Art. 170 — Opposizione al decreto di pagamento

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Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui e' affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente. Il processo e' quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica. Il magistrato puo', su istanza del beneficiario e delle parti processuali compreso il pubblico ministero e quando ricorrono gravi motivi, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile e puo' chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.

Testo in vigore dal 15 giugno 2002 al 6 ottobre 2011

Corte di cassazione

20 pronunce che riguardano l’art. 170, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 12703/2026

    5 maggio 2026

    L'opposizione, proposta ex artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il provvedimento di rigetto o revoca della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche in relazione al processo tributario, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in ragione della consistenza di diritto soggettivo della pretesa avente ad oggetto il compenso, il quale trova la sua radice nell'esigenza di garanzia dell'effettività di un diritto avente protezione costituzionale, in quanto espressione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., e non presenta alcuna connessione con le specifiche controversie devolute alla giurisdizione tributaria dall'art. 2 del d.lgs n. 546 del 1992 e dalle norme speciali.

    Art. 170 · Art. 24 cost.

    Rassegna di maggio 2026, p. 7 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10328/2026

    20 aprile 2026

    In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione pronunciato dal magistrato di sorveglianza va proposta al Presidente del Tribunale di sorveglianza cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento, atteso che l'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011, valorizza il criterio della prossimità organizzativa tra il giudice primo decidente e il giudice dell'opposizione.

    Art. 170

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 166 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 7430/2026

    28 marzo 2026

    Ai fini della decorrenza del termine per proporre opposizione avverso il provvedimento di revoca del provvedimento di ammissione patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo il rito semplificato di cognizione, non è sufficiente la comunicazione del provvedimento, ed in caso di mancata notificazione dello stesso è conseguentemente applicabile il termine di sei mesi, ex art. 327 c.p.c., con decorrenza dalla relativa pubblicazione.

    Art. 170 · Art. 136 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 327 c.p.c. · Art. 281-terdecies c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 144 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 7381/2026

    27 marzo 2026

    In tema di giudizio tributario, l'impugnazione del decreto che rigetta o revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissione di cui all'art. 138 del T.U. delle spese di giustizia, dev'essere proposta, con l'opposizione prevista dall'art. 170 del suddetto T.U., dinanzi al giudice ordinario.

    Art. 170 · Art. 138 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 144 ↗

Tutte le 23 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 80/2020

    Questione inammissibile
    24 aprile 2020

    Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d'appello di Torino in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e dell'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, che prevedono, in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'inderogabile competenza monocratica del capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento opposto, anche ove quest'ultimo sia un giudice collegiale. Sebbene risulti distonica la previsione che un giudice monocratico deliberi in sede di opposizione avverso un decreto di natura giurisdizionale anche quando questo è emesso da un giudice collegiale, l'intervento additivo richiesto rischierebbe di creare non secondarie disarmonie applicative, perché richiederebbe di indicare in modo puntuale il collegio che, a seconda del giudice collegiale (non solo civile, ma anche penale e amministrativo) che ha emesso il provvedimento sarebbe competente a decidere dell'opposizione. Tale intervento, che implica un pur auspicabile riordino del sistema normativo, è demandato alle valutazioni e scelte del legislatore. Né può trascurarsi che una pronuncia additiva sarebbe comunque inidonea a ricondurre a piena coerenza il sistema, poiché la collegialità finirebbe con il divenire una regola non generale bensì asimmetrica, in quanto operante, o no, in ragione della composizione monocratica o collegiale del giudice che ha emesso il decreto impugnato; la quale potrebbe anche essere, in ipotesi, controversa e sub iudice. ( Precedenti citati: sentenza n. 47 del 2020, n. 219 del 2019, n. 45 del 2019, n. 35 del 2019, n. 106 del 2016, n. 23 del 2016, n. 78 del 2015, n. 277 del 2014, n. 52 del 2005, n. 144 del 1992 e n. 41 del 1972; ordinanze n. 273 del 2019 n. 254 del 2016, n. 128 del 2016, n. 220 del 2009 e n. 200 del 2000 ). L'istituto del patrocinio a spese dello Stato va ricondotto nell'alveo della disciplina processuale, nella cui conformazione il legislatore gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate. ( Precedenti citati: sentenze n. 97 del 2019 e n. 81 del 2017; ordinanze n. 3 del 2020, n. 122 del 2016 e n. 270 del 2012 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, il principio di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., è riferibile all'amministrazione della giustizia soltanto per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, non all'attività giurisdizionale in senso stretto. ( Precedenti citati: sentenze n. 90 del 2019 e n. 91 del 2018 ).

    Art. 170 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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