Corte costituzionale

Sentenza n. 408/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1988 · relatore Gabriele Pescatore

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1224

del codice civile, 429, terzo comma, del codice di procedura civile,

150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e

dell'art. 1, terzo comma, lett. b, della legge 27 maggio 1959, n. 324

("Miglioramenti economici al personale statale"), come sostituito

dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185 ("Modificazioni alla

legge 27 maggio 1959, n. 324"), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 ottobre 1984 dal Tribunale di Firenze nel

procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e Raddi Luciano ed

altri, iscritta al n. 1342 del registro ordinanze 1984 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 4 luglio 1985 dal Tribunale amministrativo

regionale della Liguria sul ricorso proposto da Mazzotta Cesare ed

altro contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 804 del registro ordinanze

1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17/1_

s.s. dell'anno 1986;

3) ordinanza emessa il 13 giugno 1985 dal Tribunale amministrativo

regionale della Liguria sul ricorso proposto da Chiesa Angelo contro

l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17/1_ s.s.; .

dell'anno 1986;

4) ordinanza emessa il 28 marzo 1985 dal Tribunale amministrativo

regionale della Liguria sul ricorso proposto da Biso Alessandra

contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altri, iscritta al

n. 340 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 30/1_ s.s. dell'anno 1986.

Visto l'atto di costituzione di Biso Alessandra nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice relatore

Gabriele Pescatore;

uditi l'avv. Carlo Rienzi per Biso Alessandra e l'avvocato dello

Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza in data 17 ottobre 1984, il Tribunale di Firenze

ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato

disposto dell'art. 1224 cod. civ. e dell'art. 429, terzo comma, cod.

proc. civ., in quanto esclude un criterio automatico per il

risarcimento del danno da svalutazione in caso di tardivo pagamento

di crediti previdenziali.

Il tribunale giudicava sull'appello proposto dall'I.N.A.D.E.L.

avverso la sentenza con cui il Pretore di Firenze aveva accolto la

domanda proposta per ottenere il ristoro del danno da svalutazione

per l'indennità premio di servizio corrisposta a pubblici dipendenti

con ritardi di tre-quattro anni.

Il giudice a quo premette che allo stato della vigente normativa e

della interpretazione che ne è data l'appello dovrebbe essere

accolto. Per principio saldamente acquisito alla giurisprudenza della

Corte di Cassazione, l'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. non si

applica ai crediti previdenziali. Ugualmente consolidato è il

principio che vuole sottoposto alla disciplina dell'art. 1224,

secondo comma, cod. civ. il danno da svalutazione per i crediti

previdenziali adempiuti tardivamente.

Il consolidato indirizzo giurisprudenziale implica dunque soltanto

la possibilità di ricorrere "a presunzioni siffatte che consentano

al giudice di pervenire, caso per caso e con esclusione di ogni

automatismo, ad una determinazione che secondo il suo prudente

apprezzamento rispecchi l'effettiva incidenza dell'inadempimento -

nel cui corso intervenga la svalutazione monetaria sul patrimonio del

singolo creditore: .... del modesto consumatore, con riferimento alle

normali e personali necessità di impiegare il denaro per gli

ordinari bisogni della vita e quindi con riferimento agli indici

ufficiali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e

impiegati" (secondo le formulazioni di Cass., sez. unite, 4 luglio

1979, n. 3776, richiamata dal tribunale).

Occorre dunque allegare un diverso pregiudizio particolare, come

quello di aver dovuto, per i propri bisogni di vita, far ricorso al

credito a condizioni onerose, di essere stato costretto, per

sostenersi, ad alienare beni idonei a salvaguardare dalla

svalutazione, di non aver potuto investire le somme dovute in modo

tale da assicurare questo stesso risultato, e così via.

Tale disciplina, così ricostruita, appare peraltro al Tribunale di

Firenze in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Per effetto di

essa, infatti, viene tutelato solo quel creditore le cui condizioni

economiche consentono di destinare la somma non già agli acquisti di

beni diretti a soddisfare le comuni esigenze della vita, com'è scopo

dell'istituto previdenziale, ma ad investimenti o ad operazioni

creditizie, tali che salvaguardino dalla svalutazione.

Verrebbe quindi danneggiato irrimediabilmente proprio colui al

quale, per effetto del ritardo nell'erogazione previdenziale, non

resta altro da fare che comprimere la soddisfazione delle proprie

esigenze di vita.

Il tribunale conclude ricordando che la sentenza n. 162 del 1977,

con cui la Corte costituzionale escluse l'illegittimità dell'art.

429, terzo comma, cod. proc. civ., venne resa sul presupposto della

diversità dei crediti previdenziali rispetto ai crediti di lavoro,

tale da escludere un vincolo alla "parificazione, quanto al diritto

di rivalutazione, tra i crediti di lavoro e i crediti da pensione".

Diversa invece è la prospettazione nel caso presente.

2. - L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 bis del 17 aprile 1985. Non

si sono registrati interventi né costituzioni di parte.

3. - Con ordinanza in data 13 giugno 1985, il Tribunale

amministrativo regionale della Liguria ha sollevato questione di

legittimità costituzionale:

a) dell'art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27 maggio 1959,

n. 324, come sostituito dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185,

nella parte in cui esclude la computabilità della indennità

integrativa speciale agli effetti della indennità di buonuscita

E.N.P.A.S., in relazione agli artt. 3, 36, primo comma, 38, secondo

comma, e 97 della Costituzione;

b) degli artt. 1224 cod. civ., 429, terzo comma, cod. proc. civ., e

150 disp. attua. cod. proc. civ., nella parte in cui escludono la

rivalutazione automatica del credito relativo alla indennità di

buonuscita E.N.P.A.S., in relazione agli artt. 3, 36, primo comma,

38, secondo comma, 97, 24 e 113 della Costituzione.

Adito dall'ex dipendente dello Stato Angelo Chiesa, il giudice a

quo, con sentenza della stessa data dell'ordinanza, respingeva la

domanda del ricorrente diretta ad ottenere la riliquidazione

dell'indennità di buonuscita E.N.P.A.S. sulla base di una maggiore

anzianità nonché il pagamento degli interessi legali e della

rivalutazione monetaria sulla somma già liquidatagli, ritenendo al

tempo stesso inaccoglibile, alla stregua della legislazione vigente,

le domande aventi ad oggetto il computo nella base contributiva

dell'indennità integrativa speciale, nonché della rivalutazione

monetaria su tale ultima voce di credito, se dovuta.

L'ordinanza motiva anzitutto in ordine alla rilevanza delle

questioni, osservando che mentre è di tutta evidenza quella

attinente al computo dell'indennità integrativa speciale, non può

negarsi neppure quella attinente alla rivalutazione monetaria,

nonostante il suo rapporto di accessorietà alla prima. Se è vero

infatti che la Corte potrà passare all'esame della questione

relativa al credito accessorio soltanto all'esito positivo della

questione inerente al credito principale, "è anche vero che dal

punto di vista del giudice a quo la rilevanza va riguardata con

riferimento al contenuto complessivo della domanda giudiziale e dei

diversi capi in cui essa si articola".

Nel merito, il Tribunale amministrativo regionale della Liguria

svolge anzitutto considerazioni di carattere generale sull'istituto

dell'indennità di buonuscita nel quadro dei cosiddetti trattamenti

di fine rapporto nel settore del lavoro pubblico e in quello del

lavoro privato.

Osserva in particolare che, dal punto di vista del lavoratore

percipiente, tutte le indennità di fine rapporto presentano la

duplice valenza funzionale di retribuzione differita e di trattamento

previdenziale, come è stato sostanzialmente riconosciuto dalla

stessa Corte costituzionale (sentenze n. 82 del 1973 e n. 46 del

1983).

In secondo luogo, la disciplina legislativa dei due istituti tende

progressivamente ad avvicinarsi; inoltre la contrapposizione tra

carattere retributivo e previdenziale corrisponde anche ad una

dicotomia di modelli strutturali compresenti nel settore allargato

del pubblico impiego. Esistono infatti, specialmente nel rapporto

d'impiego substatale vere e proprie indennità di anzianità facenti

capo direttamente all'ente datore di lavoro, senza l'intermediazione

di alcun fondo né altra struttura a carattere previdenziale,

indennità che hanno trovato una loro organica disciplina nell'art.

13 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

In riferimento a tutte le anzidette situazioni, considerate alla

stregua dell'art. 3 Cost., si deduce la ingiustificata disparità di

trattamento dei lavoratori pubblici rispetto a quelli privati. Ma è,

per quanto detto, soprattutto all'interno del settore pubblico che la

discriminazione assumerebbe connotati di autentica e inaccettabile

iniquità. Si ricorda d'altra parte l'esistenza di un filone

giurisprudenziale che, muovendo dalla connotazione in termini

retributivi dell'indennità di anzianità prevista, per i dipendenti

substatali, dall'art. 13 della legge n. 70 del 1975, postula il

superamento in via interpretativa del divieto di computo

dell'indennità integrativa speciale.

La questione sarebbe non manifestamente infondata anche in

riferimento all'art. 97 Cost., per violazione dei principi di

imparzialità, efficienza e buon andamento della pubblica

amministrazione, principi ai quali espressamente si richiama l'art. 3

della già richiamata legge-quadro.

L'ordinanza esamina quindi la questione sollevata circa il regime

legislativo, che esclude l'automatica rivalutazione del credito

avente ad oggetto l'indennità di buonuscita E.N.P.A.S., alla stregua

della giurisprudenza costituzionale e del giudice ordinario ed

amministrativo; rileva in particolare che il combinato disposto degli

artt. 1224 cod. civ., 429, terzo comma, cod. proc. civ., quale

ricostruito dalla menzionata giurisprudenza, sotto più profili

appare in contrasto con i principi costituzionali.

In primo luogo, esso discriminerebbe senza razionale

giustificazione crediti funzionalmente omogenei tra loro, pur se

differenziati sotto il profilo della struttura e delle modalità

erogative. Né sarebbe possibile riproporre nella materia il

principio della inestensibilità al pubblico impiego di scelte

normative prefigurate con riguardo al rapporto di lavoro privato, una

volta constatato che il principio della rivalutazione dei crediti

retributivi, anche nell'ambito pubblico, costituisce ormai jus

receptum nella giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa.

L'esigenza di sostentamento cui l'indennità di fine rapporto è

destinata ad assolvere finisce col risultare pressocché vanificata

quando il pagamento avvenga con considerevole ritardo e con moneta

svilita. Ne deriverebbe una evidente lesione del principio di

proporzionalità tra il salario differito (in valore reale) e la

qualità e la quantità del lavoro a suo tempo prestato (garantito

dagli artt. 36 e 38 Cost.).

La disciplina impugnata contrasterebbe anche con il disposto

dell'art. 97 Cost., posto che ogni gratuita indulgenza connessa

all'inerzia dei pubblici debitori si risolverebbe in un avallo

legislativo a fenomeni di inefficienza, vischiosità burocratica e

cattiva amministrazione.

Sarebbero violati, infine, gli artt. 24 e 113 Cost.

Il creditore di emolumenti a carattere previdenziale, infatti, per

un verso è costretto, non fruendo di alcun meccanismo rivalutativo

automatico, a fornire in giudizio la prova del maggior danno; per

l'altro, non può far valere la relativa pretesa nel giudizio

proposto con riguardo al credito principale, dovendo proporre dinanzi

al giudice ordinario una diversa ed ulteriore questione patrimoniale,

a carattere lato sensu risarcitorio.

4. - L'ordinanza emessa il 13 giugno 1985 dal Tribunale

amministrativo regionale della Liguria è stata ritualmente

comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17,

prima serie speciale, del 30 aprile 1986.

Nel giudizio è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei

ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'infondatezza delle questioni.

5. - Con riguardo alla esclusione dell'indennità integrativa

speciale dal calcolo della contingenza, l'Avvocatura generale dello

Stato richiama anzitutto le sentenze n. 26 del 1980 e n. 46 del 1983,

secondo le quali la valutazione comparativa delle situazioni inerenti

a rapporti di lavoro pubblico e privato e nell'ambito dello stesso

settore pubblico non può essere limitata a singole disposizioni dei

due sistemi, in quanto le norme particolari non possono essere avulse

dal complesso cui ineriscono.

Circa l'auspicata rivalutazione automatica del credito

previdenziale, l'Avvocatura rileva anzitutto "la singolarità della

delibazione della rilevanza subordinata all'accoglimento della

questione riguardante la base contributiva dell'indennità di

buonuscita".

Nel merito, ricordato che la norma sulla rivalutazione automatica

non costituisce espressione di un principio generale

dell'ordinamento, osserva che il sistema normativo impugnato, quale

ricostruito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte

di cassazione, è stato riconosciuto costituzionalmente legittimo da

Corte cost. n. 52 del 1986.

6. - Con ordinanza in data 28 marzo 1985, il Tribunale

amministrativo regionale della Liguria, dopo aver accolto in parte il

ricorso proposto da una ex funzionaria dello Stato per ottenere

dall'E.N.P.A.S. la riliquidazione del trattamento di quiescenza e

dell'indennità di buonuscita, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, 97, 24 e 113 Cost.,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1224 cod. civ.;

429, terzo comma, cod. proc. civ., e 150 disp. attuaz. cod. proc.

civ., nella parte in cui escludono la rivalutazione automatica del

credito di pensione e per indennità di buonuscita E.N.P.A.S.

Le argomentazioni svolte riproducono in parte e in parte si

ricollegano a quelle innanzi esposte nell'ordinanza 13 giugno del

1985. Si rileva in particolare che l'esigenza di protezione del

potere di acquisto delle somme dovute al lavoratore sussiste anche

per il pensionato allo stesso modo e con la stessa intensità, una

volta ammesso, come la Corte costituzionale ha statuito con sentenza

n. 162 del 1977, che "le pensioni, al pari dei crediti di lavoro,

hanno funzione di sostentamento, e quindi il ritardo, a volte

rilevante, nella loro liquidazione e corresponsione, costituisce un

danno e un disagio per il creditore e per la sua famiglia".

7. - L'ordinanza 28 marzo 1985 è stata ritualmente comunicata,

notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30, 1_ s.s., del

25 giugno 1986.

Nel giudizio si è costituita la parte privata, limitandosi a

chiedere che la proposta questione venga ritenuta fondata.

È altresì intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,

rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale

ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata, riportandosi ai

motivi svolti nell'atto di intervento relativo all'ordinanza in data

13 giugno 1985.

8. - Con ordinanza in data 4 luglio 1985, il Tribunale

amministrativo regionale della Liguria, dopo aver accolto in parte il

ricorso proposto da due ex dipendenti statali per il pagamento da

parte dell'E.N.P.A.S. degli interessi dovuti in relazione alla

tardiva corresponsione dell'indennità di buonuscita, ha sollevato di

nuovo questione di legittimità costituzionale della normativa che

impedisce la rivalutazione monetaria del credito previdenziale.

A sostegno della decisione il giudice a quo svolge le

argomentazioni già contenute nell'ordinanza in data 13 giugno 1985.

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17, 1ª s.s., del 30 aprile

1986.

Nel giudizio è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei

ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello

Stato, la quale ha concluso per la non fondatezza della questione,

riportandosi quanto ai motivi all'atto di intervento relativo

all'ordinanza in data 13 giugno 1985. Considerato in diritto

10. - Con l'ordinanza in data 13 giugno 1985 (R.O. n. 804/85), il

Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 97

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n.

324, come sostituito dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185,

nella parte in cui esclude la computabilità dell'indennità

integrativa speciale agli effetti dell'indennità di buonuscita

E.N.P.A.S.

La questione, pur riguardando articoli di legge diversi, è in

tutto analoga a quella dichiarata inammissibile con la sentenza 25

febbraio 1988, n. 220 - in relazione agli artt. 3, 36 e 38 della

Costituzione - sotto il profilo che detta esclusione rientra

nell'esercizio di discrezionalità legislativa non censurabile da

questa Corte. Ricorrendo l'eadem ratio decidendi, non sussistono

motivi per discostarsi da tale decisione, del tutto inconferente

essendo il richiamo all'art. 97 della Costituzione, che non può

riguardare in alcuna maniera la misura delle prestazioni

previdenziali dei pubblici dipendenti.

Nello stesso giudizio, il Tribunale amministrativo regionale per

la Liguria ha sollevato altresì, subordinatamente all'accoglimento

della precedente e in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, 38,

secondo comma, 97, 24 e 113 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1224 cod. civ., 429, terzo

comma, cod. proc. civ. e 150 disp. attuaz. cod. proc. civ., nella

parte in cui escludono la rivalutazione automatica del credito

relativo alla indennità di buonuscita E.N.P.A.S.

La questione, essendo proposta in via subordinata rispetto

all'accoglimento di quella relativa alla computabilità della

indennità integrativa speciale agli effetti della indennità di

buonuscita E.N.P.A.S., che per le ragioni già esposte va ritenuta

inammissibile, deve a sua volta essere dichiarata inammissibile.

11. - Il Tribunale di Firenze impugna gli artt. 1224, secondo

comma, cod. civ. e 429, terzo comma, cod. proc. civ. e censura, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, la mancata previsione di

un criterio automatico per il risarcimento del danno da svalutazione

in caso di tardivo pagamento di crediti previdenziali (nella specie,

si verteva in tema di indennità premio di servizio dovuta

dall'I.N.A.D.E.L.).

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria con le

ordinanze 28 marzo 1985 (R.O. n. 8/86) e 4 luglio 1985 (R.O. n.

340/86) impugna, oltre agli artt. 1224 cod. civ. e 429, terzo comma,

cod. proc. civ., anche l'art. 150 disp. attuaz. cod. proc. civ. e

censura, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, 38, secondo

comma, 97, 24 e 113 della Costituzione, l'esclusione della

rivalutazione automatica del credito relativo alla indennità di

buonuscita E.N.P.A.S.

Pur tenuto conto delle rispettive peculiarità, le questioni

risultano analoghe e possono essere congiuntamente decise.

12. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria invoca

vari parametri costituzionali, ma il fulcro dell'argomentazione,

riferita specificamente alla indennità di buonuscita E.N.P.A.S., sta

nella discriminazione, che si assume ingiustificata, in danno del

dipendente statale.

Nell'ambito del rapporto di lavoro privato, le indennità di fine

rapporto, avendo natura retributiva, ricadono nella previsione

dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. e fruiscono quindi, in

caso di tardivo pagamento, della rivalutazione automatica.

Altrettanto avviene - osserva il giudice a quo - per alcune categorie

di pubblici dipendenti, le cui indennità di anzianità fanno capo

direttamente all'ente datore di lavoro, senza l'intermediazione di

alcun fondo né di altra struttura a carattere previdenziale.

In tale situazione, risultano irrazionalmente discriminati crediti

che sono tra loro omogenei, pur quando si diversifichino per la

qualità del soggetto debitore e per le modalità di erogazione.

La disparità risulta particolarmente evidente e grave - si osserva

ancora - ove si consideri per un verso che da anni si assiste alla

progressiva assimilazione della indennità di buonuscita a quelle

aventi natura retributiva e per l'altro che è ormai per jus receptum

riconosciuta la rivalutabilità del credito di lavoro del pubblico

dipendente.

La prospettazione del Tribunale amministrativo regionale per la

Liguria, pur riferendosi a dati di fatto reali e pur cogliendo

aspetti di indubbio rilievo, non può essere condivisa.

La Corte ha già affermato che la previsione della rivalutazione

automatica del credito si lega a specifiche finalità riconosciute

caso per caso dalla legge e non può quindi considerarsi espressione

di un principio generale dell'ordinamento (v., in tema di crediti di

lavoro, la sentenza 21 luglio 1981, n. 139).

Quanto poi al diverso regime dei crediti di lavoro e di quelli di

natura previdenziale, la Corte non ravvisa motivi per discostarsi

dalla propria precedente giurisprudenza e segnatamente dalla sentenza

22 dicembre 1977, n. 162. Come poneva in luce tale decisione, sono

infatti innegabili le diversità tra le due categorie di credito e

non può sotto questo aspetto censurarsi che il legislatore abbia

distintamente disciplinato le conseguenze derivanti dal ritardo

nell'adempimento.

Altrettanto deve dirsi circa la addotta discriminazione tra alcune

categorie di pubblici dipendenti: la Corte ha già deciso nel senso

della non comparabilità tra loro di singole previsioni previdenziali

appartenenti a differenti sistemi normativi (sentt. 11 febbraio 1988,

n. 220; 10 marzo 1983, n. 46 e 13 marzo 1980, n. 26).

13. - Il Tribunale di Firenze ricorda anzitutto che nella

giurisprudenza della Corte di cassazione è saldamente acquisito il

principio che vuole sottoposto alla disciplina dell'art. 1224,

secondo comma, cod. civ. il danno da svalutazione per crediti

previdenziali adempiuti tardivamente. Tale consolidato indirizzo

implica la possibilità di ricorrere a presunzioni siffatte che

consentano al giudice di pervenire, caso per caso e con esclusione di

ogni automatismo, ad una determinazione che rispecchi le conseguenze

dell'adempimento sul patrimonio del singolo creditore. Per il modesto

consumatore ciò avviene con riferimento alle normali e personali

necessità di impiegare il denaro per gli ordinari bisogni della vita

e quindi con riferimento agli indici ufficiali dei prezzi al consumo

per le famiglie di operai e di impiegati.

Il riferimento agli ordinari bisogni del modesto consumatore (e

l'affermata connessa esclusione di ogni automatismo risarcitorio)

implica del pari - prosegue il giudice a quo - l'escludere che si sia

inteso far consistere lo specifico pregiudizio nel minore potere di

acquisto di beni di consumo che la somma dovuta possiede al momento

del tardivo pagamento. Occorre dunque allegare un diverso pregiudizio

particolare, come quello di aver dovuto, per i propri bisogni di

vita, far ricorso al credito a condizioni onerose, di essere stato

costretto, per sostenersi, ad alienare beni idonei a salvaguardare

dalla svalutazione, di non aver potuto investire le somme spettanti

in modo tale da assicurare questo stesso risultato, e così via.

La conseguenza che ne deduce il Tribunale di Firenze è che

verrebbe danneggiato irrimediabilmente proprio colui al quale, per

effetto del ritardo nella erogazione previdenziale, non resta che

comprimere la soddisfazione delle proprie esigenze di vita. Si

realizzerebbe una disparità di trattamento fra creditori che non

potrebbe trovare giustificazione alla luce del principio di

uguaglianza.

14. - Se lo stato della giurisprudenza fosse esattamente quello

che il Tribunale di Firenze assume a base della propria ordinanza,

sarebbe difficile non convenire sulla esistenza di una irrazionale

disparità di trattamento.

Vi sono tuttavia elementi per giungere a conclusioni diverse.

La stessa sentenza, cui fa richiamo il giudice a quo (Cass.,

Sezioni unite civili, 4 luglio 1979, n. 3776) ha ritenuto di poter

assicurare in via generale una maggiore tutela rispetto al danno

normalmente causato dalla svalutazione monetaria, attenuando l'onere

della prova imposto dall'art. 1224, secondo comma, cod. civ. con il

ricorso a presunzioni correlate alla qualità del creditore. È

infatti notorio - come testualmente rileva la sentenza - "che

ciascuna categoria di creditori, e più in generale ciascuna

categoria di persone, pur nella grande varietà dei possibili modi

d'impiego del denaro, adotta in materia modi coerenti con le qualità

professionali, con i bisogni che le personali possibilità

finanziarie consentono di soddisfare, con le abitudini derivate dalla

mentalità e dall'ambiente di vita: i quali modi si prestano ad

essere considerati sistematici e perciò ripetibili".

Fermo dunque l'onere della corrispondente allegazione - prosegue

la Corte di cassazione - e in mancanza di allegazioni e prove di

diverso contenuto, relative ad eventuali investimenti particolari

specificamente programmati, il maggior danno che in generale deriva

al creditore dal fatto che la somma dovuta abbia, al momento del

tardivo pagamento, un potere di acquisto minore di quello che essa

aveva alla scadenza della relativa obbligazione può essere desunto

da presunzioni siffatte che consentano al giudice di pervenire, caso

per caso, e con esclusione di ogni automatismo, ad una determinazione

che, secondo il suo prudente apprezzamento (formato eventualmente

anche con valutazioni equitative, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.)

rispecchi l'effettiva incidenza dell'inadempimento - nel cui corso

intervenga la svalutazione monetaria - sul patrimonio del singolo

creditore.

Da queste premesse la Corte di cassazione fa discendere una

differenziata casistica, indicando per ciascuna categoria di

creditori i possibili criteri di determinazione presuntiva del danno.

Per stare a ciò che specificamente rileva in ordine alla

questione di legittimità costituzionale in esame, circa la categoria

del modesto consumatore la Corte di cassazione pone in luce "le

normali e personali necessità di impiegare il denaro per gli

ordinari bisogni della vita" e quindi il "riferimento (ciò che nel

caso può costituire il criterio residuale più attendibile) agli

indici ufficiali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e

impiegati".

Tornando, poi, sulla questione, la stessa Corte di cassazione

(sent. 5 aprile 1986, n. 2368) ha precisato che la condizione di mero

consumatore e, dunque, di soggetto che né risparmia né fa

investimenti di alcun genere, consente di presumere l'esistenza di un

danno inerente all'impiego del denaro per il consumo e perciò

verosimilmente corrispondente al maggior costo (in espressione

monetaria) dei beni di consumo, il cui acquisto al tempo di scadenza

dell'obbligazione ugualmente avrebbe sottratto la somma agli effetti

dell'inflazione.

Per questa categoria di creditori è del tutto appropriato, nella

determinazione forfettaria del danno, il riferimento agli indici

ISTAT, riguardanti appunto le variazioni dei prezzi in relazione al

consumo delle famiglie di operai e impiegati.

I principi enunciati hanno trovato importanti applicazioni, sempre

ad opera della Corte di cassazione (cfr. sent. 3 maggio 1986, n.

3004), proprio in tema di prestazioni previdenziali.

Il creditore previdenziale - si è infatti affermato - si

inquadra, almeno di regola, nella figura del cosiddetto "modesto

consumatore" e fruisce quindi di una presunzione peculiare rispetto a

quelle che assistono le altre figure di creditori: fondandosi proprio

sul fatto che il "modesto consumatore" spende tutto il denaro

disponibile per le esigenze di vita (e cioè per procurarsi beni di

consumo e servizi) e costituendo tali spese una utilizzazione del

denaro sottratta agli effetti della svalutazione monetaria, la

presunzione porta a ritenere che questo più utile impiego per

effetto dell'inadempimento del debitore rimanga precluso al

creditore, il quale dovrà ricorrere ad una maggior quantità di

moneta per procurarsi i necessari beni di consumo e servizi.

Se ne deduce che per tale categoria di creditori "la prova del

danno non abbisogna di particolari allegazioni e di specifiche

dimostrazioni, operando la ridetta presunzione sulla base della

dedotta qualità personale del creditore (es.: modesto impiegato,

pensionato) e della natura del credito (es.: stipendio, prestazione

previdenziale, ecc.)". La presunzione di danno è dunque "senz'altro

giustificata quando abbia ad oggetto ratei di pensione o, comunque,

prestazioni di non notevole importo (es.: importi differenziali di

indennità)"; non lo è altrettanto solo quando "si verta in tema di

prestazioni di rilevante importo (es.: indennità di fine rapporto di

notevole ammontare ed erogate in unica soluzione)".

15. - Sebbene la giurisprudenza continui a riferirsi a "criteri

personalizzati", appare evidente come in tema di crediti

previdenziali le conclusioni raggiunte vadano alquanto oltre e creino

un tessuto interpretativo, in presenza del quale questa Corte ritiene

che si possa sfuggire, nel nuovo quadro complessivo determinato dalle

decisioni dei giudici ordinari e amministrativi, a censure di

illegittimità, in riferimento così all'art. 3 come all'art. 38

della Costituzione.

In altri termini, le enunciazioni riportate inducono alla

conclusione che le somme percepite a titolo di prestazione

previdenziale sono per loro natura, più che per le particolari

qualità personali del singolo creditore considerato, normalmente

destinate alle comuni esigenze di vita ed in quanto tali sensibili al

danno conseguente alla svalutazione monetaria.

In caso di tardivo pagamento deve dunque provvedersi ad eliminare

tale danno, pur quando sia impossibile allegare la prova di uno

specifico pregiudizio.

Sfuggono a tale regime le somme di rilevante importo corrisposte

in unica soluzione; nel qual caso trovano applicazione - secondo

quanto ha espressamente statuito la già richiamata sentenza 3 maggio

1986, n. 3004 - regole e criteri concernenti il creditore

occasionale.

Tenuto conto della obbiettiva destinazione presuntivamente

riconosciuta alla prestazione previdenziale, le qualità personali

del singolo creditore possono al più valere in senso opposto

rispetto a quanto finora si è sovente enunciato; e cioè non a

corroborare la presunzione ma solo a farla cadere, ove risulti la

presenza di condizioni economiche tali da rendere indifferente la

prestazione previdenziale rispetto al soddisfacimento degli ordinari

bisogni di vita.

Tale constatazione si fonda anch'essa su un elemento obbiettivo,

costituito dalla concezione della moneta come bene fungibile e

strumento di scambio, dotata, dunque, di valore nella misura in cui

sia reso possibile al creditore di adoperarla utilmente a tale scopo.

L'asserito conseguente costo sociale della stabilità monetaria non

è necessariamente destinato a passare attraverso la soluzione che

sacrifichi il creditore, cui il tempestivo adempimento appresta

soltanto "i mezzi per vivere".

16. - Autonomo rispetto al tema della svalutazione è quello

relativo agli interessi dovuti in caso di ritardo nell'adempimento

della prestazione previdenziale. Nei presenti giudizi, in sede di

discussione orale, si è fatto ampio riferimento al problema, sul

quale pare opportuno rilevare soltanto che, secondo l'orientamento

della giurisprudenza, la decorrenza dei termini fissati dalla legge

determina automaticamente la mora, con la corresponsione degli

interessi legali; si viene così a derogare ai princìpi circa

l'emissione del titolo di spesa come elemento per la piena ed

incondizionata operatività del credito verso lo Stato. La

giurisprudenza, riferendosi proprio alle indennità di buonuscita e

di fine servizio, erogate rispettivamente dall'E.N.P.A.S. e

dall'I.N.A.D.E.L., ha statuito che la decorrenza dei termini posti

dall'art. 26 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (modificato dall'art.

7, ultimo comma, l. 20 marzo 1980, n. 75) legittima la pretesa dei

dipendenti dello Stato degli interessi legali; mentre al premio di

servizio (dovuto ai dipendenti locali) ha ritenuto applicabile l'art.

7 della l. 11 agosto 1973, n. 533. Tale norma, incidendo direttamente

proprio sui tempi del meccanismo di liquidazione della prestazione,

vale a costituire automaticamente in mora l'ente (in parallelo con la

previsione dell'art. 1219 n. 2 cod. civ.) allo scadere del termine

previsto, decorrente dalla richiesta del dipendente, senza che

l'I.N.A.D.E.L. si sia pronunciato, con l'effetto conseguente di far

decorrere da tale data (anziché da quella della domanda giudiziale)

gli interessi moratori sul suo credito, pur in mancanza

dell'emissione del mandato di pagamento.

Siffatto principio, nell'ambito suo proprio, pone in luce un altro

separato profilo dell'assetto giurisprudenziale in materia di

inadempimento dell'obbligazione previdenziale; in tale quadro si

collocano le considerazioni, innanzi esposte, di questa Corte sul

tema della svalutazione, che non sono toccate da questo ulteriore

riflesso.

17. - Per quanto si è detto, il sistema legislativo vigente è

suscettibile di una interpretazione che raggiunge proprio quegli

scopi di tutela del modesto creditore previdenziale cui tendono i

giudici remittenti.

Avuto riguardo a tale interpretazione, e non sussistendo la

addotta disparità di trattamento, le questioni sollevate vanno

dichiarate infondate in riferimento al principio di eguaglianza, cui

si è dedicato specifico esame. L'efficacia della tutela così

assicurata esime peraltro dal considerare partitamente le censure di

legittimità mosse in relazione agli ulteriori parametri

costituzionali invocati nelle ordinanze del Tribunale amministrativo

regionale per la Liguria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

a) dichiara: inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27

maggio 1959, n. 324 ("Miglioramenti economici al personale statale"),

come sostituito dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185

("Modificazioni alla legge 27 maggio 1959, n. 324"), sollevata dal

Tribunale amministrativo regionale per la Liguria con ordinanza 13

giugno 1985 (R.O. n. 804 del 1985), in riferimento agli artt. 3, 36,

primo comma, 38, secondo comma, e 97 della Costituzione;

b) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1224, cod. civ., 429, terzo comma, cod.

proc. civ. e 150 disp. attuaz. cod. proc. civ., sollevata dal

Tribunale amministrativo regionale per la Liguria con ordinanza 13

giugno 1985 (R.O. n. 804 del 1985) in riferimento agli artt. 3. 36,

primo comma, 38, secondo comma, 97, 24 e 113 della Costituzione;

c) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1224, secondo

comma, cod. civ. e 429, terzo comma, cod. proc. civ., sollevata dal

Tribunale di Firenze con ordinanza 17 ottobre 1984 (R.O. n. 1342 del

1984) in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

d) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1224, secondo

comma, cod. civ., 429, terzo comma, cod. proc. civ. e 150 disp.

attuaz. cod. proc. civ. sollevata dal Tribunale amministrativo

regionale per la Liguria con ordinanze 28 marzo 1985 (R.O. n. 8 del

1986) e 4 luglio 1985 (R.O. n. 340 del 1986) in riferimento agli

artt. 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, 97, 24 e 113 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:408 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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