Art. 170 — Opposizione al decreto di pagamento

Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui e' affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente. Il processo e' quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica. Il magistrato puo', su istanza del beneficiario e delle parti processuali compreso il pubblico ministero e quando ricorrono gravi motivi, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile e puo' chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.

Testo vigente dal 15 giugno 2002

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 153/2010

    Questione infondata
    29 aprile 2010

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 170, comma 2, del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113, come riprodotto nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnato, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui, in materia di spese di giustizia, attribuisce al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione di compensi professionali anche nell'ipotesi in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale. Identica questione è stata, infatti, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 53 del 2005 e, successivamente, manifestamente infondata con l'ordinanza n. 30 del 2010, sulla base del rilievo - cui l'odierno rimettente non ha opposto alcun nuovo argomento - che il legislatore delegato, senza eccedere dal criterio del coordinamento formale, ha introdotto la composizione monocratica in luogo di quella collegiale al fine di adeguare la disciplina del suddetto giudizio di opposizione alla riforma operata dal d.lgs. n. 51 del 1998, in base alla quale il giudice monocratico è la regola, mentre quello in composizione collegiale costituisce un'eccezione. Per la non fondatezza e la manifesta infondatezza di identiche questioni, v., rispettivamente, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 53/2005 e ordinanza n. 30/2010.

    Art. 170 Testo unico spese di giustizia. (Testo B) · Art. 76 cost.

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  • Ordinanza n. 30/2010

    Questione infondata
    4 febbraio 2010

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 170, comma 2, del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113, come riprodotto nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnato, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui, in materia di spese di giustizia, attribuisce al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione di compensi professionali anche nell'ipotesi in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale. Identica questione è stata, infatti, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 53 del 2005, ove il denunciato eccesso di delega è stato escluso sull'assunto che il legislatore delegato, senza eccedere dal criterio del coordinamento formale, ha previsto la censurata ipotesi di competenza monocratica al fine di adeguare la disciplina del suddetto giudizio di opposizione alla riforma operata dal d.lgs. n. 51 del 1998, in base alla quale il giudice monocratico è la regola, mentre quello in composizione collegiale costituisce un'eccezione. Per la non fondatezza di identica questione, v. la citata sentenza n. 53/2005.

    Art. 170 Testo unico spese di giustizia. (Testo B) · Art. 76 cost. · Art. 7 Delegificazione e testi unici di norme · Art. 1 Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 52/2006

    Questione infondata
    10 febbraio 2006

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia – Testo B), come riprodotto nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), sollevata, in…

    Art. 170 Testo unico spese di giustizia. (Testo B) · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113~art170 · fonte del testo

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