Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato
Tutti gli articoli, art. 1–200
386 articoli in 2 pagine. Per libri, titoli e capi: indice sistematico.
- Art. 1Distinzione delle carriere
- Art. 2Requisiti generali
- Art. 3Concorsi di ammissione
- Art. 4Esclusione dal concorso
- Art. 5Riserva dei posti e preferenze
- Art. 6Svolgimento delle prove
- Art. 7Graduatoria del concorso
- Art. 8Conferimento di posti disponibili agli idonei
- Art. 9Nomina in prova
- Art. 10Periodo di prova
- Art. 11Promessa solenne e giuramentoabrogato
- Art. 12Obbligo della residenza
- Art. 13Comportamento in servizio
- Art. 14Orario di servizio
- Art. 15(Segreto d'ufficio) 1. L'Impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento
- Art. 16Dovere verso il superiore
- Art. 17Limiti al dovere verso il superiore
- Art. 18Responsabilità dell'impiegato verso l'Amministrazione
- Art. 19Giurisdizione della Corte dei conti
- Art. 20Obbligo di denunciaabrogato
- Art. 21Responsabilità dell'agente contabile
- Art. 22Responsabilità verso i terzi
- Art. 23Danno ingiusto
- Art. 24Responsabilità degli organi collegiali
- Art. 25Diffida
- Art. 26Inesecuzione del giudicato amministrativo
- Art. 27Comunicazione della diffida
- Art. 28Esclusione della responsabilità verso i terzi
- Art. 29Altri casi di esclusione della responsabilità verso i terzi
- Art. 30Concorso di danno verso l'Amministrazione e verso i terzi
- Art. 31Funzioni - Qualifica
- Art. 32senza rubricaabrogato
- Art. 33Trattamento economico - Assistenza Miglioramento professionale
- Art. 34Diritti derivanti da invenzione industrialeabrogato
- Art. 35Riposo settimanale
- Art. 36Congedo ordinario
- Art. 37Congedo straordinario
- Art. 38Congedo straordinario per richiamo alle armi
- Art. 39Cumulo di congedo ordinario e congedo straordinario
- Art. 40Trattamento economico durante il congedo
- Art. 41Congedo straordinario per gravidanza e puerperio
- Art. 42Rapporto informativo e giudizio complessivo
- Art. 43Rapporto informativo per l'impiegato della carriera direttivaabrogato
- Art. 44Rapporto informativo per l'impiegato della carriera di concettoabrogato
- Art. 45Rapporto informativo per l'impiegato della carriera esecutivaabrogato
- Art. 46Rapporto informativo per l'impiegato della carriera ausiliariaabrogato
- Art. 47Organi competenti alla compilazione del rapporto per il personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale
- Art. 48Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere direttive presso l'amministrazione periferica
- Art. 49Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere di concetto
- Art. 50Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera di concetto in servizio presso l'amministrazione periferica
- Art. 51Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere esecutive
- Art. 52Organi compenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere ausiliarie
- Art. 53Impossibilità di compilazione del rapporto informativo. Compilazione del rapporto per il personale comandato e fuori ruolo
- Art. 54Ricorso gerarchico avverso il giudizio complessivo
- Art. 55Fascicolo personale, stato matricolare e ruoli di anzianità
- Art. 56Comando presso altra amministrazione
- Art. 57(Trattamento del personale comandato e carico della spesa) L'impiegato in posizione di comando è ammesso agli esami, ai concorsi ed agli scrutini di promozione nonché ai concorsi per il passaggio alla qualifica intermedia della carriera superiore in base alle normali disposizioni. La spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio. L'ente è, altresì, tenuto a versare all'amministrazione statale cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge. Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando è computato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza. Alle promozioni di tutto il personale comandato, nonché agli aumenti periodici, provvede l'amministrazione cui l'impiegato appartiene organicamente
- Art. 58Presupposti e procedimento
- Art. 59(Trattamento e promozione del personale fuori ruolo) All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'art. 57. L'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo. Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la nomina permanga la possibilità di collocamento fuori ruolo, il decreto di promozione o di nomina può disporre il collocamento fuori ruolo, anche nella nuova qualifica
- Art. 60Casi di incompatibilità
- Art. 61Limiti dell'incompatibilità
- Art. 62Partecipazione all'amministrazione di enti e società
- Art. 63Provvedimenti per casi d'incompatibilità
- Art. 64Denuncia dei casi d'incompatibilità
- Art. 65Divieto di cumulo di impieghi pubblici
- Art. 66Cause dell'aspettativa
- Art. 67Aspettativa per servizio militare
- Art. 68Aspettativa per infermità - Equo indennizzo per perdita della integrità fisica dipendente da causa di servizio
- Art. 69Aspettativa per motivi di famiglia
- Art. 70Cumulo di aspettative
- Art. 71Dispensa dal servizio per infermità
- Art. 72Presupposti
- Art. 73Trattamento economico
- Art. 74Trasferimento ad altre amministrazioni
- Art. 75Richiamo in servizio
- Art. 76Servizio temporaneo presso altra amministrazione
- Art. 77Dispensa dal servizio
- Art. 78Sanzioni
- Art. 79Censura
- Art. 80Riduzione dello stipendio
- Art. 81Sospensione dalla qualifica
- Art. 82Assegno alimentare
- Art. 83Effetti della sospensione dalla qualifica
- Art. 84Destituzione
- Art. 85Destituzione di diritto
- Art. 86Recidiva
- Art. 87Riabilitazione
- Art. 88Reintegrazione dell'impiegato assolto in sede di giudizio penale di revisione
- Art. 89Reintegrazione dell'impiegato prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare
- Art. 90Premorienza dell'impiegato alla sentenza di assoluzione in sede di revisione
- Art. 91Sospensione cautelare obbligatoria
- Art. 92Sospensione cautelare facoltativa
- Art. 93Esclusione dagli esami e dagli scrutini
- Art. 94Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari
- Art. 95Ammissione agli scrutini dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari
- Art. 96Computo della sospensione cautelare
- Art. 97Revoca della sospensione
- Art. 98Sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale
- Art. 99Revoca di diritto della sospensione
- Art. 100Censura
- Art. 101Procedimento per l'irrogazione della censura
- Art. 102Ricorso gerarchico
- Art. 103Accertamenti
- Art. 104Formalità per la contestazione
- Art. 105Giustificazioni dell'impiegato
- Art. 106Archiviazione degli atti
- Art. 107Procedimento
- Art. 108Funzionario istruttore e consulente tecnico
- Art. 109Facoltà del funzionario istruttore e del consulente
- Art. 110Termini per l'espletamento dell'inchiesta
- Art. 111Atti preliminari al giudizio disciplinare
- Art. 112Modalità per la trattazione orale e per la deliberazione della Commissione di disciplina
- Art. 113Supplemento di istruttoria
- Art. 114Deliberazione della Commissione di disciplina
- Art. 115Rinvio della decisione
- Art. 116Rimborso spese all'impiegato prosciolto
- Art. 117Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale
- Art. 118Rapporto tra giudizio disciplinare e cessazione del rapporto di impiego
- Art. 119Rapporto tra procedimento disciplinare e giudicato amministrativo
- Art. 120Estinzione del procedimento
- Art. 121Riapertura del procedimento
- Art. 122Effetti della riapertura del procedimento
- Art. 123Esonero del direttore generale
- Art. 124Dimissioni
- Art. 125Trattamento di quiescenza
- Art. 126Dimissioni dell'impiegata coniugata
- Art. 127Decadenza
- Art. 128Effetti della decadenza
- Art. 129Dispensa
- Art. 130Accertamento sanitario per la dispensaabrogato
- Art. 131Collocamento a riposo
- Art. 132Riammissione
- Art. 133Rinvio
- Art. 134Sanzioni pecuniarie
- Art. 135Uniforme
- Art. 136Uso dell'alloggio
- Art. 137Istituzione
- Art. 138Composizione
- Art. 139(Nomina dei membri ordinari) I membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono membri ordinari: a) il Ragioniere generale dello Stato; b) due magistrati del Consiglio di Stato e due della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere, designati dai rispettivi presidenti; c) quattordici direttori generali scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra il personale appartenente a Ministeri diversi; d) un sostituto avvocato generale dello Stato designato dall'Avvocato generale; e) due professori ordinari di Università designati dal Ministro per la pubblica istruzione; f) venti dipendenti civili dello Stato in rappresentanza del personale. Alla nomina dei venti rappresentanti del personale si provvede mediante designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. Qualora tali designazioni non siano effettuate nel termine di trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvederà d'ufficio. I membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ad eccezione di quello di cui alla lettera a) del secondo comma, permangono in carica tre anni e possono essere confermati. Il Consiglio elegge in adunanza generale due presidenti di sezione da scegliere tra i membri ordinari di cui alle lettere b) e c
- Art. 140Guarentigie
- Art. 141Membri straordinari
- Art. 142Attribuzioni del Consiglio superiore della pubblica amministrazione
- Art. 143Sezioni
- Art. 144Segreteria
- Art. 145Adunanze
- Art. 146Composizione e competenza
- Art. 147(Adunanze del Consiglio di amministrazione) Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese; almeno ogni trimestre delibera, con provvedimento motivato, sul conferimento in tutto ed in parte dei posti disponibili per promozioni e, in caso affermativo, procede agli scrutini. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti e, in ogni caso, di non menu di tre membri. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente
- Art. 148Commissione di disciplina
- Art. 149Ricusazione del giudice disciplinare
- Art. 150Istituzione e finalità
- Art. 151Ordinamento
- Art. 152Albo
- Art. 153Qualifiche
- Art. 154Attribuzioni del personale direttivo
- Art. 155Attribuzioni del direttore generale
- Art. 156Attribuzioni dell'ispettore generale
- Art. 157Attribuzioni del direttore di divisione
- Art. 158Attribuzioni del direttore di sezione
- Art. 159Attribuzioni dei consiglieri
- Art. 160Attribuzioni di funzioni particolari
- Art. 161Nomina alla qualifica iniziale
- Art. 162(Dotazione organica unica per le qualifiche di consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe e delle…
- Art. 163(Promozioni a consigliere di 2ª e 1ª classe) La promozione a consigliere di 2ª classe si…
- Art. 164Promozione a direttore di sezione
- Art. 165Concorso per merito distinto ed esame di idoneità
- Art. 166Promozione a direttore di divisione
- Art. 167(Concorso speciale per la promozione a direttore di divisione) L'esame del concorso speciale è costituito da due prove scritte e da un colloquio, al quale; sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle prove scritte. Una di queste deve essere diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni connesse all'attività dell'Amministrazione cui appartengono. Per ciascun candidato che partecipa al concorso speciale il capo del personale deve far pervenire alla Commissione giudicatrice i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare. Il colloquio deve concorrere con gli altri elementi di giudizio ad una adeguata valutazione della personalità dell'impiegato, della di lui preparazione professionale con particolare riguardo ai servizi prestati, nonché all'attitudine alle funzioni superiori. Nel concorso speciale e nello scrutinio per merito comparativo, va tenuto conto del profitto tratto dei corsi di perfezionamento. Per il concorso speciale si applicano le disposizioni. di cui agli articoli 6 e 7; le pubblicazioni ivi previste, sono fatte soltanto sul bollettino ufficiale dell'Anmministrazione
- Art. 168Promozione ad ispettore generale
- Art. 169(Scrutinio per merito comparativo) Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio della completa personalità dell'impiegato, emmesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi. Il consiglio di amministrazione, all'inizio di ogni triennio, determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere. Tali criteri dovranno avere riguardo al rendimento, alla qualità del servizio prestato, alla capacità organizzativa, ai lavori originali elaborati per il servizio stesso, agli incarichi svolti, al profitto tratto dai corsi professionali previsti dalle vigenti disposizioni, all'attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire, alle eventuali pubblicazioni scientifiche, nonché alla cultura generale e alla capacità professionale. Per ogni anno di effettivo servizio prestato, nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire, oltre l'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio e per non più di sei anni, il consiglio di amministrazione attribuisce un coefficiente di anzianità, pari ad un centesimo del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli se l'impiegato ha riportato un giudizio complessivo non inferiore a distinto. Ogni scrutinato ha diritto di prendere visione o di ottenere, a proprie spese, copia dei criteri di valutazione dei titoli, nonché del verbale della seduta del consiglio, del quaderno di scrutinio, della propria scheda personale e di quelle dei promossi
- Art. 170Nomina a direttore generale
- Art. 171Qualifiche
- Art. 172Attribuzioni
- Art. 173Nomina a vice segretario
- Art. 174(Dotazione organica unica per le qualifiche di segretario, segretario aggiunto e vice segretario) I posti di segretario, segretario aggiunto e vice segretario, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico
- Art. 175(Promozioni a segretario aggiunto ed a segretario) La promozione a segretario aggiunto si consegne a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i vice segretari dello stesso ruolo, che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. La promozione a segretario si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i segretari aggiunti dello stesso ruolo, che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica
- Art. 176Promozione a primo segretario
- Art. 177Esami per le promozioni a primo segretario
- Art. 178Promozioni alle qualifiche superiori a primo segretario
- Art. 179Procedimento dello scrutinio
- Art. 180Qualifiche
- Art. 181Attribuzioni
- Art. 182Nomina ad applicato aggiunto
- Art. 183(Dotazione organica unica per le qualifiche di archivista, applicato e applicato aggiunto) I posti di archivista, applicato e applicato aggiunto, e qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico
- Art. 184(Promozioni ad applicato ed archivista) La promozione ad applicato si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati aggiunti dello stesso ruolo, che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica. La promozione ad archivista si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica
- Art. 185Promozione a primo archivista
- Art. 186Promozione ad archivista capo e qualifica superiore
- Art. 187Esame e scrutinio per le promozioni
- Art. 188Qualifiche
- Art. 189Mansioni
- Art. 190Nomina ad inserviente o ad agente tecnico
- Art. 191(Dotazione unica per le qualifiche di usciere capo, usciere ed inserviente) I posti di usciere capo, usciere ed inserviente, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico
- Art. 192(Promozione ad usciere e ad usciere capo) La promozione ad usciere si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli inservienti dello stesso ruolo, che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica. La promozione ad usciere capo si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli uscieri dello stesso ruolo, che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica. Le promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, agli impiegati che, in possesso della prescritta anzianità, abbiano dimostrato diligenza e buona condotta
- Art. 193Promozioni a commesso ed a commesso capo
- Art. 194Promozione ad agente tecnico capo
- Art. 195Qualifiche
- Art. 196Nomina a vice direttore
- Art. 197Promozione a direttore di 2ª classe
- Art. 198Inquadramento
- Art. 199Modalità
- Art. 200Modalità