Art. 1692 c.c. — Responsabilità del vettore nei confronti del mittente

Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui e' gravata la cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa, e' responsabile verso il mittente dell'importo degli assegni dovuti al medesimo e non puo' rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l'azione verso il destinatario.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1692 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25270/2025

    16 settembre 2025

    In tema di contratto di trasporto, il destinatario che sia persona diversa dal mittente, indipendentemente dalla clausola di porto assegnato (che può anche mancare), subentra a quest'ultimo ipso iure, a far tempo dalla richiesta di riconsegna, non soltanto nei diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore ma altresì, ex art. 1689, comma 2 c.c., nell'obbligo di soddisfare, in favore di quest'ultimo, i crediti derivanti dal contratto, in primo luogo il corrispettivo del trasporto, il cui pagamento integra condicio iuris dell'esercizio dei diritti suddetti.

    Art. 1692 c.c. · Art. 1689 c.c. · Art. 1411 c.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 62 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di settembre 2025 ↗.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Per il trasporto di cose si è considerato documento probatorio del contratto non solo la lettera di vettura, ma anche la ricevuta di carico, già entrata largamente nell'uso dei trasporti automobilistici; si è ammesso che pure la ricevuta di carico, come il duplicato della lettera di vettura, può essere rilasciata all'ordine (art. 1684). La posizione del destinatario è quella di un terzo beneficiario del contratto. Il suo diritto sorge e trae misura dal contratto, ma si perfeziona solo con la richiesta della riconsegna, al momento in cui le cose siano arrivate a destinazione o sia scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare; esso è subordinato nel suo esercizio al pagamento dei crediti del vettore e degli assegni di cui sono gravate le cose trasportate (art. 1689). Consegue da ciò che, in caso di irreperibilità del destinatario o di rifiuto del destinatario di ricevere le cose trasportate o di controversia tra più destinatari o circa il diritto del destinatario alla riconsegna, il diritto di disposizione sulle cose spetta sempre al mittente, a cui il vettore deve chiedere istruzioni (art. 1690). Vero è che a queste norme la legislazione ferroviaria deroga parzialmente; ma la disciplina formalistica dello «svincolo» dettata dalle particolari esigenze dei trasporti ferroviari, non poteva essere generalizzata. Nel sistema del codice quindi, l'obbligo del destinatario al pagamento dei crediti del vettore è in conditione per l'esercizio del diritto del destinatario alla riconsegna, e in obligatione solo dal momento in cui il destinatario abbia effettivamente ricevuto le cose trasportate (art. 1692).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 709

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1692 · fonte del testo

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