Corte costituzionale

Sentenza n. 585/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/12/1990 · relatore Luigi Mengoni

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1224 del

codice civile, 429, comma terzo del codice di procedura civile e 150

delle disposizioni d'attuazione del codice di procedura civile,

promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1986 dal T.A.R. del Lazio

sul ricorso proposto da Gionfrida Giulio contro E.N.P.A.S., iscritta

al n. 467 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno

1990;

Visto l'atto di costituzione di Gionfrida Giulio;

Udito nell'udienza pubblica del 27 novembre 1990 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Udito l'avvocato Federico Sorrentino per Gionfrida Giulio;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso dal dott. Giulio Gionfrida

contro l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti

dello Stato (ENPAS) per l'annullamento della deliberazione con cui

l'Ente aveva negato al ricorrente la rivalutazione monetaria, con gli

interessi legali, dell'indennità di buonuscita, il T.A.R. del Lazio,

con ordinanza del 3 dicembre 1986, pervenuta alla Corte

costituzionale il 10 luglio 1990, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1224

cod. civ., 429, terzo comma, cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod.

proc. civ., nella parte in cui - secondo l'interpretazione

consolidata nella giurisprudenza ordinaria e amministrativa,

argomentata dalla natura di prestazione previdenziale comunemente

attribuita all'indennità di buonuscita - esclude la rivalutazione

automatica della somma relativa dal giorno in cui il credito è

divenuto esigibile.

Secondo il giudice a quo, la normativa impugnata viola: a) l'art.

3 Cost. per l'ingiustificata disparità di trattamento che ne risulta

sia in rapporto ai crediti retributivi del dipendente, sia in

rapporto ai lavoratori privati e anche ai dipendenti pubblici di

altre categorie, ai quali è attribuito un trattamento di fine

rapporto avente natura retributiva, e quindi compreso nel campo di

applicazione dell'art. 429, comma 3°, cod. proc. civ.; b) gli artt.

36 e 38 Cost., perché il ritardo nel pagamento dell'indennità, non

compensato dalla rivalutazione monetaria, altera il principio di

proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro prestato,

applicabile anche ai trattamenti di quiescenza, incidendo sul

requisito di adeguatezza della prestazione previdenziale alle

esigenze di vita del lavoratore; c) gli artt. 24 e 113 Cost. perché

l'esclusione dalla tutela dell'art. 429 cod. proc. civ. aggrava la

sua posizione processuale accollandogli l'onere di prova del maggior

danno ai sensi e agli effetti dell'art. 1224, secondo comma, cod.

civ.; d) l'art. 97, primo comma, Cost., perché finisce con

l'accordare un avallo legislativo a fenomeni di inefficienza e di

cattiva volontà della pubblica amministrazione.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il

ricorrente chiedendo che la questione sia dichiarata infondata,

essendo sopravvenuto nella giurisprudenza amministrativa un opposto

orientamento che ha eliminato il presupposto in base al quale il

giudice remittente ha prospettato la questione di legittimità

costituzionale.

In un'ampia memoria depositata nell'imminenza dell'udienza di

discussione la difesa del ricorrente ha prospettato una diversa e

più radicale soluzione di rigetto della questione, la quale

supererebbe il contrasto tra la nuova giurisprudenza amministrativa e

la giurisprudenza della Corte di cassazione, sempre ferma

nell'escludere il terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ. dalla

portata del rinvio operato dal successivo art. 442. Secondo tale

prospettazione sarebbe ormai maturo, alla stregua delle sentenze di

questa Corte nn. 178 del 1986, 763 del 1988 e soprattutto 471 del

1989, il riconoscimento della natura retributiva anche

dell'indennità di buonuscita, non diversamente dal trattamento di

fine rapporto degli impiegati privati e dei dipendenti degli enti

parastatali, col corollario dell'applicabilità diretta dell'art.

429. Considerato in diritto

1. - Il T.A.R. del Lazio impugna, per contrasto con gli artt. 3,

36, 38, nonché 24, 97 e 113 della Costituzione, il combinato

disposto degli artt. 1224 cod. civ., 429, terzo comma, cod. proc.

civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ., nella parte in cui, secondo la

giurisprudenza consolidata ordinaria e amministrativa, escludono la

rivalutazione monetaria dei crediti di natura previdenziale e,

quindi, anche dell'indennità di buonuscita dovuta dall'ENPAS ai

dipendenti dello Stato collocati in quiescenza.

2. - La questione è inammissibile.

Va rilevato preliminarmente che, nel tempo intercorso tra la

pronuncia dell'ordinanza di rimessione (3 dicembre 1986) e la

comunicazione di essa alla Corte costituzionale (10 luglio 1990), si

è verificato un radicale mutamento nella giurisprudenza del

Consiglio di Stato in ordine alla questione oggetto del giudizio a

quo. La decisione dell'Adunanza plenaria n. 7 del 1989, alla quale si

è uniformata, in relazione all'indennità di buonuscita degli

statali, la Sezione VI con le decisioni n. 372 e 475 del 1989, ha

statuito l'applicabilità dell'art. 429, terzo comma, cod.proc.civ.

anche ai trattamenti di fine rapporto di natura previdenziale in base

al rinvio operato dal successivo art. 442, non più restrittivamente

interpretato.

Il mutato orientamento del Consiglio di Stato, indubbiamente

rilevante per la definizione del giudizio a quo, non è però

sufficiente ad eliminare il presupposto in base al quale è stata

prospettata la questione di legittimità costituzionale sotto esame,

e ciò indipendentemente da ogni valutazione sul merito

dell'argomento con cui si è ritenuta "superata" l'interpretazione

restrittiva dell'art. 442. Invero, tale interpretazione è sempre

tenuta ferma dalla Corte di cassazione, organo depositario della

funzione nomofilattica, sicché non si può dire che al diritto

vivente cui si riferisce l'ordinanza di rimessione è subentrato uno

"stato di diritto" di segno opposto, alla stregua del quale questa

Corte possa sentirsi vincolata - in applicazione del criterio

enunciato dalle sentenze nn. 325 del 1983 e 104 del 1984 - a

dichiarare la questione infondata nei sensi di cui in motivazione

(cioè nel senso della nuova giurisprudenza del Consiglio di Stato).

3. - Deve pertanto essere confermata, in conformità della

sentenza n. 350 del 1990, la dichiarazione di inammissibilità della

questione per errata identificazione della norma che preclude

l'applicabilità ai crediti previdenziali di una regola di

rivalutazione automatica analoga a quella prevista dall'art. 429,

terzo comma, cod. proc. civ. Il riferimento di tale disposizione ai

soli "crediti di lavoro" si spiega in ragione della sua collocazione

sistematica nella disciplina delle controversie relative ai rapporti

di lavoro, di guisa che non si può da essa argomentare in nessun

senso in ordine ai crediti previdenziali.

Né varrebbe obiettare che questa volta è impugnato anche l'art.

1224 cod.civ. L'assoggettamento dei crediti previdenziali alla norma

generale sul risarcimento dei danni nelle obbligazioni pecuniarie

presuppone l'inapplicabilità di un criterio speciale di

rivalutazione automatica, non già la determina.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1224 cod. civ., 429, terzo comma, cod. proc. civ. e 150

disp. att. cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3,

24, 36, 38, 97 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo

regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:585 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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