Art. 105 — Giustificazioni dell'impiegato

Le giustificazioni debbono essere presentate, entro venti giorni dalla comunicazione delle contestazioni, all'ufficio del personale od al capo dell'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio, che vi appone la data di presentazione e ne cura l'immediata trasmissione all'ufficio del personale. In quest'ultimo caso l'impiegato ha facolta' di consegnare in piego chiuso le giustificazioni perche' siano cosi' trasmesse all'ufficio del personale. Il termine della presentazione delle giustificazioni puo' essere prorogato per gravi motivi, e per non piu' di quindici giorni, dal capo del personale. E' in facolta' dell'incolpato di rinunciare al termine, purche' lo dichiari espressamente per iscritto.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art105 · fonte del testo

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