Codice civile

Art. 587 c.c. — Testamento

[1]Il testamento e' un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avra' cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.

[2]Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 587 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12981/2026

    6 maggio 2026

    Nel testamento olografo, qualora la sottoscrizione autentica sia apposta nel corpo delle disposizioni, può ritenersi valida la parte che la precede solo se risulti, in base alle circostanze, che essa chiudeva il testamento, dovendo il giudice di merito accertarne, anche mediante l'esame del contenuto intrinseco, la congruità, completezza ed autonomia; in difetto, il testamento è nullo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in presenza di una sottoscrizione autentica interna e di una apocrifa in calce, aveva ritenuto valida la sola disposizione anteriore sulla base del dato formale della sua collocazione, senza verificarne l'autonomia e la completezza).

    Art. 587 c.c. · Art. 602 c.c. · Art. 606 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 25121/2025

    12 settembre 2025

    Nel contratto di assicurazione sulla vita - che costituisce un atto inter vivos con effetti post mortem -, in presenza di una clausola di attribuzione dell'indennizzo contenente la designazione generica, quali beneficiari, degli "eredi testamentari" non ancora individuati, nel caso in cui manchi un testamento anteriore o almeno coevo alla stipulazione del contratto è ammissibile la successiva specificazione, con il testamento, di uno tra gli eredi istituiti quale unico effettivo destinatario dell'attribuzione, dal momento che tale indicazione equivale a designazione ex art. 1920, comma 2, c.c., e non configura un'ipotesi di revoca di un beneficio ad un terzo, sino a quel momento ancora non efficacemente individuato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che con l'attribuzione, nel testamento pubblico, dei propri beni immobili ad uno dei due eredi e di tutti i suoi risparmi "comunque investiti" all'altro, la testatrice avesse inteso individuare quest'ultimo, ex art. 1920, comma 2, c.c., quale unico beneficiario dei diritti nascenti dai contratti di assicurazione).

    Art. 587 c.c. · Art. 1920 c.c. · Art. 1411 c.c. · Art. 1921 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 18252/2025

    4 luglio 2025

    Presupposto dell'imposta sulle successioni è la chiamata all'eredità e non già l'accettazione, con la conseguenza che, quando la successione riguarda anche un'eredità devoluta al dante causa e da costui non ancora accettata, l'erede è tenuto al pagamento dell'imposta anche relativamente a quest'ultima, la cui delazione gli è stata trasmessa ai sensi dell'art. 479 c.c.

    Art. 587 c.c. · Art. 479 c.c. · Art. 7 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 28 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 14063/2025

    27 maggio 2025

    In tema di imposta di successione, se la delazione avviene per testamento, la revoca di quest'ultimo determina la perdita retroattiva della qualità di chiamato all'eredità in capo al soggetto revocato e il venir meno della sua legittimazione passiva in ordine a detto tributo.

    Art. 587 c.c. · Art. 7 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 28 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 43 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Erano stati proposti in relazione ai due articoli del progetto definitivo (128 e 129) che formavano questo capo, alcuni emendamenti dei quali si è potuto tenere un conto relativo, data la trasformazione della natura giuridica dell'istituto alla quale dianzi si è accennato. D'altro lato, in relazione a siffatta trasformazione si è dovuto notevolmente modificare il contenuto delle disposizioni ricordate. Così ho messo in evidenza che lo Stato è l'ultimo successibile ex lege e che la successione dello Stato ha caratteristiche anomale rappresentate principalmente dalla non necessità di un'accettazione per l'acquisto dei beni, dall'impossibilità giuridica di una rinunzia da parte dello Stato (dato che altrimenti i beni ereditari potrebbero diventare res nullius), dalla responsabilità intra vires dello Stato, indipendentemente dal beneficio d'inventario. Delle successioni testamentarie. DISPOSIZIONI GENERALI.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 284

  • Ampie discussioni ha suscitate la definizione del testamento, contenuta nell'art. 130 del progetto definitivo. Ha incontrato favore il principio che nel testamento possano essere contenute disposizioni di carattere giuridico non aventi natura patrimoniale e che esse abbiano efficacia anche in mancanza di quelle di contenuto patrimoniale. Senonchè la formula del progetto ministeriale non è stata ritenuta soddisfacente, sia perchè le disposizioni non patrimoniali, considerate distintamente dalle patrimoniali, assumerebbero rispetto a queste ultime una posizione sussidiaria, sia perchè sussisterebbe una certa contraddizione tra la prima parte del testo. In cui si pone come carattere essenziale del testamento il contenuto patrimoniale, e la seconda parte, che ammette la figura del testamento anche se manca il contenuto patrimoniale. È stata pertanto proposta una disposizione che definisca il testamento come l'atto col quale taluno dichiari la sua volontà, da valere dopo la morte, mediante disposizioni di carattere giuridico, abbiano o no contenuto patrimoniale. L'attento riesame della questione mi ha indotto a conservare il criterio del progetto definitivo. Non mi è sembrato indifferente riconoscere la natura di testamento a un atto che non contenga disposizioni patrimoniali. Il testamento, nella sua nozione tradizionale e nella sua funzione pratica, è l'atto con cui si provvede alla destinazione dei beni post mortem. Esso può contenere disposizioni non patrimoniali, ma ciò indubbiamente costituisce una mera accidentalità, a prescindere dal fatto che sono poche le dichiarazioni di volontà non patrimoniali che la legge consente siano contenute nel testamento. La diversa importanza delle due specie di disposizioni non è priva di conseguenze giuridiche, poichè diverso è il regime a cui sono sottoposte le disposizioni patrimoniali rispetto a quelle non patrimoniali. Per le prime si applica tutta la disciplina del testamento e dal lato formale e dal lato sostanziale; per le seconde, invece, si esige bensì la forma testamentaria, ma, in quanto alla loro intrinseca validità ed efficacia, devono osservarsi le norme sostanziali proprie dei singoli negozi, le quali possono divergere da quelle dettate dalla legge per disciplinare il contenuto patrimoniale del testamento. Pertanto, porre sullo stesso piano le due specie di disposizioni oscurerebbe questa diversità di regime giuridico, che occorre invece mettere in evidenza. Per evitare tuttavia l'apparente contraddizione tra il primo e il secondo comma, ho ritenuto opportuno di modificare quest'ultimo in modo che ne emerga chiaro il concetto, già, del resto, insito alla precedente formulazione, che in mancanza di disposizioni patrimoniali si può parlare di atto rivestito delle forme testamentarie, ma non di testamento.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 285

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art587 · fonte del testo

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