Codice civile

Art. 1566 c.c. — Patto di preferenza

[1]Il patto con cui l'avente diritto alla somministrazione si obbliga a dare la preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto, e' valido purche' la durata dell'obbligo non ecceda il termine di cinque anni. Se e' convenuto un termine maggiore, questo si riduce a cinque anni.

[2]L'avente diritto alla somministrazione deve comunicare al somministrante le condizioni propostegli da terzi e il somministrante deve dichiarare, sotto pena di decadenza, nel termine stabilito o, in mancanza, in quello richiesto dalle circostanze o dagli usi, se intende valersi del diritto di preferenza.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Non si è negata validità al patto di preferenza (art. 1566) perchè ogni vincolo alla libera attività giuridica propria non è illecito in sè per sè, ma in quanto è configurato in modo da costituire un legame intollerabilmente esorbitante; si è circoscritto così a un quinquennio il termine di durata massimo dell'obbligo, e si sono precisate le modalità di esercizio del corrispondente diritto del somministrante. Altra clausola frequente nel contratto di somministrazione è quella c. d. di esclusiva, che produce l'effetto di prevenire la concorrenza a danno di una delle parti. Di essa si occupano gli articoli 1567 e 1568, i quali, nel delimitarne il contenuto, hanno avuto riguardo alla particolare materia alla quale si riferisce la disciplina che essi pongono. Così si è chiarito (articolo 1567) che l'esclusiva a favore del somministrante assume anche il valore di divieto al somministrato di provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che costituiscono oggetto del contratto, e, quanto all'esclusiva a favore del somministrato, si è disposto (art. 1568) che essa si risolve in un'obbligazione di non fare (gravante sul somministrante), circoscritta nello spazio e nel tempo; alla quale obbligazione può far riscontro, per volontà delle parti, un'obbligazione del somministrato di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui egli ha l'esclusiva. In quest'ultimo caso il somministrato deve dare effettiva opera per conseguire il risultato promesso al somministrante; ed è esposto a responsabilità per inadempimento, anche se abbia eseguito la sua obbligazione rispetto al quantitativo minimo di cose da vendere, che sia stato eventualmente stabilito tra le parti. È ovvio che con patto espresso i contraenti possono derogare a tale norma, la quale vige soltanto nel silenzio della convenzione. Le norme relative alla clausola di esclusiva sono sembrate meglio al loro posto in sede di contratto di somministrazione, anzichè in sede di contratto di vendita, dove di solito la materia è trattata dalla dottrina: l'esclusiva si concepisce se sussiste il presupposto di una continuità o periodicità di prestazioni (come è appunto il caso della somministrazione) non pure nella vendita, che ha per oggetto prestazioni isolate. Naturalmente i principii sull'esclusività enunciati nell'attuale sede potranno essere estesi per analogia ad altri contratti, ove dell'analogia ricorrano i presupposti; e in specie ove il rapporto economico regolato dal contratto lo richieda: così, ad esempio, nel caso di vendita a consegne ripartite. DELLA LOCAZIONE. Disposizioni generali.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 685

  • Il contratto di locazione disciplinato nel libro delle obbligazioni comprende esclusivamente la locazione di cose. La locatio operarum è regolata nel libro del lavoro, come quella che si inserisce, in funzione collaborativa, nell'organizzazione dell'impresa. La locatio operis, avente per oggetto la prestazione del risultato di un lavoro a rischio del suo produttore, forma argomento di separata disciplina, a seconda che l'attività diretta a quella prestazione presupponga un'impresa organizzatrice del capitale e del lavoro altrui (contratto di appalto, contratto di trasporto, ecc.) o l'impiego prevalente del lavoro proprio da parte dell'obbligato (lavoro autonomo). Non sono state considerate sotto il profilo della locazione nè la mezzadria nè la soccida. Il conduttore è sempre un imprenditore autonomo; il mezzadro e soccidario sono invece associati del concedente e del soccidante, e insieme, l'uno e l'altro, creano l'impresa che conduce il fondo e che produce. E precisamente perchè danno vita all'organizzazione di un'impresa produttiva, i contratti di mezzadria, di colonia e di soccida sono stati collocati nel libro del lavoro.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 686

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1566 · fonte del testo

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