Corte costituzionale

Ordinanza n. 79/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/03/2000 · relatore Franco Bile

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1957 del

cod.civ., promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1999 dal

pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Bortolato

Alessandro e l'Unione Sportiva Trivignano ed altri, iscritta al

n. 294 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno

1999.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che il pretore di Venezia, in funzione di giudice del

lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha reputato rilevante e

non manifestamente infondata, in riferimento all'art.36 Cost., la

questione di legittimità costituzionale dell'art.1957 del codice

civile, nella parte in cui consentirebbe che il termine entro cui il

creditore deve proporre le sue domande, per ottenere che la

responsabilità del fideiussore permanga, debba decorrere - in

contrasto con il principio affermato dalla Corte costituzionale, con

la sentenza n.63 del 1966 - dalla scadenza della singola obbligazione

e non invece dalla cessazione del rapporto, anche nel caso in cui si

tratti di credito retributivo, fondato su un rapporto di lavoro

subordinato non assistito da stabilità e fatto valere solidalmente

nei confronti di un datore di lavoro, costituito da un'associazione

riconosciuta, e dei soggetti che abbiano agito in nome e per conto

della stessa e che siano perciò responsabili - con un'asserita

qualificazione di fideiussori ex lege dell'associazione - ai sensi

dell'art. 38 del codice civile;

che dall'ordinanza si apprende che la questione è stata

sollevata nel giudizio promosso da un dipendente di un'associazione

non riconosciuta, licenziato oralmente, per l'accertamento della

nullità del licenziamento e la conseguente reintegrazione nel posto

di lavoro, nonché per la condanna solidale, al pagamento di

differenze salariali maturate nel periodo anteriore al licenziamento,

dell'associazione e dei responsabili ex art. 38 del codice civile, i

quali - sulla premessa che, secondo concorde giurisprudenza, la

responsabilità prevista da detta norma a carico di chi abbia agito

in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta, deriverebbe

da una fideiussione ex lege - avrebbero eccepito l'intervenuta

decadenza del lavoratore dall'azione proposta contro di loro, quando

era ormai "trascorso il termine semestrale" di cui all' art. 1957,

primo comma, del codice civile;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto con

memoria il Presidente del Consiglio dei Ministri sostenendo

l'irrilevanza e comunque l'infondatezza della questione di

legittimità costituzionale.

Considerato che - indipendentemente dall'esattezza della

riconducibilità della posizione dei soggetti di cui all'art. 38 cod.

civ. alla figura della fideiussione ex lege (affermata l'ultima volta

in epoca non recente nella giurisprudenza di legittimità, la quale,

invece, ha recentemente escluso il ricorso a quella figura quanto

alla non dissimile posizione dei soci illimitatamente responsabili di

società di persone, così lasciando intravedere un possibile

mutamento di indirizzo) - la motivazione dell'ordinanza circa la

rilevanza della sollevata questione appare palesemente insufficiente;

che, infatti, non indicando l'ordinanza il dies a quo dal

quale i soggetti convenuti ai sensi dell'art. 38 cod. civ. pretendono

di far decorrere il termine decadenziale, il riferimento al decorso

dalla scadenza dell'obbligazione principale e la successiva

precisazione che i crediti azionati dal lavoratore, maturati

mensilmente, sarebbero scaduti da tempo non avendo egli agito nel

semestre previsto dall'art. 1957, sembrerebbero suggerire che sia

stato eccepito il decorso del termine dalla scadenza di ciascun

credito retributivo, ma tale implicazione appare contraddetta,

laddove l'ordinanza osserva che "a causa della prospettata non ancora

intervenuta cessazione del rapporto (stante il licenziamento orale),

una dichiarazione di incostituzionalità nel senso sopra chiarito

comporterebbe il persistere dell'obbligazione dei convenuti

equiparati ai fideiussori", facendo così pensare che come dies a quo

della decadenza sia stata eccepita la data dell'estromissione del

lavoratore avvenuta con il fatto del licenziamento;

che la mancanza di più precisi riferimenti circa lo

svolgimento del processo ed in particolare sul dies a quo con

riferimento al quale l'eccezione di decadenza sarebbe stata proposta,

si risolve in insufficienza di motivazione sulla rilevanza della

questione, in quanto non consente di comprendere se l'eccezione di

decadenza - al cui rigetto, secondo il Pretore, l'eventuale pronuncia

di accoglimento sarebbe funzionale - sia stata sollevata dai

convenuti facendo decorrere il termine dalla cessazione del rapporto

in fatto per effetto del licenziamento oppure dalle anteriori

scadenze dei singoli crediti retributivi;

che tale insufficienza di motivazione appare di particolare

rilievo, poiché - ove la decadenza fosse stata effettivamente

eccepita assumendo come dies a quo il licenziamento - la valutazione

di rilevanza della questione avrebbe dovuto essere svolta tenendo

nella dovuta considerazione la circostanza che la sentenza n. 63 del

1966 di questa Corte ha ritenuto non conforme a Costituzione il

decorso della prescrizione durante il rapporto di lavoro in ragione

del timore del licenziamento che grava sul lavoratore fin tanto che

il rapporto sia in corso, ravvisando in questo metus ( considerato

non più configurabile dalla sentenza n. 174 del 1972 nel caso di

rapporto di lavoro stabile) un ostacolo materiale, che provoca nel

lavoratore una situazione psicologica idonea ad indurlo a non far

valere - fino a quando il relativo potere datoriale sia esercitabile

- il proprio diritto al salario;

che, pertanto, la questione deve essere ritenuta

manifestamente inammissibile per difetto di sufficiente motivazione

sulla rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1957 del codice civile,

sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal pretore

di Venezia in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 marzo 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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