Dei limiti contrattuali alla concorrenza, individualmente stipulati, si occupa anche in altra parte il codice, a proposito di divieti di concorrenza inerenti ai negozi aventi per oggetto l'azienda (art. 2557). Ma si è voluto fissare qui una norma di carattere generale, che affermasse i limiti al di là dei quali l'ordinamento giuridico non può ammettere questa anomala compressione della libertà individuale nel perseguimento di un'attività economica (art. 2596). Anzitutto, data la delicatezza della materia, e perchè la necessità della confezione della prova assicuri una maggiore consapevolezza da parte degli stipulanti dell'impegno che vanno ad assumere, si impone la prova scritta. In secondo luogo si impone un termine massimo di durata, fissato in cinque anni, limite inderogabile. Ma anche un tale limite temporale non parve sufficiente, perchè con esso sarebbe stato tuttavia possibile annichilire durevolmente ogni attività economica dell'individuo. Seguendo il prudente temperamento di una giurisprudenza ormai radicata, si è pertanto fissato un altro limite, nel senso che il patto limitativo della concorrenza deve contenere la precisa determinazione della zona entro cui il patto si estende, o la determinazione di specifiche attività per le quali la concorrenza è esclusa. La giurisprudenza potrà così sventare l'abuso o la frode, quando la determinazione della zona o dell'attività preclusa sia formulata in maniera siffattamente comprensiva da frustrare quello scopo che il legislatore vuole in ogni caso salvaguardare. Viceversa, risolvendo un problema che già dal punto di vista teorico ha dato luogo a discrepanti opinioni, si è voluto (art. 2596, secondo comma) dar base legislativa ad una prassi largamente accolta dalla giurisprudenza, per salvaguardare la validità di quelle clausole che per l'indeterminatezza della loro durata o per la loro eccessiva lunghezza dovrebbero considerarsi come nulle. Si è dichiarato, cioè, che in mancanza di determinazione temporale, o anche nel caso che la determinazione superi il limite di cinque anni, il patto deve ritenersi valido, circoscrivendosene la validità alla durata di un quinquennio (cfr. articoli 2125, terzo comma e 2557, terzo comma).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1045