La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza secondo le norme vigenti qualora non derivi da perdita della cittadinanza. L'impiegato decaduto ai sensi della lettera d) dell'art. 127 non puo' concorrere ad altro impiego nell'Amministrazione dello Stato. 72

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

72

La Corte costituzionale, con sentenza 11-27 luglio 2007, n. 329 (in G.U. 01/08/2007, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui non prevede l'obbligo dell'amministrazione di valutare il provvedimento di decadenza dall'impiego, emesso ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), dello stesso decreto, al fine della ponderazione della proporzione tra gravita' del comportamento e divieto di concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato".

Testo vigente dal 2 agosto 2007

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 329/2007

    Ha colpito questo articolo
    27 luglio 2007

    L'oggetto del giudizio di costituzionalità è delimitato dall'ordinanza di rimessione, potendo le parti private solo argomentare in ordine ai profili di illegittimità prospettati dal giudice rimettente rispetto alla norma censurata. Pertanto, è inammissibile l'estensione dell'oggetto del giudizio alle successive norme che ripropongono lo stesso precetto, prospettata dalla parte privata costituita. - Sulla delimitazione dell'oggetto del giudizio incidentale unicamente ad opera dall'ordinanza di rimessione, v., citata, la sentenza n. 220/2007.

    Art. 128 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato · Art. 127 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 agosto 2007

Confronto con la versione in vigore dal 25 gennaio 1957 al 2 agosto 2007.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 11-27 luglio 2007, n. 329 (in G.U. 01/08/2007, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui non prevede l'obbligo dell'amministrazione di valutare il provvedimento di decadenza dall'impiego, emesso ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), dello stesso decreto, al fine della ponderazione della proporzione tra gravita' del comportamento e divieto di concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art128 · fonte del testo

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