa luogo alla prestazione

previdenziale, non vi è assicurazione: mancando l'assicurazione,

cade l'esonero.

Ne consegue che all'azione di risarcimento del danno da lesione

del diritto alla salute, per gli effetti non collegati alla eventuale

diminuizione della capacità lavorativa o alla eventuale perdita di

guadagno, non può essere opposto, indipendentemente dalla esistenza

o meno di un reato, l'esonero dalla responsabilità civile previsto

dalla norma impugnata a favore del datore di lavoro in colpa. La

esclusione, per tali profili del danno biologico, di una effettiva

copertura assicurativa, rende inapplicabile la disciplina speciale

prevista dal primo comma dell'art. 10. Da ciò discende che "il danno

biologico, in sé considerato, deve ritenersi risarcibile da parte

del datore di lavoro secondo le regole che governano la

responsabilità civile di quest'ultimo" (sentenza n. 87 del 1991).

Non potendosi - perciò - la portata della norma impugnata, e

quindi gli effetti dell'esonero, estendere al di là dell'oggetto

dell'assicurazione obbligatoria - così come ora definito - si deve

ritenere non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione di

costituzionalità sollevata dal Pretore di Milano.

11. - Certamente - come è stato affermato nella citata sentenza

n. 87 del 1991 - le stesse ragioni che hanno indotto ad introdurre un

sistema di assicurazione sociale obbligatoria in materia di infortuni

sul lavoro e di malattie professionali, inducono a ritenere che il

rischio della menomazione dell'integrità psico-fisica del lavoratore

medesimo, collegato allo svolgimento delle sue mansioni, debba godere

di una garanzia differenziata e più intensa, che consenta quella

integrale ed automatica riparazione del danno biologico che la

disciplina comune non è in grado di apprestare in modo effettivo. Il

danno all'integrità fisica deve essere oggetto di piena tutela

assicurativa per finalità che trovano consacrazione nell'art. 32 ed

anche - come è stato rilevato in dottrina - nel senso di

solidarietà sociale che permea di sé l'intera Costituzione.

In questo senso la Corte ha rivolto al legislatore un chiaro

invito - che viene qui ribadito - ad un intervento diretto ad una

riforma del sistema assicurativo idonea ad apprestare una piena ed

integrale garanzia assicurativa rispetto al danno biologico derivante

da infortunio sul lavoro o da malattia professionale.

12. - Con riferimento alla questione sollevata dal Tribunale di

Torino, deve innanzitutto essere ribadita l'inammissibilità - già

dichiarata all'udienza - della costituzione dell'I.N.A.I.L., in

quanto l'istituto non era parte del giudizio a quo, mentre questa

Corte ha costantemente affermato che, nei giudizi di legittimità

costituzionale in via incidentale, le parti private legittimate a

costituirsi sono soltanto quelle che, al momento dell'emanazione

dell'ordinanza di remissione, avevano la qualifica di parte nel

giudizio a quo (cfr., da ultimo, sentenze n. 63 del 1991, n. 124 del

1990, n. 1022 del 1988 e le altre citate nella motivazione di

quest'ultima pronunzia; la sentenza n. 20 del 1982, richiamata dalla

difesa dell' I.N.A.I.L., non è pertinente, in quanto riguardava un

giudizio di legittimità costituzionale promosso da un'ordinanza di

questa stessa Corte).

13. - Deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità, per

difetto di rilevanza della questione, opposta dall'Avvocatura

Generale dello Stato, secondo la quale la definizione del giudizio a

quo non implica l'applicazione dell'art. 1916 cod. civ.

La deduzione non è fondata, poiché il diritto di surrogazione

dell'assicuratore, una volta esercitato, delimita la pretesa

risarcitoria che l'assicurato può azionare nei confronti del

danneggiante, facendogli perdere la legittimazione ad agire in via

risarcitoria fino alla concorrenza dell'indennità corrisposta.

14. - L'eccezione prospettata dal Tribunale di Torino è fondata,

nei limiti di cui si dirà in seguito, in ragione dei principi già

esposti nei precedenti paragrafi 7, 8 e 9.

Secondo la consolidata interpretazione fornita dalla

giurisprudenza di legittimità all'art. 1916 cod. civ., il diritto di

surroga dell'assicuratore, sia privato che sociale, nei confronti del

terzo responsabile, fino alla concorrenza dell'indennità corrisposta

all'assicurato, ha come unico limite quantitativo il complessivo

risarcimento che il terzo effettivamente deve al danneggiato-assicurato, secondo le norme civilistiche che governano la

responsabilità per fatto illecito, senza che sia possibile

distinguere - ai fini della riduzione della surroga e della

conseguente delimitazione dell'azione risarcitoria del danneggiato -

tra le diverse componenti del danno sofferto dall'assicurato, in

relazione a quelle oggetto della copertura assicurativa e senza che

sia possibile dare rilievo, ai medesimi fini, alla diversità dei

criteri di determinazione e liquidazione dell'indennità assicurativa

rispetto a quelli applicabili al risarcimento.

Le ragioni di tale normativa - così interpretata - sono state

individuate, principalmente, sia nell'esigenza di evitare che un

sinistro divenga occasione di lucro (ovvero, come è stato detto, di

"indebito arricchimento") per chi lo subisce, pur quando il ristoro

spetti a duplice e diverso titolo e da parte di soggetti diversi, sia

nell'esigenza di diminuire i costi della garanzia assicurativa

attraverso la reintegrazione del patrimonio dell'assicuratore.

Si tratta di scelte che, entro i limiti di cui si dirà in

seguito, rientrano nella discrezionalità del legislatore, e come

tali sono insindacabili in questa sede. In particolare, come già si

è ricordato, rientra nel novero delle scelte politiche rimesse al

legislatore adottare discipline differenziate per la tutela

risarcitoria di situazioni diverse, ma tale discrezionalità è

invece esclusa allorquando vengano in considerazione situazioni

soggettive costituzionalmente garantite, quale è il diritto alla salute di cui al primo comma dell'art. 32 della Costituzione. Ne

consegue, come questa Corte ha già affermato con la sentenza n. 319

del 1989, che la discrezionalità legislativa, nel prevedere e

disciplinare la surroga dell'assicuratore, deve esercitarsi nel

rispetto dei principi costituzionali, e le finalità perseguite con

l'attribuzione dell'azione di surroga non possono mai risolversi nel

pregiudizio di valori costituzionalmente garantiti, quale è il

diritto alla salute. Sicché è stata considerata incostituzionale,

per violazione di tale parametro, la norma (nel caso, l'art. 28 della

legge n. 990 del 1969) che disciplini il diritto di surroga

dell'assicuratore in modo tale da consentire che esso si eserciti

"anche in pregiudizio del diritto dell'assicurato al risarcimento dei

danni alla persona, che non siano già stati altrimenti risarciti".

Allorquando la copertura assicurativa, in virtù delle norme di

legge o di contratto che la disciplinano, non abbia ad oggetto il

danno biologico, oppure si limiti ad indennizzare la perdita o

riduzione di alcune soltanto delle capacità del soggetto (come

avviene per l'attitudine al lavoro nel regime dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali), consentire che l'assicuratore, nell'esercizio del

proprio diritto di surroga nei confronti del terzo responsabile, si

avvalga anche del diritto dell'assicurato al risarcimento del danno

biologico non coperto dalla prestazione assicurativa, significa,

appunto sacrificare il diritto dell'assicurato stesso all'integrale

risarcimento di tale danno, con conseguente violazione dell'art. 32

della Costituzione.

Né varrebbe opporre che il problema può sorgere soltanto se e

nei casi in cui l'indennità assicurativa corrisposta sia superiore

all'ammontare del risarcimento dovuto dal terzo per le medesime

componenti di danno che formano oggetto della copertura assicurativa

(e ciò per effetto della diversità dei criteri di determinazione e

di liquidazione normativamente previsti o di fatto applicati),

sicché in nessun caso il meccanismo della surroga implicherebbe che

il danneggiato-assicurato riceva complessivamente di meno di quanto

egli avrebbe diritto di ricevere in base alle norme civilistiche

sulla responsabilità civile per danno alla persona.

Espropriare totalmente o parzialmente il danneggiato-assicurato,

in questi casi, del diritto al risarcimento da parte del terzo

responsabile del danno biologico non coperto dall'assicurazione, in

ragione delle indennità assicurative che egli abbia percepito, non

può essere raffigurato come una operazione di mera compensazione,

per cui egli viene a ricevere in meno da una parte solo quanto abbia

ricevuto in più dall'altra. Una volta che tanto l'imputazione della

prestazione assicurativa a specifiche componenti di danno e non ad

altre, quanto la determinazione dei criteri per la liquidazione di

essa, derivino dalla disciplina normativa del rapporto assicurativo,

consentire l'imputazione delle somme erogate, agli effetti della

surroga, a ragioni risarcitorie diverse implica necessariamente un

sacrificio di queste ultime (non consentito allorquando le stesse

siano assistite da un riconoscimento costituzionale). Vi sarebbe

infatti una sola spiegazione alternativa e cioè che ad essere

inciso, in tali ipotesi, non è il risarcimento del danno biologico

ma l'indennizzo delle voci di danno coperte da assicurazione, per la

parte in cui la copertura assicurativa prevede una liquidazione

superiore a quella ottenibile con l'applicazione dei normali criteri

di determinazione del danno. Ma tale spiegazione non è logicamente

sostenibile, perché non si vede come l'esistenza di una pretesa

risarcitoria dell'assicurato estranea alla copertura assicurativa

possa alterare, riducendoli, i termini, le condizioni e l'oggetto di

quest'ultima.

L'art. 1916 cod. civ. - che non esclude dal regresso

dell'assicuratore le somme dovute dal terzo danneggiante per titoli

di danno diversi da quelli che costituiscono oggetto del rischio

assicurato - deve quindi essere dichiarato costituzionalmente

illegittimo, per violazione dell'art. 32 della Costituzione, nella

parte in cui consente all'assicuratore di avvalersi, a tal fine,

anche delle somme che il terzo deve al danneggiato a titolo di

risarcimento del danno biologico che non formi oggetto della

copertura assicurativa.

La dichiarazione di incostituzionalità non può invece estendersi

a quanto attiene al risarcimento del danno morale di cui all'art.

2059 cod. civ. o ad altre ragioni risarcitorie parimenti non

assistite dalla garanzia di cui all'art. 32 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1. - Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1916 del

codice civile nella parte in cui consente all'assicuratore di

avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti

del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute

all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico;

2. - Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo e

secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali) in riferimento agli artt. 3,

32 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con

ordinanza del 19 settembre 1990 (r.o. n. 47/91).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:356 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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