Codice civile

Art. 1689 c.c. — Diritti del destinatario

[1]I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore.

[2]Il destinatario non puo' esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate. Nel caso in cui l'ammontare delle somme dovute sia controverso, il destinatario deve depositare la differenza contestata presso un istituto di credito.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1689 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25270/2025

    16 settembre 2025

    In tema di contratto di trasporto, il destinatario che sia persona diversa dal mittente, indipendentemente dalla clausola di porto assegnato (che può anche mancare), subentra a quest'ultimo ipso iure, a far tempo dalla richiesta di riconsegna, non soltanto nei diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore ma altresì, ex art. 1689, comma 2 c.c., nell'obbligo di soddisfare, in favore di quest'ultimo, i crediti derivanti dal contratto, in primo luogo il corrispettivo del trasporto, il cui pagamento integra condicio iuris dell'esercizio dei diritti suddetti.

    Art. 1689 c.c. · Art. 1692 c.c. · Art. 1411 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Per il trasporto di cose si è considerato documento probatorio del contratto non solo la lettera di vettura, ma anche la ricevuta di carico, già entrata largamente nell'uso dei trasporti automobilistici; si è ammesso che pure la ricevuta di carico, come il duplicato della lettera di vettura, può essere rilasciata all'ordine (art. 1684). La posizione del destinatario è quella di un terzo beneficiario del contratto. Il suo diritto sorge e trae misura dal contratto, ma si perfeziona solo con la richiesta della riconsegna, al momento in cui le cose siano arrivate a destinazione o sia scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare; esso è subordinato nel suo esercizio al pagamento dei crediti del vettore e degli assegni di cui sono gravate le cose trasportate (art. 1689). Consegue da ciò che, in caso di irreperibilità del destinatario o di rifiuto del destinatario di ricevere le cose trasportate o di controversia tra più destinatari o circa il diritto del destinatario alla riconsegna, il diritto di disposizione sulle cose spetta sempre al mittente, a cui il vettore deve chiedere istruzioni (art. 1690). Vero è che a queste norme la legislazione ferroviaria deroga parzialmente; ma la disciplina formalistica dello «svincolo» dettata dalle particolari esigenze dei trasporti ferroviari, non poteva essere generalizzata. Nel sistema del codice quindi, l'obbligo del destinatario al pagamento dei crediti del vettore è in conditione per l'esercizio del diritto del destinatario alla riconsegna, e in obligatione solo dal momento in cui il destinatario abbia effettivamente ricevuto le cose trasportate (art. 1692).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 709

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1689 · fonte del testo

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