Codice civile

Art. 2596 c.c. — Limiti contrattuali della concorrenza

[1]Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso e' valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attivita', e non puo' eccedere la durata di cinque anni.

[2]Se la durata del patto non e' determinata o e' stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto e' valido per la durata di un quinquennio.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2596 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14098/2025

    27 maggio 2025

    In tema di concorrenza sleale, l'assenza di un patto di non concorrenza non esime il concorrente dall'assumere comportamenti improntati alla correttezza commerciale nei termini di cui all'art. 2598 c.c., norma che costituisce clausola generale dell'illecito extracontrattuale concorrenziale, all'interno della quale operano anche le fattispecie tipizzate di cui ai nn. 1) e 2), riguardanti atti idonei a danneggiare l'altrui azienda.

    Art. 2596 c.c. · Art. 2598 c.c. · Art. 2125 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 223/1982

    Questione infondata
    16 dicembre 1982

    L'art. 2596 cod. civ., sulle condizioni di validita` dei limiti contrattuali alla concorrenza, non contrasta con l'art. 41 Cost., in quanto, se e` vero che l'intento principale dei compilatori del codice - desumibile dai lavori preparatori - fu quello di "evitare un'eccessiva compressione della liberta` individuale nel perseguimento di un'attivita` economica", tale intento non esclude che la norma si risolva anche nella protezione dell'interesse collettivo, impedendo eccessive restrizioni alla liberta` di iniziativa economica e tutelando, cosi`, nella misura (sia pure modesta) espressa dalla norma stessa, il mercato nelle sue oggettive strutture. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 41 Cost., nonche` - con richiamo non pertinente - all'art. 43 Cost., e relativa all'art. 2596 cod. civ., in quanto limiterebbe l'iniziativa economica privata non per fini sociali).

    Art. 41 cost. · Art. 43 cost. · Art. 2596 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Dei limiti contrattuali alla concorrenza, individualmente stipulati, si occupa anche in altra parte il codice, a proposito di divieti di concorrenza inerenti ai negozi aventi per oggetto l'azienda (art. 2557). Ma si è voluto fissare qui una norma di carattere generale, che affermasse i limiti al di là dei quali l'ordinamento giuridico non può ammettere questa anomala compressione della libertà individuale nel perseguimento di un'attività economica (art. 2596). Anzitutto, data la delicatezza della materia, e perchè la necessità della confezione della prova assicuri una maggiore consapevolezza da parte degli stipulanti dell'impegno che vanno ad assumere, si impone la prova scritta. In secondo luogo si impone un termine massimo di durata, fissato in cinque anni, limite inderogabile. Ma anche un tale limite temporale non parve sufficiente, perchè con esso sarebbe stato tuttavia possibile annichilire durevolmente ogni attività economica dell'individuo. Seguendo il prudente temperamento di una giurisprudenza ormai radicata, si è pertanto fissato un altro limite, nel senso che il patto limitativo della concorrenza deve contenere la precisa determinazione della zona entro cui il patto si estende, o la determinazione di specifiche attività per le quali la concorrenza è esclusa. La giurisprudenza potrà così sventare l'abuso o la frode, quando la determinazione della zona o dell'attività preclusa sia formulata in maniera siffattamente comprensiva da frustrare quello scopo che il legislatore vuole in ogni caso salvaguardare. Viceversa, risolvendo un problema che già dal punto di vista teorico ha dato luogo a discrepanti opinioni, si è voluto (art. 2596, secondo comma) dar base legislativa ad una prassi largamente accolta dalla giurisprudenza, per salvaguardare la validità di quelle clausole che per l'indeterminatezza della loro durata o per la loro eccessiva lunghezza dovrebbero considerarsi come nulle. Si è dichiarato, cioè, che in mancanza di determinazione temporale, o anche nel caso che la determinazione superi il limite di cinque anni, il patto deve ritenersi valido, circoscrivendosene la validità alla durata di un quinquennio (cfr. articoli 2125, terzo comma e 2557, terzo comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1045

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2596 · fonte del testo

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