Codice civile

Art. 1207 c.c. — Effetti

[1]Quando il creditore e' in mora, e' a suo carico l'impossibilita' della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Non sono piu' dovuti gli interessi ne' i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.

[2]Il creditore e' pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.

[3]Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa e' successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se e' accettata dal creditore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1207 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 2638/2026

    6 febbraio 2026

    In tutti i casi di costituzione o ripristino, per effetto di sentenza, di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso da quello che risulta titolare del contratto, le retribuzioni da quest'ultimo corrisposte in relazione a periodi successivi alla pronuncia, per aver egli continuato a utilizzare la prestazione del lavoratore, non estinguono, in tutto o in parte, l'obbligazione retributiva gravante sull'effettivo datore di lavoro, individuato in sede giudiziaria, che, senza giustificazione, rifiuti la controprestazione lavorativa, in quanto in tal caso, accanto al rapporto di lavoro costituito o ripristinato de iure dal giudice, se ne affianca un altro, di fatto, che resta rilevante, ex art. 2126 c.c., indipendentemente dalla vicenda da cui origina l'accertamento giudiziale (cessione d'azienda o di un suo ramo inopponibile al lavoratore, somministrazione irregolare di manodopera, appalto o distacco illecito), data l'identità della forza giuridica del provvedimento che ha costituito o ripristinato il rapporto di lavoro.

    Art. 1207 c.c. · Art. 1206 c.c. · Art. 1217 c.c. · Art. 2126 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 29/2019

    Questione infondata
    28 febbraio 2019

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erronea individuazione della disposizione oggetto di censura (c.d. aberratio ictus), formulata nel giudizio di legittimità costituzionale del "combinato disposto" degli artt. 1206, 1207 e 1217 cod. civ. Posto che il giudizio principale verte sull'inadempimento di un datore di lavoro che non ha eseguito l'ordine giudiziale di riassunzione e ha rifiutato senza alcun legittimo motivo la prestazione ritualmente offerta dal lavoratore, il rimettente richiede uno scrutinio unitario sul "combinato disposto" delle tre citate disposizioni, relative alla disciplina della mora del creditore, chiamate a regolare la fattispecie controversa e suscettibili di produrre il vulnus denunciato.

    Art. 1206 c.c. · Art. 1207 c.c. · Art. 1217 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La mora del debitore consegue all'intimazione o alla richiesta fatta per iscritto (art. 1219). La necessità della intimazione è esclusa per le obbligazioni a termine, se la prestazione deve portarsi al creditore (art. 1211, secondo comma, n. 3). La prestazione che deve chiedersi al debitore reca invece in sè l'esigenza di una interpellazione: se questa non avviene, la mora non può verificarsi. Non occorre la richiesta nemmeno per le obbligazioni da delitto (art. 1219, secondo comma, n. 1), nè per quelle che il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere adempiere (art. 1219, secondo comma, n. 2). La prima esclusione viene dal diritto romano, ed è stata sempre presa in considerazione dalla pratica e dalla scienza; la seconda si giustifica considerando che è inutile rivolgere la richiesta a chi ha già preventivamente dichiarato di non volere adempiere. 570. -- La mora del creditore e quella del debitore mantengono la tipica differenziazione di presupposti e di effetti, che era nello spirito e nella lettera del codice del 1865. La mora accipiendi deriva da un ostacolo per l'adempimento, ricollegato al creditore e prescindente da una colpa di lui (art. 1206); la mora debendi ha origine da un ritardo di cui il debitore debba rispondere secondo i principii dell'inadempimento che saranno più avanti illustrati (n. 571). La mora accipiendi pone a carico del creditore l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore (art. 1207, primo comma e, in applicazione, articoli 1673 e 1805, secondo comma); non sono più dovuti gli interessi nè i frutti della cosa, salvo che il debitore li abbia effettivamente percepiti (art. 1207, primo comma); il creditore deve sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta (art. 1207. secondo comma). La mora debendi pone a carico del debitore il rischio dell'impossibilità della prestazione, se egli non dimostri che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore (art. 1221, primo comma) la perdita o lo smarrimento di una cosa illecitamente sottratta, comunque avvenuta, non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore (art. 1221, secondo comma). Mora accipiendi e mora debendi hanno comune l'effetto del risarcimento del danno (art. 1207, secondo comma, e articolo 1218); ma la mora del debitore riacquista caratteri autonomi nel caso di obbligazioni pecuniarie, perchè il danno che produce l'inadempimento di queste consiste, di regola, nel pagamento degli interessi (art. 1224, primo comma). In tal caso un maggior danno può essere risarcito (ad esempio, differenza di cambio nei debiti di moneta estera); ma solo quando non vi è convenzione sulla misura degli interessi moratori, perchè, se esiste tale convenzione, deve presumersi che le parti hanno inteso liquidare preventivamente ogni conseguenza patrimoniale dell'inadempimento (art. 1224, secondo comma). Si può parlare ancora di interessi moratori non ostante, come si vedrà (n. 593), sia stato accolto il principio secondo cui gli interessi decorrono di diritto in ogni caso di credito esigibile (art. 1282, primo comma); e infatti, a seguito della mora, la prestazione di interessi assume il carattere di compenso per il ritardo, e non per l'uso legittimo del danaro, come è nell'essenza della corrispettività. Non si tratta di un semplice mutamento di terminologia, perchè è possibile che l'interesse moratorio sia superiore a quello (corrispettivo) decorrente per il solo fatto dell'esigibilità del credito (art. 1224, primo comma), e perchè è possibile, per legge o per convenzione, che gli interessi decorrano solo dopo la mora. Gli interessi compensativi, i quali prescindono dalla mora del debitore (interessi moratori) ed anche dalla semplice scadenza del debito (interessi corrispettivi) appaiono in taluni casi specificatamente previsti (articoli 1499 1815, 1825). Dell'esonero del debitore dalla responsabilità.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 569

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1207 · fonte del testo

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