Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

Art. 99 — Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza

Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato puo' proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto. Il ricorso e' notificato all'ufficio finanziario che e' parte nel relativo processo. Il processo e' quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica. L'ordinanza che decide sul ricorso e' notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Testo vigente dal 15 giugno 2002

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 99, dalle Rassegne del Massimario.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 54/2005

    Questione infondata
    28 gennaio 2005

    Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, ora sostituiti dagli artt. 99 e 112 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevedono, nel caso in cui sia stata disposta la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - revoca disposta d’ufficio dal giudice a seguito dell’accertamento della mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di reddito -, la possibilità di impugnare il provvedimento davanti al tribunale o alla corte di appello ai quali appartiene il giudice che ha disposto la revoca del beneficio. Il rimettente muove infatti da un presupposto interpretativo erroneo e da una incompleta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale, giacché, nonostante un difetto di coordinamento normativo delle disposizioni trasfuse nel testo unico e in parte novellate, si può ricavare dal sistema una interpretazione adeguatrice, secondo la quale è sempre esperibile, nei confronti dei provvedimenti di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato emessi dal giudice competente, il ricorso al presidente del tribunale o della corte di appello, i cui provvedimenti sono ricorribili per cassazione ovvero, in caso di revoca richiesta dall’ufficio finanziario, direttamente il ricorso per cassazione, interpretazione peraltro che, essendo stata recepita dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce diritto vivente.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 6 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 10 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art99 · fonte del testo

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