L'impiegato incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare:

  • a)per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalita' dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralita' pubblica, ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521, 531, 532, 533, 531, 535, 536 e 537 del Codice penale e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita; 50
  • b)per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero la applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della liberta' vigilata. Salvo quanto previsto nell'art. 123, comma terzo, nei casi contemplati dall'art. 84 e dal presente articolo il trattamento di quiescenza e previdenza e' regolato dalle disposizioni vigenti in materia.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

50

La Corte costituzionale, con sentenza 12-14 ottobre 1988, n. 971 (in G.U. 1a s.s. 19/10/1988, n. 42) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della lettera a) del presente articolo, nella parte in cui non prevede, in luogo del provvedimento di destituzione di diritto, l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare.

Testo vigente dal 20 ottobre 1988

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 971/1988

    Ha colpito questo articolo
    14 ottobre 1988

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 85 lett. a) d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato) e dell'art. 236 delle norme della regione siciliana di cui al d.l.p. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione sicilian a), nella parte in cui non prevedono, in luogo del provvedimento di destituzione di dirit…

    Art. 85 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato · Art. 236 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 286/1999

    Questione infondata
    9 luglio 1999

    a) Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, lettera b) del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, con l'ordinanza in epigrafe; b) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale de…

    Art. 29 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 85 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 377/1989

    Questione inammissibile
    6 luglio 1989

    Sono manifestamente inammissibili in quanto le norme denunziate dal giudice "a quo" sono state dichiarate illegittime con precedente sentenza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 85 d. P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e 247 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 nel testo sostituito con legge 27 giugno 1942, n. 851, impugnata in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 97 e 113 Cost. - sotto il profilo che si prevede la destinazione di diritto dell'impiegato condannato per determinati delitti con sentenza passata in giudicato, escludendo l'accertamento del procedimento disciplinare, e, quindi, prescludendo in danno della pubblica amministrazione, l'esercizio dei poteri disciplinari e la relativa autonoma valutazione del fatti. - v. S. n. 971/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 24 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 20 ottobre 1988

Confronto con la versione in vigore dal 25 gennaio 1957 al 20 ottobre 1988.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 12-14 ottobre 1988, n. 971 (in G.U. 1a s.s. 19/10/1988, n. 42) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della lettera a) del presente articolo, nella parte in cui non prevede, in luogo del provvedimento di destituzione di diritto, l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art85 · fonte del testo

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