Art. 33 — Trattamento economico - Assistenza Miglioramento professionale

L'impiegato ha diritto allo stipendio ed agli assegni per carichi di famiglia, nella misura stabilita dalla legge, in relazione alla quantita' e qualita' delle prestazioni rese. Durante il periodo di prova compete all'impiegato il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza. Per le ore di servizio effettivamente prestate oltre il normale orario d'ufficio quando siano autorizzate o prescritte dal superiore competente, l'impiegato ha diritto ad un compenso per lavoro straordinario, nella misura stabilita dalla legge in base alla retribuzione per le prestazioni ordinarie integrata da un coefficiente di maggiorazione. All'impiegato della carriera direttiva avente qualifica non inferiore a direttore di divisione il compenso per il lavoro straordinario puo' essere attribuito in misura forfettaria nel limite massimo consentito dalla legge. All'impiegato che svolge mansioni di carattere discontinuo o di semplice attesa e di custodia puo' essere concesso, a titolo di retribuzione per lavoro straordinario un compenso nella misura e con le modalita' stabilite da leggi speciali. Ai piu' meritevoli fra gli impiegati che hanno riportato giudizio complessivo di ottimo nell'ultimo anno puo' essere concesso, su proposta motivata del Consiglio di amministrazione, l'aumento periodico di stipendio con anticipazione di un anno del periodo prescritto per conseguirlo. L'impiegato puo' fruire nella qualifica rivestita una sola volta del beneficio previsto dal precedente comma: il numero degli impiegati ai quali puo' essere attribuito il predetto beneficio non puo' superare, per ciascuna qualifica, il venti per cento dei relativi posti di organico. Alla cessazione dal servizio l'impiegato ha diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza nei limiti e con le modalita' previsti dalla legge. La cessione, il sequestro o il pignoramento del trattamento economico spettante all'impiegato, in servizio o in quiescenza, possono aver luogo solo nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi in materia e non possono superare l'aliquota di un quinto dello stipendio. Le leggi stabiliscono, altresi', le forme e i limiti dell'assistenza prestata dallo Stato ai propri impiegati anche nella posizione di quiescenza, nonche' le provvidenze necessarie per assicurare agli stessi la disponibilita' della casa. Lo Stato provvede alla, formazione professionale degli impiegati in prova nonche' all'aggiornamento ed al perfezionamento di quelli in carriera mediante appositi corsi organizzati dall'Amministrazione e fornisce le riviste e le altre pubblicazioni all'uopo necessarie.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 229/2003

    Questione inammissibile
    4 luglio 2003

    Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sollevata in riferimento all'art. 36 della Costituzione, in quanto, secondo "diritto vivente", precluderebbe l'adeguamento del trattamento economico del dipendente nei casi di adibizione a mansioni superiori. Il rimettente non ha, infatti, adempiuto all'obbligo di esprimere con congrua motivazione la propria opinione sul contenuto della norma che intendeva censurare, né ha optato per l'adozione di un'interpretazione diversa da quella seguita dall'indirizzo giurisprudenziale ritenuto prevalente. Né risulta convincente la stessa motivazione sulla esistenza e la definizione del "diritto vivente", essendosi omesso di considerare non irrilevanti differenze negli orientamenti giurisprudenziali. - Sull'impossibilità di argomentare, ex art. 33 in questione, sul caso eccezionale di destinazione del pubblico dipendente a mansioni superiori, citate le ordinanze n. 349/2001 e n. 100/2002, sulla scia di un orientamento già espresso in ordinanze n. 289 e n. 347/1996.

    Art. 33 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato · Art. 2 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 36 cost.

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  • Ordinanza n. 100/2002

    Questione infondata
    10 aprile 2002

    Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 concernente il divieto di retribuibilità di mansioni superiori prestate dal pubblico dipendente, divieto convalidato dall'indirizzo del giudice amministrativo e comportante - secondo la prospettazione del rimettente - una irragionevole limitazione del diritto alla retribuzione. Infatti, in mancanza di nuovi o diversi profili, vanno confermate le decisioni con le quali è stata già ritenuta la manifesta infondatezza di questioni analoghe. - V., quali precedenti, qui richiamati, le ordinanze n. 349/2001, n. 347/1996 e n. 289/1996.

    Art. 33 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato · Art. 36 cost. · Art. 2126 c.c. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 349/2001

    Questione infondata
    6 novembre 2001

    Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sollevate, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, in quanto la norma escluderebbe la retribuibilità dello svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego. Infatti, come già affermato in analoga occasione, la norma censurata si riferisce alla situazione fisiologica degli uffici, sicché nel caso eccezionale di adibizione temporanea del dipendente a mansioni superiori, corrispondenti a un posto vacante, non si può argomentare 'a contrariò una preclusione all'adeguamento del trattamento economico, in conformità agli artt. 36 della Costituzione e 2126 cod. civ. - V. ordinanza n. 347/1996 e, per il personale sanitario, ordinanza n. 289/1996. M.F.

    Art. 33 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato · Art. 36 cost. · Art. 2126 c.c. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art33 · fonte del testo

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