Corte costituzionale

Ordinanza n. 438/1999

Altra decisione · depositata il 01/12/1999 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge

regionale del Lazio 22 aprile 1989, n. 22 (recte: dell'art. 53 del

"capitolato d'oneri generale, per i contratti delle unità sanitarie

locali relativi all'acquisizione di beni e servizi", allegato B alla

legge regionale del Lazio 22 aprile 1989, n. 22), recante "Modifiche

ed integrazioni alle leggi regionali 14 giugno 1980, n. 58 e 8

settembre 1983, n 58 in materia di attività contrattuale delle

unità sanitarie locali", promosso con ordinanza emessa il 19 marzo

1998 dal Tribunale di Milano, iscritta al n. 829 del registro

ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 45, prima serie speciale,

dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento della Regione;

Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 1999 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 19 marzo 1998, pervenuta a

questa Corte il 27 ottobre 1998, il Tribunale di Milano ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli

articoli 3 e 117 della Costituzione, dell'art. 53 della legge

regionale del Lazio 22 aprile 1989, n. 22 (recte: dell'art. 53 del

"capitolato d'oneri generale, per i contratti delle unità sanitarie

locali relativi all'acquisizione di beni e servizi", allegato B alla

legge regionale del Lazio 22 aprile 1989, n. 22, recante "Modifiche

ed integrazioni alle leggi regionali 14 giugno 1980, n. 58 e 8

settembre 1983, n. 58 in materia di attività contrattuale delle

unità sanitarie locali", approvato con l'art. 2, comma 2, della

legge medesima), nella parte in cui prevede che l'amministrazione

della USL sia tenuta ad emettere il mandato di pagamento entro

novanta giorni dal ricevimento della fattura, e che il mancato

rispetto del termine "fa sorgere nell'impresa il diritto alla

corresponsione degli interessi sulle somme dovute, al tasso e con le

procedure di cui agli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente

della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, quale risulta integrato

dall'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, salvo che il

ritardo non dipenda da fatti imputabili all'impresa ovvero il

pagamento venga sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi

o da altre amministrazioni";

che gli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962 (Approvazione

del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del

Ministero dei lavori pubblici), cui la norma regionale fa rinvio,

prevedono che, decorsi i termini di tolleranza stabiliti, siano

dovuti al creditore dell'amministrazione gli interessi moratori in

misura pari all'interesse praticato dagli istituti di credito in

applicazione di disposizioni o accordi disciplinanti il mercato

nazionale del denaro, misura accertata periodicamente con apposito

decreto dei Ministri del tesoro e dei lavori pubblici;

che il remittente dubita della legittimità costituzionale di

detta norma regionale in quanto essa parrebbe porre una deroga

rispetto alla disciplina di cui all'art. 1224 del codice civile,

stabilendo che per una determinata categoria di contraenti la mora

nelle obbligazioni pecuniarie dia luogo al pagamento di interessi in

misura diversa dal tasso legale;

che, secondo il giudice a quo la norma regionale sarebbe in

contrasto sia con il principio di eguaglianza, ponendo una categoria

di cittadini in posizione diversa innanzi alla legge rispetto a tutti

gli altri per ciò che attiene alla disciplina dei loro rapporti

contrattuali, sia con l'art. 117 della Costituzione, in quanto

violerebbe il limite cosiddetto del diritto privato, basato

sull'esigenza di garantire in tutto il territorio nazionale

eguaglianza di disciplina ai rapporti tra soggetti privati;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente della Regione

Lazio, il quale ha eccepito la inammissibilità della questione in

quanto la disposizione impugnata, contenuta non già nella legge

regionale n. 22 del 1989, bensì nel capitolato d'oneri generale-tipo

approvato con l'art. 2, comma 2, della stessa legge, e allegato ad

essa, non sarebbe una disposizione legislativa, e pertanto non

potrebbe essere oggetto del giudizio di legittimità costituzionale.

Considerato che la disposizione impugnata, contenuta nel capitolato

generale allegato alla legge regionale n. 22 del 1989, e approvato

con l'art. 2, comma 2, della stessa legge, è stata, successivamente

all'emissione dell'ordinanza introduttiva del presente giudizio,

soppressa con la deliberazione della Giunta regionale della Regione

Lazio n. 3741 del 29 luglio 1998, nell'esercizio del potere di

modificare il capitolato medesimo, attribuito alla Giunta regionale

dall'art. 2, comma 3, della citata legge regionale, nel testo

sostituito dall'art. 29, comma 2, della legge regionale del Lazio 31

ottobre 1996, n. 45 (laddove il testo originario prevedeva che tali

modifiche fossero approvate con deliberazione del Consiglio

regionale);

che appare pertanto opportuno rimettere al giudice a quo gli atti

per un nuovo esame della rilevanza della questione alla luce di detta

innovazione normativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:438 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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