Art. 185 — Aperture di credito

Le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti sono disposte con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, per il processo civile e penale, del Ministero della difesa, per il processo penale militare, del Ministero dell'economia e delle finanze, per il processo tributario, nonche' secondo le modalita' previste dai regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, per il processo amministrativo e contabile. Le amministrazioni diverse da quelle statali comunicano alla competente ragioneria provinciale dello Stato l'importo e la data di accreditamento dei fondi trasferiti al funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione dei pagamenti.

Testo vigente dal 15 giugno 2002

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 185, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 1557/2026

    23 gennaio 2026

    Nel giudizio di opposizione ai provvedimenti in tema di accesso al patrocinio a spese dello stato e di liquidazione dei relativi compensi al difensore, la legittimazione passiva spetta al titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento e, quindi, all'amministrazione su cui grava in concreto l'onere finanziario derivante dall'ammissione al beneficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del tribunale che, accolta l'opposizione avverso il decreto di inammissibilità della liquidazione dei compensi con riguardo a un giudizio tributario, aveva gravato delle spese il Ministero della Giustizia anziché il Ministero dell'Economia e delle Finanze).

    Art. 185 · Art. 170 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Rassegna di gennaio 2026, p. 57 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 30481/2025

    19 novembre 2025

    Nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativamente ad attività espletate dinanzi al giudice amministrativo dal difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione passiva spetta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto soggetto munito, ex art. 185, comma 1, del citato d.P.R., di aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti solo anticipati, in esecuzione del decreto ex art. 82 del citato d.P.R., dal Consiglio di Stato e dai Tribunali Amministrativi Regionali.

    Art. 185 · Art. 170 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 82 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Rassegna di novembre 2025, p. 55 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di novembre 2025 ↗ e gennaio 2026 ↗.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art185 · fonte del testo

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