Art. 112 — (L) Revoca del decreto di ammissione

Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione:

  • a)se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;
  • b)se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione;
  • c)se, nei termini previsti dall'articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell'autorita' consolare;
  • d)d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92. Il magistrato puo' disporre la revoca dell'ammissione anche all'esito delle integrazioni richieste ai sensi dell'articolo 96, commi 2 e 3. Competente a provvedere e' il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione e' effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Copia del decreto e' comunicata all'interessato con le modalita' indicate nell'articolo 97.

Testo vigente dal 23 agosto 2005

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 112, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 110/2024

    Questione infondata
    25 giugno 2024

    1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 94, comma 3, 112, comma 1, lettera c), e 114, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ul…

    Art. 94 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 112 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 114 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 47/2020

    Questione inammissibile
    11 marzo 2020

    È dichiarata inammissibile, per il carattere fortemente manipolativo del petitum, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GIP del Tribunale di Macerata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 112 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede la possibilità di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in caso di «acclarata mancanza della veste di persona offesa» dei reati di cui all'art. 76, comma 4- ter , del medesimo d.P.R. Sebbene entrambi i valori a fondamento dell'ammissione al beneficio in esame per la persona offesa - quali la necessità di garantirle l'effettività del diritto di difesa, e la specificità del ruolo ad essa riconosciuto (particolarmente valorizzato proprio nello stadio delle indagini preliminari), che si sostanzia in un'attività di supporto e di controllo dell'operato del PM tesa a realizzare una sorta di contributo all'esercizio dell'azione penale - non parrebbero giustificarne l'attribuzione ad un soggetto rispetto al quale la veste di persona offesa è stata attribuita dal PM sulla base di elementi esposti dalla medesima nella denuncia-querela avente ad oggetto fatti in ordine ai quali ella ha poi riportato condanna per calunnia, ciò tuttavia non si può tradurre in una pronuncia di accoglimento, in quanto non solo mira ad introdurre una nuova ipotesi di revoca del decreto di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ma implica anche una scelta comunque distonica rispetto a quella effettuata dal legislatore di non operare alcuna distinzione tra i soggetti del processo penale. Nell'opera di bilanciamento degli interessi in gioco, quali la garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e la necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia, si spiega che per tutti i processi diversi da quello penale (civile, amministrativo, contabile, tributario e di volontaria giurisdizione), per il riconoscimento del beneficio ammissione al patrocinio a spese dello Stato è richiesto, dal comma 2 dell'art. 74 del d.P.R. n. 115 del 2002, che le ragioni di chi agisce o resiste risultino non manifestamente infondate, e, in maniera speculare, che ne venga disposta la revoca a quello provvisoriamente disposto dal consiglio dell'ordine degli avvocati se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Tutto ciò invece non vale per il processo penale, del quale, in riferimento all'indagato e all'imputato, il legislatore ha inteso sempre privilegiare le specificità, quali l'essere frutto di un'azione dell'organo pubblico che viene "subita" dal soggetto che aspira al beneficio in parola e l'avere, come posta in gioco, il bene supremo della libertà personale. Appare giustificato, dunque, che, pur in un sistema a risorse economiche limitate, venga assicurata in questo caso una più intensa protezione. ( Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2018, n. 178 del 2017, n. 237 del 2015 n. 23 del 2015 e n. 353 del 1991; ordinanze n. 3 del 2020, n. 254 del 2011 e n. 339 del 2008 ). Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, sono inammissibili le questioni - in materie, come quella processuale, nel cui ambito è riconosciuta l'ampia discrezionalità del legislatore - rispetto alle quali si chiede una pronuncia connotata da un cospicuo tasso di manipolatività. ( Precedenti citati: sentenze n. 219 del 2019, n. 23 del 2016 e n. 277 del 2014; ordinanze n. 254 del 2016 e n. 122 del 2016 ). L'istituto del patrocinio a spese dello Stato è riconducibile alla disciplina processuale, nella cui conformazione il legislatore gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate. ( Precedenti citati: sentenze n. 97 del 2019 e n. 81 del 2017; ordinanza n. 3 del 2020 ).

    Art. 112 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 76 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 369/2007

    Questione inammissibile
    7 novembre 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento agli artt. 3, 28 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice della liquidazione la revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in presenza di una causa di inammissibilità della domanda. Invero, il rimettente - non tenendo in alcuna considerazione il disposto del comma 1, lettera d ), del censurato art. 112 (come sostituito dall'art. 9- bis del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), secondo il quale il magistrato revoca anche d'ufficio, con decreto motivato, l'ammissione al gratuito patrocinio, «se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92», del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 - nel motivare in ordine alla non manifesta infondatezza ha omesso di esplorare la possibilità di praticare una lettura alternativa della norma censurata, eventualmente idonea a dirimere il dubbio di legittimità costituzionale prospettato.

    Art. 112 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 3 cost. · Art. 28 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 23 agosto 2005

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 2002 al 23 agosto 2005. 2 parole tolte, 4 parole aggiunte.

d) aggiunto: d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competentetolto: , presentata in ogni momentotolto: , e comunque aggiunto: e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art112 · fonte del testo

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